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n. 6-1999 - © copyright.

T.A.R. PIEMONTE,  SEZ. II - Sentenza 17 giugno 1999, n. 404 - Montini Presidente - Massari Relatore  - Casu c. Commissione medica ospedaliera e Unità socio sanitaria locale n.4 di Torino

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio – Riconoscimento – Procedimento.

Pubblico impiego - Infermità e lesioni - Dipendenza da causa di servizio – Art. 38 D.P.R. n. 686 del 1957 – Applicabilità – Condizioni.

Il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, teso ad accertare il nesso causale tra l’evento e l’infermità, è distinto e autonomo da quello, successivo, preordinato alla liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo che, invece, si propone l’accertamento del rapporto tra l’infermità e la menomazione dell’integrità fisica.

La Commissione medica ospedaliera, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 686 del 1957, è competente per la sola formulazione di un giudizio tecnico sulla natura e consistenza dell’infermità e sulla esistenza di un nesso di causalità con la prestazione del servizio, senza apprezzamenti di natura legale che spettano esclusivamente all’Amministrazione, potendo questa discostarsi, con motivazione adeguata, dal giudizio espresso.

 

 

Omissis.-

FATTO

Il ricorrente, dipendente della USSL n. 4 di Torino, in data 1 febbraio 1990 presentava istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui era affetto.

Veniva perciò sottoposto a visita dalla Commissione medica istituita presso l’Ospedale militare di Torino la quale, pur esprimendo un giudizio favorevole in ordine al riconoscimento dell’infermità e alla sua ascrivibilità alla tab. B/minima, rilevava, nel verbale conclusivo qui impugnato, che l’istanza era "stata presentata oltre i termini prescritti dalle normative vigenti e pertanto il riconoscimento" non poteva avere "effetto ai fini del conseguimento dei benefici dell’equo indennizzo, del rimborso delle spese di cura e degli assegni fissi in misura intera in caso di aspettativa per infermità che eccede in durata i dodici mesi consecutivi".

Il sig. Casu, con il ricorso in epigrafe indicato, ha impugnato tale atto chiedendone l’annullamento, con vittoria delle spese di giudizio, e deducendo i seguenti motivi:

- Incompetenza. Violazione di legge. Eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione, della carenza di istruttoria e del travisamento dei fatti.

Assume il ricorrente che alla Commissione medica ospedaliera è demandato solo il giudizio tecnico sulla dipendenza dell’infermità denunciata da causa di servizio e sulla categoria di appartenenza della medesima.

Tale giudizio, inoltre, non appare motivato ed è in ogni modo fondato su un evidente errore di fatto, in quanto, come si può evincere dallo stesso registro di protocollo dell’Amministrazione, la domanda fu presentata il 1° febbraio 1990 e, quindi, entro il termine semestrale decorrente dalla data di accertamento dell’infermità.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione sanitaria di appartenenza, depositando, in ottemperanza dell’ordinanza istruttoria presidenziale n.71/91, documenti relativi al procedimento in questione.

Con successiva memoria depositata nei termini, il ricorrente ha ulteriormente illustrato quanto dedotto nell’atto introduttivo del giudizio.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 1999 i patrocinatori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi ed il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe indicato si chiede a questo Tribunale amministrativo di pronunciarsi intorno alla legittimità dell’atto con il quale la Commissione medica ospedaliera ha ritenuto tardivamente proposta l’istanza con la quale il deducente aveva domandato alla propria amministrazione il riconoscimento dell’infermità da cui è affetto e la sua riconducibilità a causa di servizio.

Preliminarmente, pur in assenza di specifica eccezione di controparte, il Collegio ritiene di dover verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso con riferimento, nella specie, alla lesività dell’atto impugnato, atteso che, di norma, il giudizio che la Commissione medica è chiamata ad esprimere non assume valore vincolante per l’Amministrazione, ai fini del definitivo riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.

Al quesito può essere data positiva soluzione, avuto riguardo alla circostanza che, come risulta dagli atti, il giudizio espresso dall’organo di consulenza tecnica ha, in effetti, determinato un arresto nel procedimento de qua, per cui non può revocarsi in dubbio che il provvedimento impugnato abbia inciso sfavorevolmente nella sfera giuridica dell’interessato procurandovi una lesione con i caratteri dell’attualità e della concretezza che legittima la domanda rivolta a questo Giudice.

Nel merito il ricorso è fondato.

Non sussistono dubbi intorno al fatto che il termine semestrale previsto dall’art. 36 del DPR 3 maggio 1957 n. 686 per la presentazione, da parte del pubblico impiegato, della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta abbia natura perentoria e decorra dalla data in cui l’interessato abbia avuto piena conoscenza dell’infermità, nella sua effettiva consistenza e gravità (Cons. Stato, sez. VI, 20 gennaio 1998 n. 88; id. sez. VI, 18 marzo 1996 n. 457).

Nel caso che ne occupa le produzioni documentali eseguite dalla USL resistente non hanno consentito di chiarire appieno il rispetto da parte del ricorrente del termine di cui sopra.

Infatti, se è vero, come sostiene il sig. Casu, che in data 1 febbraio 1990 fu presentata una istanza, registrata al n. 1736 del protocollo della USL n. 4 di Torino e rubricata come "richiesta di visita fiscale legale", non è stata versata in atti la copia di tale istanza onde consentire al Collegio di apprezzarne il contenuto.

Tanto peraltro, non appare sufficiente a concludere nel senso preteso dall’Amministrazione resistente.

Il procedimento finalizzato al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, teso ad accertare il nesso causale tra l’evento e l’infermità, è distinto ed autonomo da quello, successivo, preordinato alla liquidazione della pensione privilegiata o dell’equo indennizzo che, invece, si propone l’accertamento del rapporto tra l’infermità e la menomazione dell’integrità fisica.

Il primo è adottato dall’amministrazione in conformità del giudizio della commissione medica, non vincola l’ente interessato a concedere all’impiegato l’equo indennizzo, potendo esso, su parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, discostarsi, motivando, dal parere della commissione medica (Cons. Stato, sez. IV, 9 febbraio 1998, n. 231; id. sez. VI, 6 agosto 1997, n. 1181).

L’amministrazione è inoltre tenuta a dare contezza, nel provvedimento in qualsiasi senso adottato, delle ragioni che la inducono ad aderire al parere dell’organo tecnico ovvero a discostarsi da quest’ultimo (C.G.A. Reg. sic. 18 giugno 1997, n. 226).

In questo quadro, ad avviso del Tribunale, alla commissione medica ospedaliera, ai sensi dell’art. 38 del citato DPR n. 686/57, compete solo la formulazione di un giudizio tecnico sulla natura e consistenza dell’infermità e sulla esistenza di un nesso di causalità con la prestazione del servizio, senza che tale parere possa debordare in apprezzamenti di natura legale che spettano esclusivamente all’amministrazione, potendo questa, in ogni caso discostarsi dal giudizio espresso, purché rispetti l’onere di adeguata motivazione della propria decisione (Cons. Stato, sez.V, 30 gennaio 1997, n.109).

Nel caso concreto, quindi, la Commissione medica doveva arrestare le proprie determinazioni all’enunciazione del giudizio tecnico, nella specie favorevole al riconoscimento dell’esistenza di un nesso causale tra la menomazione denunciata e le mansioni svolte dall’istante, rifuggendo da successive ultronee considerazioni intorno alla tempestività della domanda.

Per le ragioni e nei sensi sopra specificati, il ricorso deve, dunque, essere accolto.

Sussistono giustificati motivi per disporre tra le parti l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2^ Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe indicato e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.- Omissis.