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Giurisprudenza
n. 4-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 22 aprile 1999, n. 215 - Pres. Montini, Est. Caso - Ravaglia (Avv. Siliquini, Gallenca, Rolle) c. Regione Piemonte (Avv. Salsotto) ed altri.

Competenza e giurisdizione - Amministrazione sanitaria - Prestazioni - Spese per prestazioni ospedaliere all’estero - Rimborso - Mancata autorizzazione della Regione - Controversia - Giurisdizione A.G.O. - Ragioni.

La domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate all'estero, senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, che resta tale benché suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale e, in particolare, non subisce comunque alcun affievolimento per effetto del potere dell’ente regionale di valutare la gravità e l’urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (1).

In tali casi, infatti, viene meno ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica Amministrazione, evidentemente privata dell'ordinaria funzione di valutare la propria capacità di soddisfare in modo tempestivo ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze sanitarie del richiedente, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (2).

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(1) Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297 e 26 settembre 1997 n. 9477.

(2) TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161.

 

 

DIRITTO : Negatogli il rimborso delle spese sanitarie sostenute presso un centro medico straniero, il ricorrente ha adito questo Tribunale per vedere annullate le determinazioni negative dell’Amministrazione. Assume il difetto di competenza della Regione - in quanto, ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto Ministero della Sanità 3 novembre 1989, le decisioni definitive in materia andrebbero assunte esclusivamente dal Centro regionale di riferimento -, e lamenta altresì l’illegittimità degli atti impugnati sotto vari altri profili, ed in particolare per insufficiente istruttoria e carente motivazione, visto lo stato di assoluta urgenza che ne aveva determinato il ricovero all’estero e la conseguente effettuazione dell’intervento chirurgico.

Il Collegio deve preliminarmente vagliare la questione di giurisdizione, anche in assenza di eccezioni di parte (v. Cons. Stato, Sez. VI, 25 marzo 1998 n. 390), essendo notorio come la verifica da parte del giudice adito della propria legittimazione ad esaminare e risolvere la controversia si ponga con assoluta priorità rispetto ad ogni profilo di merito. E’ altresì pacifico che la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo vanno determinate non già in base al criterio della c.d. "prospettazione della domanda" (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l’istante dà all’interesse di cui invoca la tutela), bensì in ragione del c.d. "petitum sostanziale", nel senso che, ai fini del riparto della giurisdizione, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni e alle richieste formalmente avanzate, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia (v. Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 1997 n. 122).

Ora, secondo l’organo regolatore della giurisdizione, la domanda di rimborso delle spese sanitarie effettuate all'estero, senza previa autorizzazione della Regione, per un ricovero reso necessario da ragioni di urgenza comportanti pericolo di vita ovvero di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo ad oggetto il diritto soggettivo primario e fondamentale alla salute, che resta tale benché suscettibile di limitazioni con leggi, regolamenti od atti amministrativi di carattere generale -- per il necessario contemperamento con altri interessi, anch’essi costituzionalmente protetti, quali le risorse finanziarie disponibili dal servizio sanitario nazionale --, e, in particolare, non subisce comunque alcun affievolimento per effetto del potere dell’ente regionale di valutare la gravità e l’urgenza delle ragioni del ricovero, destinate a formare oggetto di verifica da parte del giudice ordinario (v. Cass., Sez. Un., 12 giugno 1997 n. 5297 e 26 settembre 1997 n. 9477). In tali casi, infatti, viene meno ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica Amministrazione, evidentemente privata dell'ordinaria funzione di valutare la propria capacità di soddisfare in modo tempestivo ed in forma adeguata, anche sotto il profilo della disponibilità finanziaria, le esigenze sanitarie del richiedente, così da esserne sottratta la cognizione al giudice amministrativo (in tal senso v. anche TAR Puglia, Bari, Sez. II, 18 febbraio 1998 n. 197 e TAR Sardegna 3 marzo 1998 n. 161).

Ciò posto, emerge nella fattispecie come la domanda del ricorrente si fondi proprio sulla situazione di assoluta urgenza che ne avrebbe determinato il ricovero e poi la sottoposizione alle cure mediche praticategli presso il "Centre Cardio-toracique" di Monaco, sicché -- alla luce del richiamato indirizzo giurisprudenziale, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi -- la posizione soggettiva azionata assume la consistenza di un diritto soggettivo, e come tale sfugge alla giurisdizione di questo Tribunale, mentre il diniego di rimborso è configurabile come atto paritetico, e cioè come rifiuto di adempiere una obbligazione pecuniaria gravante sull’Amministrazione sanitaria.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.

Le spese di lite, tuttavia, possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il PIEMONTE, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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