T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 31 marzo 1999, n. 194 - Pres. Montini, Est. Caputo - COMUNI di DUSINO SAN MICHELE E VALFERNERA (Avv. Barosio, Cosentino) c. REGIONE PIEMONTE (Avv.Ciavarra).
Ricorso giurisdizionale - Legittimazione attiva - Inquinamento - Smaltimento rifiuti - Discarica - Localizzazione - Situazioni legittimanti - Individuazione.
Inquinamento - Discarica rifiuti - Localizzazione - Conferenza servizio ex art. 3 bis L. n. 441 del 1987 - Impugnazione - Ente territoriale componente - E legittimato.
Inquinamento - Discarica rifiuti - Localizzazione - Individuazione - Attività delegabile.
Il perseguimento di un generico scopo di tutela dellambiente e del territorio è in sé giuridicamente neutro, ai fini dell individuazione della legitimatio ad causam, se non riferito ad un pregiudizio concreto, immediato ed attuale sofferto in conseguenza del provvedimento impugnato (1).
Linteresse alla tutela del territorio e dellambiente, anche assunto nellaccezione astratta, circoscrive linteresse fatto valere in giudizio allintegrità dellassetto territoriale ed ambientale, di per sé non compromesso dallapprovazione del progetto della discarica, trovando più specifico campo di elezione nella localizzazione dellimpianto.
A fronte della mancata precisazione di specifici pregiudizi (anche potenziali) ad altri interessi, oggettivamente riscontrabili anche ricorrendo ad indagini presuntive o statistiche riassumibili nella formula dellid quod plerumque accidit, quali ad esempio danni alla salute o alla vivibilità dei luoghi, lallegazione del titolo dominicale è condizione processuale "appena sufficiente" per consentire lesame nel merito del ricorso.
La natura istruttoria della conferenza di servizi, nonché la titolarità in capo ai Comuni dellinteresse allassetto del territorio e dellambiente ove sono insediate le popolazioni residenti, consente di individuare linteresse concreto al ricorso avverso il provvedimento di localizzazione e approvazione del progetto dellimpianto di smaltimento dei rifiuti e gli atti conseguenti. Né la partecipazione alla fase istruttoria elide il diritto allimpugnazione del provvedimento lesivo adottato dallautorità decidente, tanto più qualora esso si discosti in senso antitetico dalle risultanze in sede di confronto nella conferenza di servizi.
Appare evidente che lindividuazione della localizzazione della discarica, oggetto di specifica attribuzione da parte della Regione, presenta margini di discrezionalità tecnica assai ridotti, tanto che dovendo rispettare le previsioni contenute nella zonizzazione, appare essere attività esecutiva suscettibile di delega.
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(1) cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257; Tar Piemonte, sez. II, 23 giugno 1997, n. 355 da ultimo Cons. Stato, IV, 13 luglio 1998, n. 1088; Tar Piemonte, sez. II, 21.1.99 n. 1.
DIRITTO : I ricorsi oggettivamente e soggettivamente connessi devono essere riuniti.
Va dichiarato il difetto di legittimazione attiva a ricorrere dellAssociazione Tutela del Territorio di Pralormo, del Circolo Culturale Maria Minnelli, del Comitato difesa del Territorio della Piana, della Società Semplice Isolabella Agricola, del Consorzio Irriguo Isolabellese, dellAssociazione per la difesa del Territorio Valfernese, dellAssociazione Arca del Re Cit, nonché della Legambiente Piemonte.
Nessuno degli enti, personificati o meno, ha dedotto uno specifico e concreto interesse allimpugnazione del provvedimento di approvazione del progetto relativo alla realizzazione della discarica nel territorio del Comune di Villanova dAsti.
Il perseguimento di un generico scopo di tutela dell ambiente e del territorio, di cui essi affermano essere portatori, è in sé giuridicamente neutro, ai fini dell individuazione della legitimatio ad causam, se non riferito ad un pregiudizio concreto, immediato ed attuale sofferto in conseguenza del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 1991, n. 257; Tar Piemonte, sez. II, 23 giugno 1997, n. 355 da ultimo Cons. Stato, IV, 13 luglio 1998, n. 1088; Tar Piemonte, sez. II, 21.1.99 n. 1).
Del resto, sotto altro profilo, linteresse alla tutela del territorio e dellambiente, anche assunto nellaccezione astratta, circoscrive linteresse fatto valere in giudizio allintegrità dellassetto territoriale ed ambientale, di per sé non compromesso dallapprovazione del progetto della discarica, trovando più specifico campo di elezione nella localizzazione dellimpianto.
