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n. 3-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 31 marzo 1999, n. 203 - Pres. Montini, Est. Caso - Santoro (Avv. Circosta) c. Comune di Orbassano (n.c.).

Elezioni - Impugnativa e procedimento - Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Elezioni comunali - Candidato non eletto.

Sussiste l’interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, attraverso la surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli ambisce (1).

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(1) Cons. Stato, sez. V, 2.5.1996, n. 502; id. sez. VI, 3.6.1992, n. 455; TAR Lazio, sez. II, 21.2.1996, n. 388; TAR Umbria, 21.11.1995, n. 284.

 

 

 DIRITTO : Con il ricorso in esame, la sig.ra Santoro Antonietta, avendo partecipato alle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Orbassano ha impugnato il verbale conclusivo delle operazioni di scrutinio nella parte in cui la medesima si vedeva pretermessa ad altri candidati della lista n. 3 pur avendo conseguito, secondo la sua prospettazione dei fatti, un numero di preferenze superiore.

Si osserva in proposito che l’utilità che la ricorrente si propone di conseguire, attraverso l’eventuale accoglimento del gravame, pur traducendosi in una potiore collocazione all’interno della lista dei candidati della lista dei Democratici di Sinistra, non produrrebbe l’effetto di consentire alla medesima l’elezione a consigliere comunale, giacché, con l’attribuzione dei dieci voti contestati, la Santoro, scavalcando i tre candidati che la precedono ed evocati in giudizio come legittimi contraddittori, rimarrebbe pur sempre la prima tra i non eletti.

Tale premessa determina l’obbligo per il Collegio di esaminare ex officio la questione dell’ammissibilità del ricorso sotto il profilo della sussistenza dell’interesse, quale condizione dell’azione, correttamente intesa come diritto ad un provvedimento di merito sulla domanda.

Al quesito in parola, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, è possibile dare una risposta positiva, atteso che sussiste l’interesse qualificato, non solo morale, del candidato che non sia stato eletto ad ottenere, attraverso la rimozione dei vizi del procedimento elettorale denunciati con il gravame, una collocazione diversa e migliore che gli consenta in futuro, attraverso la surrogazione in un posto lasciato vacante dai candidati che lo precedono, di ricoprire la carica elettiva cui egli ambisce (Cons. Stato, sez. V, 2.5.1996, n. 502; id. sez. VI, 3.6.1992, n. 455; TAR Lazio, sez. II, 21.2.1996, n. 388; TAR Umbria, 21.11.1995, n. 284).

Nel merito il ricorso è fondato.

Il Collegio, ritenuto preliminarmente che la ricorrente abbia soddisfatto con sufficiente approssimazione l’onere dell’enunciazione di specifici vizi, supportandolo con indizi di prova adeguatamente circostanziati, ha disposto, a cura della Prefettura di Torino, una verificazione avente ad oggetto i verbali e le schede contestate (Cons. Stato, sez. V, 8.1.1996, n. 73; T.A.R. Lazio, sez. I, 29.10.1994, n. 1640).

L'esame della documentazione acquisita con la predetta verificazione ha consentito di confermare la sussistenza delle denunciate irregolarità.

Dal totale delle schede della sezione n. 35 sono state estrapolate quelle attribuite alla lista dei "Democratici di sinistra" (n. 219) e tra queste, quelle contenenti l’espressione di un voto di preferenza (n. 134).

E’ stato così possibile accertare che, tra queste ultime, sono ricomprese n. 15 schede recanti la regolare attribuzione della preferenza in favore della candidata Santoro Antonietta, anziché n. 5, come riportato nel verbale conclusivo.

Rilevato altresì che l’Ufficio centrale elettorale è incorso nel medesimo errore, siccome indottovi dal contenuto del predetto verbale della sezione n. 35, ne scaturisce che anche nell’allegato al verbale conclusivo delle operazioni elettorali in discorso (mod. n. 302 AR) è evidenziato, relativamente alla candidata ricorrente, un numero di preferenze corrispondentemente inferiore di 10 unità, ossia n. 74 voti, anziché n. 84, senza che, peraltro, tale errore abbia determinato conseguenze in ordine all’attribuzione dei voti a ciascuna lista.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, ai sensi degli artt. 82 e 84 del DPR 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, il Tribunale dispone la correzione del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Orbassano con l’attribuzione alla candidata Santoro Antonietta, della lista n. 3 "Democratici di sinistra", di n. 84 voti di preferenza in virtù dei quali la medesima è collocata, quale prima dei non eletti, immediatamente dopo l’ultima candidata risultata eletta, Lieti Anna in Caddeo, appartenente alla stessa lista.

Le spese del giudizio sono addossate all’Amministrazione comunale in relazione al principio di soccombenza e secondo la liquidazione fattane nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sez. 2^ - accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli atti impugnati.

Dispone la correzione del risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Orbassano con l’attribuzione alla candidata Santoro Antonietta, della lista n. 3 "Democratici di sinistra", di n. 84 voti di preferenza in virtù dei quali la medesima è collocata, quale prima dei non eletti, immediatamente dopo l’ultima candidata risultata eletta, Lieti Anna in Caddeo, appartenente alla stessa lista.

Ordina, a cura della Segreteria, l’immediata comunicazione della sentenza al Sindaco del Comune di Orbassano e al Prefetto della Provincia di Torino.

Condanna il Comune di Orbassano al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in £. 1.500.000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

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