TAR PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 17 novembre 2000 n. 1173 – Pres. Montini, Est. Scala - NORAT (Avv. Umberto Giardini) c.U.S.L. n. 36 di Susa ed altro (n.c.).
Atto amministrativo – Discrezionalità tecnica – Sindacabilità – Limiti.
Pubblico impiego – Dipendenti SSN – Procedure selettive – Per il conferimento di incarichi – Valutazione analitica dei titoli – Necessità – Valutazioni globali – Illegittimità.
Pubblico impiego – Dipendenti SSN – Procedure selettive – Per il conferimento di moduli organizzativi – Omessa valutazione analitica dei titoli posseduti dagli aspiranti – Illegittimità.
Quando la tecnica è inserita nella stessa struttura giuridica della norma, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato, o il giudizio fondato su operazioni non corrette od insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto cui è ricollegata la preventiva acquisizione di parere tecnico. In tale caso, peraltro, il sindacato giurisdizionale non può dirsi precluso per il solo ricorrere di attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti impugnati, posto che dall’indagine del giudice amministrativo non è escluso l’accertamento circa la sussistenza di un completo apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei provvedimenti amministrativi.
In sede di procedure selettive dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio devono essere valutati analiticamente, in modo da permettere di desumerne il giudizio, sia pure sommario, in relazione all’importanza ed al valore scientifico di ciascuno di essi, con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni rese in modo globale e senza motivazione, e che si concludono con l’attribuzione di un unico punteggio.
E’ illegittima la deliberazione con cui, ai sensi dell’art. 116, 4° comma, del D.P.R. 28.11.1990, n. 384, è stata attribuita la responsabilità di un modulo all’interno di un Servizio, adottata ricognitivamente sulla base del giudizio espresso al riguardo dal Collegio tecnico, allorché tale giudizio, non dia adeguato conto delle conclusioni raggiunte, non risultando l’analitica valutazione di tutti i titoli prodotti da un concorrente, e del loro collegamento o meno alla natura del modulo da assegnare.
FATTO
La dr.ssa Norat riferisce di prestare servizio presso l’intimata U.S.L. n. 36 di Susa, presidio ospedaliero di Avigliana, quale medico aiuto corresponsabile ospedaliero di ruolo, rivestendo in particolare la qualità di medico aiuto "anziano" del Servizio di Anestesia e Rianimazione-Terapia Antalgica. Riferisce, altresì, che all’interno del predetto Servizio è stato individuato il "modulo" di terapia antalgica, in relazione al quale la medesima ha presentato l’unica istanza di selezione per l’attribuzione della relativa responsabilità.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 dicembre 1993, e depositato il successivo 15 dicembre, la ricorrente ha impugnato la delibera n. 1103 del 21 ottobre 1993, comunicatale con nota del successivo 8 novembre 1993, con cui il Commissario Straordinario dell’intimata U.S.L. 36 non ha attribuito la responsabilità del Modulo di Terapia Antalgica, in conformità al giudizio espresso ai detti fini dal Collegio Tecnico, come da verbale e successiva integrazione del 16.9.1993.
Ha, al riguardo, dedotto, con il primo motivo di ricorso, la violazione dell’art. 8, D.L.vo 3.2.1993, n. 29, e con il secondo, la violazione dell’art. 116, 4° comma, D.P.R. n. 384/1990; la violazione dell’art. 3, L. 7.8.1990, n. 241; carenza di motivazione; violazione del D.M. Sanità 30.1.1982, con particolare riguardo all’art. 10; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà ed errore.
L’illegittimità dei provvedimenti impugnati deriverebbe, in primis, per vizio nella composizione del Collegio Tecnico, in quanto un componente dello stesso Collegio sarebbe stato designato dalle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, in spregio dell’art. 8, richiamato, applicabile anche agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, che stabilisce per i componenti di commissioni per la selezione dei pubblici dipendenti la non appartenenza a sindacati quali rappresentanti sindacali, né quali designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
Quanto al contenuto motivazionale dei provvedimenti impugnati, gli stessi sarebbero carenti perché il verbale del Collegio Tecnico risulta privo della relazione dettagliata di cui all’art. 10, D.M. 30.01.1982; né sarebbe stato valutato specificamente il curriculum allegato dalla ricorrente all’istanza di selezione, in relazione alla natura del modulo da assegnare. Inoltre, il giudizio conclusivo sarebbe estraneo all’oggetto della selezione, in quanto non attinente alla valutazione dei titoli di carriera, pubblicazioni e curriculum formativo e professionale della ricorrente. Anche la lettera esplicativa del 16.9.1993 non sarebbe idonea a colmare le carenze motivazionali dedotte, sia perché tardiva, sia perché contraddittoria ed apodittica nel suo contenuto.