Nel caso oggetto di cognizione il procedimento di realizzazione della discarica si è articolato dapprima nell individuazione dellarea mediante uno specifico provvedimento della Giunta regionale dd. 30.11.1995 (oggetto di autonoma impugnazione da parte di altri ricorrenti), e quindi (successivamente) nell approvazione del progetto.
Per le medesime ragioni va esclusa la legittimazione ad agire nel ricorso n. 1648/96 degli altri ricorrenti, ad eccezione di Giuseppe Gambetta e Pietro Berrino, proprietari dei terreni su cui insiste linsediamento di smaltimento dei rifiuti.
La titolarità dominicale integra un requisito (ogget-tivo) che vale a differenziare la loro posizione giuridica soggettiva incisa dal provvedimento impugnato, rispetto a quella degli altri ricorrenti. Non si tratta di privilegiare il diritto di proprietà, e con esso degli interessi ad esso sottesi, quanto piuttosto di comparare l interesse a garantire laccesso alla tutela giurisdizionale con il rispetto dei parametri normativi fissati dall art. 26 del T.U. 26 giugno 1924, n. 1054 per l individuazione dellinteresse al ricorso.
A fronte della mancata precisazione di specifici pregiudizi (anche potenziali) ad altri interessi, oggettivamente riscontrabili anche ricorrendo ad indagini presuntive o statistiche riassumibili nella formula dellid quod plerumque accidit, quali ad esempio danni alla salute o alla vivibilità dei luoghi, lallegazione del titolo dominicale è condizione processuale "appena sufficiente" per consentire lesame nel merito del ricorso.
Di contro deve essere respinta leccezione preliminare formulata dalla Regione sul difetto di legittimazione dei Comuni di Dusino San Michele e Valfenera, sotto il profilo che la partecipazione alla conferenza di servizi indetta ai sensi dellart. 3 bis legge n. 441 del 1987 è condizione ostativa alla tutela giurisdizionale avverso il provvedimento, imputabile allamministrazione decidente, di cui la conferenza è fase propedeutica necessaria.
La natura istruttoria della conferenza di servizi, nonché la titolarità in capo ai Comuni dellinteresse allassetto del territorio e dellambiente ove sono insediate le popolazioni residenti, consente di individuare linteresse concreto al ricorso avverso il provvedimento di localizzazione e approvazione del progetto dellimpianto di smaltimento dei rifiuti e gli atti conseguenti. Né la partecipazione alla fase istruttoria elide il diritto allimpugnazione del provvedimento lesivo adottato dallautorità decidente, tanto più qualora esso si discosti in senso antitetico dalle risultanze, come rassegnate dai Comuni ricorrenti, in sede di confronto nella conferenza di servizi.
Tutti i ricorrenti hanno dedotto, ponendola in preminente rilievo, la violazione dellart. 3 della legge 29 ottobre 1987, n. 441 e dellart. 27, comma 1, della L.R. 13 aprile 1995, n. 59.
Il riscontro analitico delle fasi istruttorie in cui si è articolato il procedimento di approvazione del progetto evidenzia che le risultanze della conferenza in data 29 febbraio 1996, sono state integrate dal Commissario regionale con nota 29 marzo 1996 e quindi trasmesse, unitamente alle conclusioni della conferenza, all autorità regionale competente che ha approvato, con deliberazione del 3 aprile 1996, il progetto presentato dal Commissario per la realizzazione di una discarica di I^ categoria da ubicarsi nel territorio del Comune di Villanova dAsti.
La censura lamentata dai ricorrenti muove dalla considerazione che listruttoria sul progetto della discarica è stata solo parzialmente attuata in sede di conferenza; le integrazioni al progetto unilateralmente predisposte dal Commissario regionale non sono state oggetto di alcuna valutazione da parte della conferenza; sulla base di tali integrazioni - come è espressamente detto nella delibera di approvazione - è stata predisposta la proposta di approvazione del progetto.
Il vizio denunziato è fondato.
In punto di fatto va preliminarmente evidenziato che le integrazioni di cui alla proposta del Commissario regionale hanno comportato una vera e propria rielaborazione "effettuata a livello progettuale", come esemplificativamente si legge nello studio acquisito dal Commissario e trasmesso con nota alla Regione per l approvazione.
In esso sono analiticamente contenute soluzioni che offrono maggiori garanzie di tutela dallinquinamento per la raccolta del percolato (punti 3 e 4); sono state riviste la relazione tecnica e la relazione geologica eliminando "le incongruenze e le inesattezze ivi contenute" (punto 5); il problema delle esalazioni degli odori è stato complessivamente affrontato con riguardo all individuazione dei prodotti chimici reperibili sul mercato ed agli agenti batterici idonei a "ridimensionare notevolmente il problema dellodore" (punto 9).
