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n. 5-2001 - © copyright.

TAR PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 11 maggio 2001 n. 1100 - Pres. Montini, Est. Corciulo - Simba Toys Italia s.r.l. (Avv.ti Scaparone, Picchio ed Pagani) c. Comune di Pombia (Avv. Marino Viola), Provincia di Novara e Regione Piemonte (n.c.).

Ambiente – Inquinamento – Disciplina prevista dal D.L.vo 22/97 e dal D.M. 471/99 – Responsabile dell’inquinamento - Individuazione - Criteri generali.

Ambiente – Inquinamento – Disciplina prevista dal D.L.vo 22/97 e dal D.M. 471/99 – Ordine di bonifica – Va diretto all’autore dell’inquinamento – Ordine nei confronti del proprietario attuale dell’area che non sia anche autore dell’inquinamento – Illegittimità.

Ambiente – Inquinamento – Disciplina prevista dal D.L.vo 22/97 e dal D.M. 471/99 – Omessa recinzione del fondo - Non comporta ex se responsabilità per il proprietario - Ordinaria diligenza di quest’ultimo nella vigilanza del fondo stesso - Necessità.

La nozione di "responsabilità dell’inquinamento"deve essere ricondotta opportunamente a quella più generale di responsabilità per fatto illecito; occorre, pertanto, una condotta, di natura sia commissiva che omissiva, a cui eziologicamente sia collegato il verificarsi di un danno (nel caso di specie, di natura ambientale), oltre alla sussistenza di un elemento oggettivo che ancori il fatto al suo autore.

Ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 22/97, la mera qualità di proprietario è del tutto insufficiente ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento; ciò si evince, in primo luogo, da quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 22/97 in tema di abbandono di rifiuti, il cui coinvolgimento a titolo di solidarietà del proprietario avviene solo laddove la violazione di a questi «anche» ascrivibile a titolo di dolo o colpa, in tal modo configurandosi un’espressa fattispecie di responsabilità di carattere omissivo (nel caso di illecito commissivo, infatti, il proprietario, prescindendo da tale qualità, sarà considerato tout court quale autore esclusivo e principale del fatto illecito di abbandono); inoltre l’art. 17, come integrato dall’art. 8 del D.M. n. 471/99, nell’ipotesi di inquinamento fa esclusivo riferimento alla figura del "responsabile dell’inquinamento", a tal fine nulla specificando riguardo alla posizione del proprietario; a quest’ultimo, infatti, andrà unicamente notificata la diffida ai sensi dell’art. 17 co. 10 e 11, senza che sia richiesto un benché minimo suo coinvolgimento nella causazione dell’illecito (1).

L’omessa recinzione e la mancata apposizione di cartelli non possono essere considerate di certo come condotte omissive causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi. Infatti, l’adempimento di siffatte prescrizioni costituisce unicamente un deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad esso non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito e, comunque, tale da ritenere che una loro eventuale mancata osservanza possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento.

Nei confronti del proprietario di un’area soggetta a scarichi abusivi da parte di terzi, non può nemmeno ritenersi sussistente un dovere assoluto di impedite siffatti fenomeni, non sussistendo un obbligo in tal senso a livello normativo, ma dovendosi unicamente fare applicazione del principio di ordinaria diligenza nella vigilanza del fondo (2).

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(1) Alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto illegittimo l’atto di diffida ex art. 8 , co. 2°, del D.M. n. 471/99 diretto nei confronti della società proprietaria dell’aerea, atteso che non era dato evincersi dal contesto motivazionale del provvedimento in questione nessuna condotta in tal senso ascrivibile alla società stessa come causa della situazione di inquinamento riscontrato sul terreno di sua proprietà.

V. in materia, in senso analogo, da ult. TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I – Sentenza 13 febbraio 2001 n. 987,  con nota di T. MAROCCO, Bonifica dei siti inquinati e responsabilità: un importante chiarimento giurisprudenziale in Giustizia amministrativa n. 4-2001, p. 355 ss. ed ivi ult. riferimenti.

