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n. 6-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II – Sentenza 3 giugno 1999 n. 363 – Montini Presidente – MASSARI Estensore – Parisi ed altri (avv.Zuccarello) c. Commissione di controllo sugli atti della Regione Piemonte (Avvocatura distrettuale dello Stato)

Atto amministrativo - Atto di controllo – Presenza anche solo di un motivo sufficiente a sorreggerne il dispositivo – Possibilità di annullamento – Esclusione.

Pubblico impiego - Dipendenti ASL - Inquadramento - Art. l. reg. 20 maggio 1980 n. 52 – Direttori amministrativi - Effetto costitutivo degli atti con i quali le U.S.L. deliberano in materia di inquadramento dei propri direttori amministrativi – Infondatezza- Valore costitutivo del nuovo status di tale personale conferito dal provvedimento della Giunta Regionale – Sussiste.

Qualora un atto di controllo risulti sostenuto da più motivi, ognuno dei quali sia sufficiente a sorreggerne il dispositivo, risulta precluso l’annullamento ogniqualvolta almeno uno di essi si palesi legittimo

Le variazioni del ruolo nominativo regionale del personale sanitario, a mente dell’art. 10 della l. reg. n. 52 del 1980, sono disposte con provvedimento della Giunta regionale, di modo che alle unità sanitarie locali continua a spettare la gestione amministrativa del personale, mentre compete alla Regione di provvedere all’inquadramento di tale personale, pure se proveniente da enti e amministrazioni diverse, nonché la funzione di gestione dello stato giuridico di questi dipendenti

 

 

FATTO

I ricorrenti sono dipendenti delle amministrazioni sanitarie intimate nei cui confronti, sussistendo i presupposti di cui all’art. 117 della l. 20 maggio 1987 n. 270, sono stati predisposti provvedimenti di reinquadramento nel decimo livello retributivo.

La Giunta regionale, recependo con deliberazione n. 156/4217 del 18 febbraio 1991 quanto statuito dalle USL di appartenenza, ha iscritto i deducenti nel ruolo nominativo regionale del SSN, nel profilo dei "direttori amministrativi" e nella corrispondente posizione funzionale, con decorrenza dal 12 luglio 1987.

La Commissione di controllo sugli atti della Regione, peraltro, con l’atto impugnato, ha annullato il predetto provvedimento di variazione adottato dalla Giunta regionale.

Avverso tale provvedimento insorgono il sig. Parisi e consorti chiedendone l’annullamento, col favore delle spese ed affidando l'accoglimento del gravame ai motivi che seguono:

- Violazione dell’art. 6 del DPR 5 marzo 1986 n. 68 con riferimento agli artt. 2 e 3 del DPR 20 maggio 1987 n. 270, agli artt. 3 e 14 della l. 25 marzo 1983 n. 93 e dell’art. 10 della l. reg. 20 maggio 1989 n. 52.

- Eccesso di potere sotto il profilo dell’incompetenza e dell’errata motivazione.

- Eccesso di potere per errata motivazione sotto altro profilo.

- Violazione dei principi richiamati dalla circolare n. 45407 del 3 febbraio 1990 e n. 52336 del 3 luglio 1990.

- Eccesso di potere per travisamento.

- Eccesso di potere per incompetenza in riferimento al sindacato di illegittimità della deliberazione di inquadramento.

- Eccesso di potere per difetto di motivazione con riferimento all’interesse pubblico all’autotutela e alla sua comparazione con l’interesse privato.

Si è costituito in giudizio il Commissariato di Governo presso la Regione Piemonte, depositando una relazione di servizio dell’amministrazione e chiedendo il rigetto del ricorso, stante la sua infondatezza nel merito, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 31 marzo 1999 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con deliberazione n. 156/4217 del 18 febbraio 1991, la Giunta regionale del Piemonte provvedeva ad iscrivere nel Ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale, in forza dell’art. 117 lett. b), del DPR n. 270 del 1987, i dipendenti specificamente indicati nell’allegato A, tra cui i ricorrenti, nel profilo professionale di "Direttore amministrativo", a decorrere dal 12 luglio 1987.

Nella seduta dell’8 marzo 1991 la Commissione di controllo annullava la suddetta deliberazione ritenendola viziata sotto diversi profili: contraddittorietà fra provvedimenti, difetto di presupposti, illegittimità derivata, erronea applicazione dell’art. 10 l. reg. n. 52 del 1980.

Deve innanzitutto rilevarsi che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel caso in cui un atto di controllo risulti sostenuto da più motivi, ognuno dei quali sia sufficiente a sorreggerne il dispositivo, risulta precluso l’annullamento ogniqualvolta almeno uno di essi si palesi legittimo (Cons. Stato, sez. V, 5 giugno 1997, n. 598; id., sez. IV, 8 gennaio 1992, n. 10; TAR Piemonte, sez. I, 12 novembre 1998, n. 676).

Avuto riguardo al suddetto assunto, il ricorso non appare meritevole di accoglimento.

