T.A.R. PIEMONTE, SEZIONE II – Sentenza 3 giugno 1999 n. 364 – Montini Presidente – MASSARI Estensore – Mingrino (avv. Fontanazza) c. I.N.A.I.L. (avv.ti Riccio, De Petrillo e Carola)
Pubblico impiego - Dipendenti INAIL - Inquadramento - D.L n. 344/1990 – Riconoscimento automatico e applicazione del nuovo inquadramento con relativi aumenti stipendiali – Insussistenza.
Pubblico impiego - Dipendenti INAIL - Inquadramento - Ex 10^ qualifica personale I.N.A.I.L. – Adeguamento del trattamento pensionistico ex art 30 del Regolamento integrativo di previdenza interno approvato con D.M. 30 maggio 1969 al nuovo inquadramento di cui all’art. 13 del D.L. n. 344/90 convertito con la L. n. 21 del 1991 – Insussistenza.
Il nuovo ordinamento delle "carriere" all’interno dell’ ente I.NA.I.L., in forza del D.L. n. 344/90 non ha realizzato un indifferenziato e generale slittamento di tutti coloro che in linea astratta ne avrebbero potenzialmente titolo, bensì di un meccanismo selettivo, incentrato sull’accertamento, sia pure meramente cartolare, della sussistenza in capo agli interessati dei titoli e dei requisiti di professionalità necessari.
L’accertamento dei titoli previsto dal D.L. n. 344/90, trovando applicazione nei confronti di coloro che possono partecipare alla selezione, presuppone la permanenza in servizio degli aspiranti.
FATTO
Il ricorrente è cessato dal servizio per dimissioni a far tempo dal 30 giugno 1986 quando risultava inquadrato nella 10^ qualifica funzionale, ramo legale, con incarico di coordinamento dell’Avvocatura dell’Ispettorato generale del Piemonte.
Con istanza del 25 maggio 1991, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione della pensione integrativa, in applicazione dell’art. 30 del Regolamento integrativo di previdenza interno approvato con d.m. 30 maggio 1969 con riferimento al trattamento economico riservato al personale in servizio inquadrato o inquadrabile nel secondo livello differenziato di professionalità di cui all’art. 13 del d.l. n. 344/1990 convertito con l. n. 21 del 1991.
La domanda dell’interessato veniva respinta con il provvedimento indicato in epigrafe che viene qui impugnato, chiedendone l’annullamento e le relative conseguenti statuizioni relative alla determinazione del nuovo trattamento pensionistico, con il favore delle spese, e deducendo i seguenti motivi:
- Violazione dell’art. 30 del reg. di quiescenza e previdenza del personale dell’I.N.A.I.L. approvato con d.m. 30.5.1969. Eccesso di potere.
La norma richiamata prevede che la pensione integrativa spettante al personale dell’Ente collocato a riposo venga rideterminata, ove con provvedimenti generali, sia disposta una variazione nella retribuzione dei dipendenti in servizio (c.d. "clausola oro"), tenendo a base la nuova retribuzione per la qualifica e la posizione in cui l’interessato si trovava al momento della cessazione del servizio.
La norma, secondo il ricorrente, non prevede alcuna limitazione legata alle ragioni delle variazioni anzidette o ai modi e alle forme in cui essi possono conseguirsi.
Ciò che interessa per l’applicazione della disposizione in parola è semplicemente il dato obiettivo della diversa e maggiore remunerazione delle prestazioni lavorative che costituiscono l’espletamento di quelle funzioni del personale in servizio proprie del dipendente in quiescenza e il carattere generale della disciplina che lo introduce.
Tale, appunto, la situazione che si sarebbe verificata dopo il collocamento a riposo del ricorrente per effetto del d.l. n.344/1990 che ha innovato il sistema organizzativo e retributivo precedente che prevedeva un’unica qualifica professionale in relazione al titolo di studio e alle abilitazioni professionali richieste per ciascun livello.
Il nuovo sistema ha invece articolato quell’unica qualifica in tre livelli differenziati di professionalità (l’iniziale, il primo e il secondo) ai quali si è ammessi mediante concorso per titoli relativamente agli ultimi due, dopo la maturazione di determinate anzianità.
Tanto premesso, posto che il ricorrente rivestiva il massimo dei livelli della prima qualifica professionale del ramo legale, sarebbe evidente il suo diritto a vedere adeguato il trattamento pensionistico integrativo in godimento alle retribuzioni corrisposte al personale che ha conseguito nel nuovo ordinamento il livello professionale e retributivo apicale della qualifica (ossia il secondo livello differenziato).
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e onorari.
Con successiva memoria depositata nei termini il ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.
