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n. 4-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 22 aprile 1999, n. 224 - Pres. Montini, Est. Caso - SIMIC S.p.a. (Avv. Barosio, Sarzotti) c. Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato(Avv. Stato).

Industria e commercio - Contributi e finanziamenti - Regolamento CE 2052/98 - Diniego - Illegittimità - Presentazione domanda di concessione oltre i termini - Decadenza - Illegittimità - Fattispecie.

Industria e commercio - Contributi e finanziamenti - Bando - Interpretazione - Clausole dubbie - Criterio.

Qualora il provvedimento di concessione di contributo si ponga quale presupposto del provvedimento di liquidazione, non si verifica la decadenza per presentazione della domanda di liquidazione oltre i termini, se la P.A. non ha precedentemente disposto la concessione del contributo e non ha comunicato formalmente la stessa all’ interessato.

Le espressioni equivoche dei bandi di concorso devono essere interpretate nel senso più favorevole al concorrente, a tutela dell’affidamento del privato, chiamato a porre in essere adempimenti di cui non risultino chiare le effettive modalità di esecuzione.

 

DIRITTO : La società ricorrente impugna la nota con cui, nel registrarne l’omessa formulazione dell’istanza di liquidazione del contributo di cui al d.m. 27 giugno 1992 – il cui termine di presentazione era fissato al 30 aprile 1995 –, il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato - Direzione generale della produzione industriale le comunicava che la domanda di concessione del predetto contributo era da considerare "decaduta". Assume erroneamente interpretata la circolare che disciplina la materia, in quanto – seppur a fronte di un termine stabilito a data fissa – la domanda di liquidazione non avrebbe potuto essere proposta prima che il Ministero si fosse pronunciato in ordine alla concessione del contributo, di cui la liquidazione costituisce il momento logicamente successivo; e ciò tenuto anche conto che lo schema di formulazione dell’istanza, così come risultante dall’allegato alla circolare ministeriale, imponeva l’indicazione degli estremi del decreto ministeriale di concessione del beneficio, nel presupposto cioè che la liquidazione avrebbe dovuto essere richiesta dopo che il privato avesse avuto notizia dell’esito positivo della domanda di contributo. In ogni caso, poi, la condotta dell’Amministrazione avrebbe tratto in inganno l’interessata, essendole stato sollecitato l’invio della documentazione necessaria, ma non essendole stato al contempo rappresentato l’onere di produrre tempestivamente l’istanza di liquidazione del contributo.

La controversia concerne la concessione dei contributi in conto capitale diretti alla promozione dello sviluppo nelle zone rurali, in attuazione degli interventi di cui al regolamento CE n. 2052/88 (obiettivo 5b). Il d.m. 27 giugno 1992 ha determinato le regole, i presupposti, i requisiti e i tempi per la partecipazione degli interessati alla procedura per l’assegnazione dei detti contributi, atteggiandosi sostanzialmente come un bando di concorso, che prevale su ogni altra norma e vincola sia la pubblica Amministrazione sia le parti private (v. TAR Lazio, Sez. III, 6 settembre 1996 n. 1654). In particolare, quanto alle modalità di presentazione delle relative domande, è fatto rinvio ad una circolare ministeriale (anch’essa in data 27 giugno 1992), ove è stabilito che la concessione del contributo deve essere chiesta con istanza da produrre entro sessanta giorni al Ministero dell’Industria; che la domanda è sottoposta al parere di un apposito Comitato interministeriale; che entro novanta giorni dalla comunicazione del parere di detto organismo occorre presentare taluni documenti; che, esaminati gli atti, il Ministero "concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione", la quale "deve essere predisposta in carta legale secondo lo schema di cui all’allegato 1L" e "trasmessa al Ministero dell’Industria … entro il termine del 31 gennaio 1995", poi prorogato al 30 aprile 1995; che la "liquidazione dei contributi è disposta con appositi decreti del Ministro dell’Industria".