L’Amministrazione sanitaria, ancorché ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
Con ordinanza presidenziale istruttoria n. 161/i/94 del 10 marzo 1994, sono stati ordinati incombenti istruttori all’intimata U.S.L. 36, che ha ottemperato il successivo 14 aprile 1994.
Alla pubblica udienza del 12 luglio 2000, sentito il difensore della ricorrente, che ha insistito nelle già rassegnate conclusioni, il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
DIRITTO
La ricorrente, aiuto medico "anziano" presso il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’intimata U.S.L. n. 36 di Susa, in qualità di unica partecipante alla selezione per l’attribuzione della responsabilità del modulo di terapia antalgica, individuato all’interno del predetto Servizio, insorge avverso gli atti della selezione de qua, ed, in particolare, avverso il giudizio del Collegio Tecnico di selezione di cui al verbale del 28.7.1993, e la conseguente determinazione n. 1103 in data 21.10.1993, adottata dal Commissario Straordinario dell’U.S.L. intimata, di non attribuire la predetta responsabilità alla ricorrente.
Deduce, al riguardo, la ricorrente con i due motivi di ricorso sia un vizio di carattere procedurale, e relativo alla formazione del Collegio tecnico di selezione, sia un articolato vizio attinente la stessa motivazione dei provvedimenti impugnati.
Lamenta, in sostanza, sotto il primo profilo, l’illegittima composizione del Collegio tecnico per irregolarità nella designazione di uno dei membri, in quanto espressione delle organizzazioni sindacali mediche maggiormente rappresentative, in spregio all’art. 8, D.L.vo 29/1993, di cui deduce, pertanto, la violazione, con conseguente travolgimento di tutti gli atti dallo stesso Collegio posti in essere.
Quanto al contenuto del giudizio tecnico espresso dal Collegio tecnico, come richiamato integralmente per relationem dall’atto conclusivo della procedura selettiva, ne lamenta la sostanziale carenza motivazionale, per i profili dettagliati in fatto.
Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto l’assorbente profilo di illegittimità dedotto con il secondo motivo, quanto a carenze motivazionali degli atti impugnati.
Il procedimento di selezione in controversia è regolato dall’art. 116, 4° comma, del D.P.R. 28.11.1990, n. 384, che si riferisce al personale medico e veterinario di posizione intermedia, quale la ricorrente, aspirante all’affidamento di responsabilità di settori o moduli organizzativi o funzionali interni all’organizzazione divisionale o dipartimentale delle strutture sanitarie.
Ai predetti fini, il contratto collettivo per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale del 1990 affida i compiti valutativi ad un collegio tecnico, con disciplina delle modalità di composizione, e rinvia, quanto a criteri di selezione, a quelli indicati dal D.M. 30.1.1982, art. 10, con particolare riferimento, nel curriculum formativo e professionale, ai titoli attinenti alla funzione da ricoprire.
Al riguardo, il D.M. del 1982 citato indica i principi cui le commissioni esaminatrici devono attenersi nei concorsi ai fini della valutazione dei titoli di carriera, delle pubblicazioni e del curriculum formativo e professionale, con indicazione, altresì, di punteggio globale adeguatamente motivato, con relazione dettagliata, con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.
Con riferimento ai fatti in controversia, l’indagine cui è chiamato questo Collegio attiene, dunque, alla legittimità del giudizio tecnico espresso dalla Commissione deputata alla selezione da qua, sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri di valutazione.
Osserva il Collegio, in via preliminare, che quando la tecnica è inserita nella stessa struttura giuridica della norma, l’applicazione di un criterio tecnico inadeguato, o il giudizio fondato su operazioni non corrette od insufficienti, comportano un vizio di legittimità dell’atto cui è ricollegata la preventiva acquisizione di parere tecnico.
In tale caso, peraltro, il sindacato giurisdizionale non può dirsi precluso per il solo ricorrere di attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti impugnati, posto che dall’indagine del giudice amministrativo non è escluso l’accertamento circa la sussistenza di un completo apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei provvedimenti amministrativi.
Tanto precisato, ritiene il Collegio che, in sede di procedure selettive dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i titoli rilevanti ai fini dell’attribuzione del punteggio devono essere valutati analiticamente, in modo da permettere di desumerne il giudizio, sia pure sommario, in relazione all’importanza ed al valore scientifico di ciascuno di essi, con la conseguenza che sono illegittime le valutazioni rese in modo globale e senza motivazione, e che si concludono con l’attribuzione di un unico punteggio.