(2) TAR Sardegna, 12 ottobre 2000 n. 892;  nella specie peraltro il TAR Piemonte ha affermato che la società ricorrente aveva mantenuto una condotta certamente rientrante nei canoni di ordinaria diligenza, avendo realizzato la recinzione e denunciato sistematicamente in ogni tempo alle competenti autorità di P.S. l’avvenuto conferimento di rifiuti ad opera di ignoti.

 

 

Per l’annullamento, previa sospensione

dell’ordinanza dirigenziale dl Comune di Pombia n. 12/2000 prot. 4172 del 17.8.2000 a firma del responsabile dell’area tecnica dottor Gugliotta Michele, con la quale viene fatta diffida di adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi del D.M.: n. 471 del 25.10.1999 e parimenti si ordina – ferma ed impregiudicata l’azione penale – l’immediata sospensione dei lavori, il ripristino dello stato dei luoghi entro 60 giorni decorrenti dal completamento delle opere di bonifica di cui al DM n. 471/99, il tutto a propria cura e spese;

del parere sospensivo della commissione edilizia del Comune di Pombia prot. 4148 del 17.8.2000

di ogni altro atto agli stessi collegato, propedeutico, preparatorio, consequenziale o comunque connesso

Visto il ricorso con i relativi allegati

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pombia

Visti tutti gli atti di causa

Nominato relatore il dott. Paolo Corciulo

Letto l’art. 9 della Legge n. 205/2000

Uditi nella Camera di Consiglio del 19.4.2001 gli Avv.ti Scaparone e Pagani per la parte ricorrente e l’Avv. Viola per l’amministrazione resistente

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue

FATTO

La Società Simba Toys s.r.l. è proprietaria di un fondo sito nel territorio del Comune di Pombia, in riferimento al quale otteneva, in data 28.12.1995 la concessione edilizia n. 68 per la costruzione di un capannone ad uso deposito.

Il lavori, iniziati al principio dell’anno 1996 e consistiti nel conferimento di ulteriori materiali inerti in aggiunta a quelli già presenti sul sito, nonché nel loro spianamento al fine di consentire il passaggio dei mezzi di cantiere, venivano sospesi il 1° febbraio 1996, con rinuncia alla concessione edilizia

Successivamente a tale data, si verificavano ripetuti conferimenti di materiali inerti ad opera di ignoti, con distruzione delle recinzioni del cantiere, episodi tutti denunciati dalla Simba Toys s.r.l. alle competenti autorità di P.S.

A seguito di tale situazione, il Comune di Pombia emanava l’ordinanza n. 7 del 28.5.1999 con cui imponeva, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 22/97, alla Simba Toys s.r.l. la rimozione dei materiali ed il ripristino dell’area, ritenendola responsabile della realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, e segnatamente di materiali inerti provenienti da scavi e demolizioni.

In data 21.7.1999 a seguito di istanza avanzata dalla Simba Toys s.r.l., il Comune rilasciava l’autorizzazione edilizia n. 17, avente ad oggetto l’occupazione temporanea del suolo in questione per la durata di un anno, successivamente prorogabile, mediante accumulo di materiali inerti derivanti da scavi e demolizioni per complessivi 4000 mc.

Nonostante l’avvenuta recinzione dell’area in conformità alle prescrizioni dell’autorizzazione di cui sopra, continuava il conferimento di rifiuti da parte di ignoti, con danneggiamento sia della rete di recinzione che dei cartelli indicatori; anche questi episodi venivano denunciati dalla Simba Toys s.r.l. alle autorità di P.S.

L’inizio dei lavori oggetto dell’autorizzazione era comunicato al Comune di Pombia in data 5.11.1999, con indicazione dell’architetto Massimo Rovarini quale D7irettore dei Lavori, nonché della società Ficcarelli s.r.l. in qualità di esecutrice dei medesimi.

A seguito di sopralluogo operato da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato in data 15.5.2000, sull’area oggetto dell’autorizzazione si accertava l’esistenza di una discarica non autorizzata di rifiuti qualificati sommariamente come "speciali non pericolosi": l’area veniva, pertanto, sottoposta a sequestro penale, successivamente convalidato dall’Ufficio del P.M. ed affidata a giudiziale custodia ad un socio della Simba Toys S.r.l.