Le modifiche progettuali per entità quantitative e qualitative sono delle vere e proprie integrazioni, non ascrivibili a mere prescrizioni tecniche o normative, atte pertanto a mutare loriginario impianto progettuale, come discusso in sede di conferenza di servizi.
In punto di diritto, merita chiarire che sebbene una delle finalità perseguite con la previsione normativa della conferenza di servizi, come disciplinata dallart. 3 della L. n. 441 del 1987 sia quella di concretare la fase istruttoria, garantendosi al contempo un suo più sollecito svolgimento del procedimento, va comunque salvaguardato il rispetto del criterio sostanziale che conforma listituto: confronto paritetico su tutti i profili, siano essi tecnici, amministrativi, legali, ambientali urbanistici, coinvolti dalla progettazione della discarica.
Senza alterare lordine della competenza decisoria, la conferenza vincola le amministrazioni coinvolte al confronto, alla discussione che per essere tecnicamente idonea presuppone la comunicazione di tutti i dati, fatti, apporti documentali e cartografici, elementi e standard tecnici, con riferimento allopera da realizzarsi sul territorio.
Laccelerazione del procedimento, con la concentrazione dellistruttoria, che incide sullautonomia organizzativa degli enti locali e, per quelli sul cui territorio è localizzata lopera sulla competenza in materia urbanistica dal momento che lapprovazione del progetto equivale a variante dello strumento urbanistico, è controbilanciata dalla rigidità sostanziale del metodo di confronto della conferenza di servizi. (Sul carattere sostanziale del vincolo di consultazione delle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi di cui allart. 3 L. n. 441/1987, Corte Cost. 19 marzo 1996, n. 79).
Del resto lapprovazione del progetto è, secondo l enunciato di diritto positivo, adottata "sulla base delle risultanze della conferenza": senza accedere all argomentazione recessiva che vincola lautorità regionale decidente ad adeguarsi allesito dellistruttoria, ritenendosi sussistente un autonomo spazio decisionale che consente di deliberare in difformità, va in ogni caso garantita lintegrità del confronto che si traduce in definitiva nella completezza dellindagine istruttoria.
Pertanto lapprovazione del progetto, sulla base dell integrazione progettuale, predisposta unilateralmente dal Commissario regionale, successiva alla conferenza di servizi, è illegittima.
Daltra parte le garanzie procedimentali sono sempre più affrancate da criteri formali, rapportandosi ad esigenze oggettive di tutela degli interessi di cui sono portatrici le amministrazioni.
Non si tratta pertanto di affermare in astratto un principio di contraddittorio o confronto dialogico, quanto piuttosto di verificare in concreto se vi è stata l effettiva rappresentazione delle esigenze di cui le amministrazioni sono portatrici.
Nel caso che ne occupa il Commissario regionale, seppure facendo fronte allinerzia delle amministrazioni locali, non solo ha autonomamente individuato il luogo di insediamento della discarica (cfr. delibera della Giunta regionale 30.11.1995), ma, in aggiunta, ha modificato il progetto da sottoporre allapprovazione della Regione, senza il previo congiunto esame istruttorio normativamente imposto.
La carenza istruttoria è inoltre comprovata dalle relazioni redatte dagli organi verificatori che hanno posto in discussione la conformità tecnica delle soluzioni scelte in relazione alla situazione idrogeologica del sito.
A diversa conclusione si deve giungere per quanto riguarda il motivo dimpugnazione incentrato sulla violazione dellart. 6 della L.R. 2 maggio 1986, n. 18, (ric. n. 779/96) relativo alla localizzazione dell impianto di cui trattasi. Va richiamato il D.G.R. n. 154-42845 del 30.01.1992 con il quale la Regione ha affidato al Commissario tutte le attività necessarie alla realizzazione della discarica. Pertanto il dedotto profilo dincompetenza del Commissario, che sostituisce gli enti locali, che avrebbe adottato il provvedimento di localizzazione, ricompreso nelle attribuzioni della Regione, è destituito di fondamento.
In ogni caso la localizzazione è stata effettuata sulla scorta della zonizzazione contenuta nel Piano di organizzazione dei servizi di smaltimento di cui alla deliberazione del Consiglio regionale del 24 maggio 1988; il sito individuato dal Commissario è ricompreso nella zona del Bacino n. 9.
Appare evidente che lindividuazione del sito, oggetto di specifica attribuzione da parte della Regione, presenta margini di discrezionalità tecnica assai ridotti, tanto che dovendo rispettare le previsioni contenute nella zonizzazione, appare essere attività esecutiva suscettibile di delega.
I residui motivi dimpugnazione sono assorbiti dall accoglimento del motivo di censura principale.
Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - accoglie i ricorsi e, per leffetto annulla la deliberazione del 3.4.1996 della Giunta Regionale del Piemonte in epigrafe indicata.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall' Autorità amministrativa.