Alla pubblica udienza del 31 marzo 1999 i patrocinatori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
L’avv. Mingrino, già dipendente dell’I.N.A.I.L. sino al 30 giugno 1986, domanda al Tribunale, con il ricorso in esame, di accertare il proprio diritto all’adeguamento del trattamento pensionistico integrativo in godimento alle retribuzioni corrisposte al personale che ha conseguito, nel nuovo ordinamento, il livello professionale e retributivo apicale della qualifica dal medesimo ricoperta prima del collocamento a riposo.
Il ricorrente affida l’accoglimento del gravame ad un’unica, articolata censura che fa perno intorno all’interpretazione da assegnare all’art. 30 del regolamento di quiescenza e previdenza del personale dell’I.N.A.I.L., approvato con il d.m. 30 maggio 1969.
Le argomentazioni addotte non sono persuasive.
In forza del regolamento di quiescenza del personale dell’I.N.A.I.L. al ricorrente compete una pensione integrativa variabile, determinata con riferimento alla retribuzione pensionabile del personale in servizio di pari qualifica e posizione di carriera.
Il trattamento pensionistico dell’interessato va quindi determinato sulla base di un meccanismo di automatico e continuo adeguamento rispetto al trattamento assegnato al personale di pari grado e qualifica in servizio.
Il presupposto giuridico sul quale l’avv. Mingrino fonda la propria argomentazione poggia, in estrema sintesi, sull’assunto che, a seguito dell’introduzione del nuovo ordinamento delle "carriere" all’interno dell’Ente, in forza del d.l. n. 344/1990, si sia realizzato una sorta di meccanismo di automatica traslazione nel segmento professionale e retributivo più elevato - il c.d. 2° livello differenziato di professionalità - di coloro che già ricoprivano funzioni apicali, relativamente alla posizione rivestita con il precedente inquadramento.
In verità, se non può dubitarsi che il meccanismo delineato dalla norma in parola abbia il richiesto carattere di generalità, nondimeno, non pare sussistere l’ulteriore requisito dell’automaticità o della necessarietà del nuovo, superiore inquadramento.
L’art. 13 del d.l. n. 344/1990 ha in effetti disposto, agli effetti economici, con decorrenza dal 1° luglio 1990, l’istituzione per ciascuna professionalità ricompresa nella 10^ q.f. di due livelli differenziati di professionalità, oltre l’iniziale, pari al 40% e al 20% della dotazione organica di ciascuna figura professionale.
Per l’accesso a tali ulteriori livelli viene previsto un concorso per titoli al quale possono partecipare gli appartenenti a ciascuna professionalità, rispettivamente, con almeno sei anni di servizio effettivo nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato.
In via transitoria, per il personale già in servizio alla data dell’1 luglio 1988, viene stabilito rispettivamente il limite di sei e sedici anni nella qualifica originaria.
Il consiglio d’amministrazione dell’Ente, nel disciplinare le modalità di accesso alle suddette qualifiche differenziate, deliberava l’indizione di concorsi per titoli riservati, con decorrenza dal 1 luglio 1990
Ne consegue, come osserva la difesa dell’amministrazione, che nella fattispecie non risulta applicabile, in mancanza del necessario automatismo, l’art. 30 del reg. di previdenza dell’I.N.A.I.L. approvato con il d.m. 30 maggio 1969, in quanto le variazioni retributive conseguenti all’attribuzione dei livelli differenziati di professionalità costituiscono il risultato di una vera e propria procedura concorsuale eseguita mediante valutazione comparativa dei titoli degli interessati, e per un numero limitato di posti.
Non si tratta, quindi, come erroneamente ritenuto dal ricorrente, di un indifferenziato e generale slittamento di tutti coloro che in linea astratta ne avrebbero potenzialmente titolo, bensì di un meccanismo selettivo, incentrato sull’accertamento, sia pure meramente cartolare, della sussistenza in capo agli interessati dei titoli e dei requisiti di professionalità necessari, il quale presuppone, tra l’altro, la permanenza in servizio degli aspiranti (Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 1995, n. 1305).
In altre parole, con la norma in discorso, il legislatore non ha affatto inteso riconoscere automaticamente, e con applicazione generalizzata a tutti i soggetti collocati nella qualifica iniziale, il nuovo e più elevato inquadramento con i correlativi aumenti stipendiali, ma ha legato tale risultato ad una vera e propria procedura concorsuale, di talché non può trovare applicazione, nei confronti di coloro che a tale procedura non hanno potuto partecipare, il meccanismo di adeguamento retributivo previsto dall’invocato art. 30 del reg. di previdenza dell’I.N.A.I.L..
Per le ragioni esposte il ricorso va, pertanto, rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione - respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 31 marzo 1999, con l’intervento dei signori:
- Luigi Montini - Presidente
- Italo Caso - Primo Referendario
- Bernardo Massari - Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Luigi Montini f.to Bernardo Massari