Assumono infatti i ricorrenti che l’atto di controllo negativo non sia legittimo e, con i motivi sopra enunciati, denunciano la violazione sotto vari aspetti del citato DPR n. 270/87, nonché il vizio dell’eccesso di potere per errata motivazione, travisamento e contraddittorietà con le indicazioni contenute nelle circolari ministeriali del 3 febbraio e del 3 luglio 1991 e quello dell’incompetenza dell’organo di controllo.

Le censure sono infondate.

Con l’art. 117 del DPR n. 270 del 1987, l’accordo sul personale delle USL ivi recepito ha stabilito a vantaggio dei dipendenti del servizio sanitario nazionale provenienti da enti soppressi e svolgenti funzioni ivi specificamente nominate la possibilità di un ulteriore e più favorevole inquadramento.

Tale norma è stata oggetto di numerose decisioni giurisdizionali che ne hanno limitato la portata e statuito l’illegittimità per taluni aspetti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 maggio 1997, n. 578; id. 30 settembre 1992, n. 908; TAR Emilia-Romagna, Parma, 23 febbraio 1993, n. 54).

In particolare, per effetto di numerose pronunce del TAR del Lazio la norma in questione è stata caducata, con efficacia erga omnes, relativamente ai profili impugnati in tale sede (TAR Lazio, sez. I, n. 868/89, n. 869/89, n. 1654/89).

Il principio affermato in tale circostanza dai giudici di prime cure è stato successivamente confermato dal Consiglio di Stato nella considerazione che le norme contenute nell’art. 117 del DPR n. 270/87 si pongono in contrasto con le disposizioni relative all’inquadramento del personale del servizio sanitario nazionale, facendo riferimento a situazioni di fatto non più attuali e ordinamenti e strutture non più esistenti (Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 1992, n. 274).

Tuttavia, si è ritenuto che gli atti per i quali si fosse già perfezionato l’iter attuativo non fossero travolti dalle sentenze appena menzionate.

Sotto tale aspetto, la prospettazione dei ricorrenti induce ad attribuire alle determinazioni in materia assunte dalla Giunta regionale la funzione di ratifica o, al più, di atto di mera integrazione dell'efficacia di provvedimenti assunti da un altro soggetto, in questo caso le unità sanitarie locali, quando, al contrario, il contesto normativo, segnatamente la legge reg. 20 maggio 1980 n. 52, non pare consentire di condurre a tale conclusione.

Gli atti con i quali le unità sanitarie locali deliberano in materia di inquadramento dei propri dipendenti non hanno effetti costitutivi, in quanto l’ordinamento prevede una procedura complessa alla quale partecipano le amministrazioni sanitarie interessate cui spetta la proposta di inquadramento e reinquadramento, e la Regione che, previa verifica della legittimità della proposta stessa, procede all’effettiva adozione del provvedimento di inquadramento nei ruoli nominativi regionali (TAR Piemonte, sez. II, 22 ottobre 1992, n. 280; id. sez. II, 16 aprile 1994, n. 138).

In altre parole, i provvedimenti in materia adottati dalla Regione hanno un carattere non meramente dichiarativo di determinazioni assunte da altro soggetto, ma valore costitutivo del nuovo status di tale personale, anche in considerazione dei penetranti poteri di controllo alla medesima attribuiti sugli atti delle unità sanitarie locali (Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 1995, n. 824; TAR Abruzzi, Pescara, 10 gennaio 1997, n. 13).

Proprio tale aspetto, specificamente valorizzato dall’atto impugnato, pare sfuggire alle censure formulate dai ricorrenti.

Infatti, la legge in parola che disciplina l’istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale e l’iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare a tale servizio, dopo aver stabilito, agli artt. 1 e 7, che i ruoli di cui si discute sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale che provvede altresì alla prima iscrizione negli stessi, prosegue indicando, nell’art. 10, la esclusiva competenza di detto organo a determinarne le successive variazioni, affidando alle singole amministrazioni sanitarie solo un compito ricognitivo e propositivo.

Né tale disposizione appare in contrasto con il DPR 20 dicembre 1979 che, all’art. 7, esplicitamente individua la Regione come il soggetto deputato alla formazione di tale ruolo e all’iscrizione degli aventi diritto.

Per tali ragioni il Collegio non rinviene motivi per discostarsi dal proprio precedente orientamento secondo cui tutte le variazioni del ruolo nominativo regionale del personale sanitario, a mente dell’art. 10 della l. reg. n. 52 del 1980, sono disposte con provvedimento della Giunta regionale, di modo che alle unità sanitarie locali continua a spettare la gestione amministrativa del personale, mentre compete alla Regione di provvedere all’inquadramento di tale personale, pure se proveniente da enti e amministrazioni diverse, nonché la funzione di gestione dello stato giuridico di questi dipendenti (TAR Piemonte, sez. II, 31 ottobre 1991, n. 343).

Per le considerazioni che precedono, il ricorso deve perciò essere rigettato.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese sostenute dal ricorrente nel giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 1999, con l’intervento dei signori:

- Luigi Montini - Presidente

- Italo Caso - Primo referendario

- Bernardo Massari - Referendario, estensore

Il Presidente L’Estensore

f.to Luigi Montini f.to Bernardo Massari

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