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Giurisprudenza
n. 4-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 22 aprile 1999, n. 227 - Pres. Montini, Est. Massari - ESTEN COSTRUZIONI s.a.s. (Avv. Finocchiaro, Saracco) c. Comune di Sommariva del Bosco (Avv. Di Caro).

Contratti della P.A. - Gara - Riapertura - Dopo l’aggiudicazione - Illegittimità.

Atto amministrativo - Annullamento e revoca d’ufficio -Travolge solo atti successivi e consequenziali.

Contratti della P.A. - Gara - Aggiudicazione - Annullamento - Procedimento - Rinnovo - A partire da momento dell’esclusione - Riammissione concorrenti - Obbligo.

Deve reputarsi illegittima la riapertura di una gara d’appalto una volta che sia intervenuta l’aggiudicazione giacché, ove abbia riscontrato vizi nel relativo procedimento, l’Amministrazione può solo provvedere all’annullamento d’ufficio della gara stessa, in considerazione della necessità della contestualità della valutazione delle offerte a garanzia della parità di condizioni tra gli aspiranti (1).

Qualora l’atto caducato faccia parte di una sequenza procedimentale, l’annullamento, tanto che avvenga per opera del giudice, quanto se sia l’effetto di un provvedimento di autotutela della stessa amministrazione, travolge solo gli atti successivi e consequenziali, rimanendo, invece, ferma la validità di quelli anteriori che possono eventualmente essere utilizzati in sede di rinnovazione del procedimento di cui sono parte.

In virtù del principio di economia che regge lo stesso procedimento amministrativo finalizzato a impedire che dall’annullamento di un atto derivi la necessità di rinnovare l’intera successione procedimentale, deriva l’assunto per il quale l’invalidità caducante si estende agli atti necessariamente successivi a quello annullato e non a quelli antecedenti (2).

Dall’annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una gara d’appalto, deriva l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento a partire dal momento dell’esclusione delle imprese ricorrenti, con la conseguente riammissione delle stesse e valutazione delle offerte proposte (3).

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(1) Cons. Stato, sez. VI, 1.3.1996, n. 281; id. sez. V, 9.12.1986, n. 599; TAR Piemonte, sez. II, 26.3.1997, n. 174.

(2) Cons. Stato, sez. IV, 29.9.1997, n. 1029; id. sez. V, 24.5.1996, n. 592; C.G.A. Sic., 20.3.1996, n. 75.

(3) Cons. Stato, sez. V, 21.2.1994, n. 115.

 

 

DIRITTO : Con il ricorso in esame la società Esten Costruzioni contesta la legittimità dell’atto con il quale l’Amministrazione resistente ha annullato l’esito del procedimento relativo all’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione dello stadio comunale, disponendo altresì la rinnovazione della gara stessa con conseguente pubblicazione di un nuovo bando di gara.

Il ricorso è fondato nei limiti in appresso specificati.

Merita in particolare accoglimento il primo motivo con il quale la ricorrente si duole che il Comune resistente, agendo in autotutela, oltre all’annullamento dell’atto finale della gara d’appalto per cui è causa, abbia disposto la rinnovazione totale della procedura selettiva, in violazione dei principi generali che regolano la materia dell’autotutela, avuto riguardo al generico riferimento alla necessità del ripristino della legalità violata che sorregge l’atto e alle conseguenze, necessariamente negative, che sortirebbero paradossalmente in capo alla ricorrente medesima già danneggiata dall’illegittima esclusione dalla gara patita per effetto delle precedenti determinazioni dell’Amministrazione.

Come già illustrato in narrativa, il Comune di Sommariva del Bosco, dopo avere escluso la società ricorrente dalla gara per l’aggiudicazione dell’appalto per il quale si controverte, sul reclamo di quest’ultima ha disposto l’annullamento delle proprie precedenti deliberazioni e la totale rinnovazione della procedura concorsuale, motivata dalla necessità di "ripristinare la legalità violata e la par condicio tra i concorrenti" (del. n. 238/1998).

Il Collegio non ignora l’esistenza di un autorevole orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche da questa Sezione, secondo il quale deve reputarsi illegittima la riapertura di una gara d’appalto una volta che sia intervenuta l’aggiudicazione giacché, ove abbia riscontrato vizi nel relativo procedimento, l’Amministrazione può solo provvedere all’annullamento d’ufficio della gara stessa, in considerazione della necessità della contestualità della valutazione delle offerte a garanzia della parità di condizioni tra gli aspiranti (Cons. Stato, sez. VI, 1.3.1996, n. 281; id. sez. V, 9.12.1986, n. 599; TAR Piemonte, sez. II, 26.3.1997, n. 174).

L’affermazione di cui sopra deve tuttavia essere letta alla luce del principio consolidato per il quale nell’ipotesi in cui l’atto caducato faccia parte di una sequenza procedimentale, l’annullamento, tanto che avvenga per opera del giudice, quanto se sia l’effetto di un provvedimento di autotutela della stessa amministrazione, travolge solo gli atti successivi e consequenziali, rimanendo, invece, ferma la validità di quelli anteriori che possono eventualmente essere utilizzati in sede di rinnovazione del procedimento di cui sono parte.

In altre parole, in virtù del principio di economia che regge lo stesso procedimento amministrativo finalizzato a impedire che dall’annullamento di un atto derivi la necessità di rinnovare l’intera successione procedimentale, deriva l’assunto per il quale l’invalidità caducante si estende agli atti necessariamente successivi a quello annullato e non a quelli antecedenti (Cons. Stato, sez. IV, 29.9.1997, n. 1029; id. sez. V, 24.5.1996, n. 592; C.G.A. Sic., 20.3.1996, n. 75).

D’altro canto, l’opportunità che l’esame delle offerte avvenga in un contesto di simultaneità che consenta il rispetto della par condicio fra gli interessati, deve essere valutata con riferimento alla situazione concreta che, nel caso che ne occupa, vedeva in gara due sole ditte concorrenti, secondo il bando, con il metodo del massimo ribasso, di modo che la stessa circostanza che l’impresa esclusa avesse presentato reclamo, consentiva intuitivamente di risalire all’entità delle offerte di ciascuna.

Ne consegue che, contrariamente all’assunto dell’Amministrazione, proprio l’integrale ripetizione della gara, attraverso la possibilità concessa agli originari concorrenti e ad eventuali ulteriori partecipanti di regolare la propria offerta sulla base degli esiti del precedente esperimento di gara, avrebbe potuto sortire quegli effetti distorsivi e quella negativa incisione sui principi di trasparenza che si intendevano invece evitare.

Può quindi condividersi l’affermazione secondo la quale dall’annullamento del provvedimento di aggiudicazione di una gara d’appalto, deriva l’obbligo per l’Amministrazione di rinnovare il procedimento a partire dal momento dell’esclusione delle imprese ricorrenti, con la conseguente riammissione delle stesse e valutazione delle offerte proposte (Cons. Stato, sez. V, 21.2.1994, n. 115).

Per quanto precede, dunque, il ricorso in epigrafe indicato può essere accolto, limitatamente al capo della domanda relativo all’annullamento degli atti impugnati.

Per quanto attiene alla richiesta di risarcimento, ritiene il Collegio, atteso l’interesse strumentale dedotto in giudizio e la sua integrale soddisfazione attraverso le statuizioni di annullamento sopra pronunciate, che esso non possa trovare accoglimento.

Sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Respinge il capo della domanda relativo al risarcimento dei danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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