Con riferimento al caso di specie, il Collegio osserva che la deliberazione con cui non è stata attribuita la responsabilità del modulo di terapia antalgica all’interno del Servizio di anestesia e rianimazione, adottata ricognitivamente sulla base del giudizio espresso al riguardo dal Collegio tecnico, e lo stesso giudizio, non danno adeguato conto delle conclusioni raggiunte, non risultando l’analitica valutazione di tutti i titoli prodotti dalla ricorrente, e del loro collegamento o meno alla natura del modulo da assegnare.
Ed invero, la Commissione si è limitata ad affermare, nella parte conclusiva del giudizio, che: "esaminata la documentazione scientifica prodotta, le attività professionali dimostrate nell’ambito operatorio e considerando che l’attività di Terapia Antalgica è stata svolta da tutti i componenti dell’Equipe", ha ritenuto la ricorrente, unica candidata alla selezione, non idonea all’assunzione della responsabilità del modulo di Terapia antalgica del Servizio di Anestesia e Rianimazione del P. O. di Avigliana.
Ma detto giudizio non permette di risalire all’indagine valutativa svolta, sia per la genericità delle affermazioni in esso contenute, sia per la non chiarita pertinenza alla selezione del rilievo operato circa lo svolgimento di attività in "equipe", cui, peraltro, la ricorrente ha pur sempre preso parte, e di cui non è contestata la pertinenza all’oggetto del modulo da assegnare.
Al riguardo, ritiene il Collegio che la circostanza dello svolgimento di attività di equipe nella branca pertinente all’attività oggetto di selezione per l’attribuzione della relativa responsabilità, di per se non può essere ritenuto preclusivo o non sufficiente, in assenza di specifica individuazione e valutazione degli effettivi apporti collaborativi da parte del soggetto esaminando, ovvero di dichiarata impossibilità di enucleazione dei detti contributi, circostanza quest’ultima che sola legittimerebbe l’astensione dalla relativa valutazione, anche in considerazione del particolare settore oggetto di valutazione, in cui l’attività di gruppo costituisce per lo più la regola.
Pertanto, si rivela apodittica, sotto il rilevato profilo, l’affermazione di inidoneità, in assenza di ogni esplicita valutazione circa i singoli elementi considerati ed il dettaglio degli stessi tutti da rapportare poi alla natura del modulo da attribuire.
Né soccorrono, ai predetti fini, gli allegati al verbale in esame per la parte in cui il Collegio tecnico ha valutato i titoli di carriera e quelli accademici e di studio della ricorrente, con elencazione degli stessi titoli ed attribuzione del relativo punteggio, ed il curriculum formativo e professionale, limitandosi a riportare la mera elencazione dei servizi e della partecipazione a corsi, congressi e convegni, concludendo con una valutazione degli stessi globale, ("pur valutando il curriculum intenso per i numerosi congressi a cui la candidata ha partecipato, dichiara di dare rilievo soltanto alla partecipazione a due giornate di studio attinenti alla materia messa a concorso"), in assenza dei motivi per cui altre partecipazioni non sono state valutate, ancorché attinenti alla materia oggetto dell’attribuzione di responsabilità.
Quanto, poi, alla lettera del 16.9.1993, pure impugnata, con cui i componenti del Collegio tecnico, su espressa richiesta al riguardo del Commissario Straordinario dell’U.S.L. intimata, hanno fornito ulteriori chiarimenti in ordine al giudizio di cui al verbale del precedente luglio, questo giudicante ne ritiene l’irrilevanza, non essendo ammissibili nelle procedure selettive, quale quella in controversia, postume dichiarazioni ad integrazione della motivazione, o giustificazione dello stesso operato della commissione esaminatrice in ordine alla valutazione dei titoli dei candidati, in quanto rese al di fuori del relativo verbale, e che dunque non si rendono più utili ai fini della scelta dei candidati selezionati.
Per le superiori considerazioni, il ricorso va accolto, e per l’effetto vanno annullati i provvedimenti impugnati.
Sussistono, peraltro, sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, Sezione II, accoglie il ricorso in epigrafe, e, per l’effetto, annulla la deliberazione n. 1103 del 21.10.1993 del Commissario Straordinario dell’U.S.L. n. 36 di Susa, nonché il presupposto verbale del Collegio Tecnico in data 28.7.1993, e la successiva nota in data 16.9.1993.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino il 12 luglio 2000, in Camera di consiglio, con l'intervento dei sigg. magistrati:
Luigi Montini Presidente
Italo Caso Referendario
Donatella Scala Referendario, estensore
Il Presidente L’Estensore
f.to Luigi Montini f.to Donatella Scala
Il Direttore di Segreteria
Depositata in Segreteria a sensi di Legge il 17 novembre 2000.