T.A.R. PIEMONTE, SEZ. II, 6 maggio 1999, n. 244 - MONTINI Presidente - CASO Estensore - Comitato "No alla discarica" (avv.ti Ferrari e Bosco) - Consorzio alessandrino per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (avv. Santilli) - Comune di Alessandria (avv. Dal Piaz) - Comune di Bassignana (n.c.).
Giustizia amministrativa Ricorso giurisdizionale Legittimazione al ricorso Localizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti Comitato di cittadini Esclusione Ratio.
Giustizia amministrativa Ricorso giurisdizionale Legittimazione al ricorso Localizzazione di impianti per lo smaltimento di rifiuti Condizioni.
Inquinamento Rifiuti Approvazione di progetto di localizzazione di impianto per lo smaltimento di rifiuti Collegio Commissariale nominato ex art. 60 L. 8 giugno 1990, n. 142 per la gestione temporanea del Consorzio costituito per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti Competenza Sussiste.
Giustizia amministrativa Ricorso giurisdizionale Interesse Violazione da parte dellente locale delle norme sulla modalità di finanziamento della spesa dellopera pubblica Privato cittadino Esclusione Ratio.
Edilizia e urbanistica Approvazione di progetto di localizzazione di impianto per lo smaltimento di rifiuti Deroga alle prescrizioni urbanistiche vigenti Ammissibilità Condizioni e limiti.
Giustizia amministrativa Competenza e giurisdizione Scelta di aree per la localizzazione di unopera pubblica Merito Poteri del giudice amministrativo.
Deve escludersi la legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione ed approvazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti in capo al Comitato di cittadini "No alla discarica" , in quanto trattandosi di una forma associativa temporanea caratterizzata dalla proiezione di interessi di fatto dei soggetti che ne sono parte, risulta privo del carattere di ente esponenziale in via continuativa di interessi diffusi radicati sul territorio ed altresì sprovvisto della legittimazione che deriva dallindividuazione ministeriale ex art. 13 della L. n. 349/1986.
La legittimazione a ricorrere avverso gli atti di localizzazione e di approvazione di impianti per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti presuppone che linteressato precisi il concreto pregiudizio alla propria sfera giuridica, pregiudizio che non è evincibile dalla mera appartenenza al territorio comunale, dovendo invece ricollegarsi a situazioni ben determinate, quali ad esempio la circostanza che la localizzazione dellimpianto riduca il valore economico del fondo o dellabitazione ubicati nelle sue immediate vicinanze, oppure la circostanza che le prescrizioni dettate dallAutorità competente siano inidonee a salvaguardare la salute di chi vive nelle vicinanze della discarica, sì da poter riconoscere al proprietario del fondo o della casa finitimi, ovvero a chi vive e lavora in prossimità della discarica, un interesse qualificato e differenziato a ricorrere per denunciare lillegittimità delle relative determinazioni.
Deve riconoscersi in capo al Collegio Commissariale nominato dal Prefetto per la temporanea gestione del Consorzio costituito per la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex art. 60 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la competenza ad approvare il progetto di localizzazione di un impianto di smaltimento di rifiuti predisposto dal Consorzio, atteso che lorgano straordinario de quo ha competenza non soltanto per gli atti essenziali ed indifferibili, ma anche per gli atti che si pongono quale prosecuzione necessaria dellattività svolta precedentemente dal Consorzio stesso.
Il privato cittadino non è legittimato a far valere la pretesa invalidità delle deliberazioni comunali recanti lapprovazione del progetto di unopera pubblica per linosservanza delle norme che impongono allente locale di precisare le modalità di finanziamento della spesa, essendo dette norme dirette a tutelare esclusivamente linteresse al concreto andamento finanziario dellAmministrazione, interesse estraneo al rapporto intersubiettivo tra il privato e la Pubblica Amministrazione.
Lapprovazione dei progetti relativi agli impianti di smaltimento e trattamento dei rifiuti può derogare alle prescrizioni urbanistiche vigenti soltanto quando sussista lineludibile necessità in considerazione di interessi pubblici preminenti ed al fine di garantire lefficienza e la continuità del servizio, e fatta comunque salva la sussistenza di aree vincolate ai sensi della L. n. 1497/1939 e del D.L. n. 312/1985 (conv. nella L. n. 431/1985) per le quali occorre promuovere la particolare procedura prevista dallart. 82, comma 9°, del D.P.R. n. 616/1977 ed eventualmente tener conto della speciale regolamentazione regionale attuata ai sensi dellart. 1 bis del D.L. n. 312/1985.
La scelta delle aree per la localizzazione di opere pubbliche (nella specie: impianto per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti solidi urbani) non è sindacabile nel merito, essendo riservato alla discrezionalità della Pubblica Amministrazione lapprezzamento della rispondenza delle aree alle esigenze pubbliche connesse alle opere medesime, sicché il sindacato giurisdizionale non può che limitarsi alla valutazione della congruità e della ragionevolezza delle motivazioni che sorreggono le scelte operate.