Nella circostanza il provvedimento di diniego è stato determinato dall’omessa presentazione entro il 30 aprile 1995 della domanda di liquidazione del contributo, dopo che l’Amministrazione aveva comunicato alla ricorrente il parere favorevole del competente Comitato e la stessa aveva prodotto la prescritta documentazione per le valutazioni finali del Ministero, mentre nulla era stato deciso in ordine alla spettanza del contributo. Si tratta quindi di stabilire se l’osservanza di quel termine costituiva condizione assoluta per l’ammissibilità dell’erogazione del contributo, oppure se di esso doveva tenersi conto nel solo caso in cui l’interessato avesse precedentemente avuto comunicazione del decreto ministeriale di concessione del contributo medesimo.

Il Collegio ritiene che sul punto la disciplina rechi elementi di incertezza, in quanto per gli altri adempimenti fissa dei termini correlati al progressivo andamento della procedura – e quindi consente un ordinato e omogeneo svolgersi dell’iter –, mentre per la fase della liquidazione collega la domanda di parte ad un termine a data fissa, che in quanto raccordato alla sola realizzazione degli investimenti interessati alle agevolazioni (il cui termine finale è stato stabilito prima al 31 dicembre 1994 e poi al 31 marzo 1995) disancora l’atto del privato dallo stato effettivo della procedura, in contraddizione con la ragion d’essere dell’istanza, il cui scopo – per espressa volontà della circolare – è quello di richiedere, dopo l’effettuazione degli investimenti (presupposto del beneficio economico di che trattasi), l’erogazione del contributo già concesso ("Il Ministero … concede o nega il contributo e, in caso positivo, resta in attesa della domanda di liquidazione … La domanda di liquidazione del contributo può essere inviata soltanto a seguito dell’avvenuta realizzazione degli investimenti …"). Appare allora condivisibile la tesi della ricorrente, secondo la quale la domanda di liquidazione andava proposta entro il 30 aprile 1995 solo e soltanto se a quella data il Ministero avesse già disposto la concessione del contributo e l’interessato ne avesse avuto formale comunicazione, perché così l’adempimento formale del privato si raccorderebbe logicamente e cronologicamente agli altri atti della procedura, assolvendo la funzione che ne è propria. Né può essere ignorato che un elemento testuale in tal senso si ricava dallo "schema di domanda liquidazione del contributo concesso" (allegato 1L) – richiamato esplicitamente dalla circolare ministeriale (e alla stessa allegato) –, in cui si richiede l’indicazione degli estremi del provvedimento ministeriale di concessione del contributo ("Con riferimento alla precedente domanda di concessione di contributo in data … ed al relativo decreto di concessione n. … del … (riportare gli estremi del provvedimento di concessione) il/la sottoscritto/a … chiede la liquidazione …"), sottintendendosi che la liquidazione deve essere richiesta dopo la pronuncia del Ministero; sicché è evidente come il soggetto interessato possa essere ragionevolmente indotto a ritenere non dovuta la domanda fino a quando non gli venga data comunicazione della concessione del contributo. A tale interpretazione, in ogni caso, si può pervenire anche alla luce del generale principio per cui le espressioni equivoche dei bandi di concorso devono essere interpretate nel senso più favorevole al concorrente, a tutela dell’affidamento del privato, chiamato a porre in essere adempimenti di cui non risultino chiare le effettive modalità di esecuzione.

In conclusione, allora, poiché dall’istruttoria disposta dal Tribunale risulta che anteriormente al 30 aprile 1995 il Ministero non si era pronunciato sulla domanda di contributo della ricorrente, alcuna decadenza poteva scaturire dall’omessa presentazione dell’istanza di liquidazione del contributo, essendo a tal fine necessario attendere la determinazione ministeriale, che – se positiva – avrebbe dovuto indicare un termine per la successiva richiesta di liquidazione (facendone partecipe la ditta interessata).

Di qui l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, l’annullamento dell’atto impugnato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell’Amministrazione, e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il PIEMONTE, Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in £. 2.000.000 (duemilioni).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

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