La Simba Toys s.r.l. richiedeva al Comune di Pombia la proroga del termine annuale dell’autorizzazione su cui la Commissione Edilizia adottava, in data 3.8.2000 un parere sospensivo differendo ogni ulteriore valutazione all’esito del dissequestro dell’area e dell’avvenuta esecuzione delle opere di bonifica. Con riferimento a queste ultime, infatti, con provvedimento del 17.8.2000 contestualmente alla comunicazione operata da parte del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Pombia circa l’avvenuta sospensione del procedimento avere ad oggetto la richiesta di proroga dell’autorizzazione n. 17/99 l’amministrazione comunale emetteva l’ordinanza n. 12/2000 con la quale diffidava la Simba Toys s.r.l., in qualità di responsabile dell’inquinamento, ad adottare i necessari interventi di bonifica,messa in sicurezza e ripristino ambientale, nonché si ordinava alla società stessa, oltre che all’architetto Rovarini ed all'Impresa Ficcarelli l’immediata sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi, oltre alla rimozione del materiale riportato e presente sul sito.

Avverso tale provvedimento e contro il parere sospensivo adottato dalla Commissione Edilizia sull’istanza di proroga dell’autorizzazione n. 17/99 proponevano ricorso a questo Tribunale Amministrativo Regionale la Simba Toys s.r.l., l’’architetto Massimo Rovarini e la Ficcarelli s.r.l. chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare.

Lamentano i ricorrenti l’inapplicabilità al caso di specie della normativa di cui al D. Lgs. n. 22/97 e del D.M. n. 471/99, in forza del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle Disposizioni sulla legge in Generale, trattandosi di fatti di epoca antecedente rispetto alla loro entrata in vigore Inoltre, veniva contestato il criterio di imputazione della responsabilità così come individuato dall’Amministrazione, sia perché i ricorrenti non erano da ritenersi assolutamente come responsabili dell’inquinamento, sia perché, con riferimento alla Simba Toys s.r.l. in qualità di proprietaria, mancava qualsiasi riferimento a presunti comportamenti quantomeno di natura colposa che, invece, la legge presuppone per il coinvolgimento del proprietario di un’area interessata da problemi di inquinamento.

Ancora, si contestava che l’ordinanza impugnata non era stata preceduta dai necessari accertamenti previsti dal D.M. n. 471/99.

Infine, con riferimento al parere sospensivo della Commissione Edilizia del 3.8.2000, se ne deduceva l’illegittimità derivata con riferimento all’ordinanza n. 12/2000

Si costituiva in giudizio il Comune di Pombia che chiedeva il rigetto del ricorso.

La trattazione della domanda cautelare, originariamente fissata per l’udienza del 29.11.2000, subiva alcuni differimenti ed in tale arco temporale si accertava che nel sottosuolo dell’area interessata non vi erano elementi inquinanti tali da giustificare una bonifica integrale; inoltre si erano verificati ulteriori episodi di conferimento di rifiuti da parte di ignoti, anche questi oggetto di denuncia da parte della Simba Toys s.r.l.

All’udienza camerale del 19.4.209901 il Tribunale, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 9 della Legge n. 205/2000 tratteneva la causa per la decisione di merito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere all’esame degli specifici motivi di ricorso è necessario soffermarsi sulla dinamica dei fatti che hanno dato origine all’ordinanza n. 12/2000, nonché sul contenuto di tale provvedimento.

Nel corso di un unico sopralluogo, che ha dato, tuttavia, origine a due distinte segnalazioni – rispettivamente la n. 2622 e la n. 2624, entrambe del 1° giugno 2000 – il Corpo Forestale dello Stato aveva accertato sul fondo di proprietà della Simba Toys s.r.l. una situazione dei luoghi da cui si evidenziavano due distinte fattispecie di illecito amministrativo: con la segnalazione n. 2622, infatti, nel dare atto della presenza di materiali inerti e di rifiuti di varia natura, classificabili come "rifiuti solidi urbani" e "rifiuti non pericolosi", i verbalizzanti avevano prospettato l’esistenza di una discarica non autorizzata; si era trattato, pertanto, dell’accertamento di una fattispecie rilevante sotto il profili dell’inquinamento ambientale. Inoltre, con la segnalazione n. 2624, sempre afferente il medesimo terreno, si era ipotizzato che la presenza dei rifiuti e dei materiali inerti, avendo dato origine ad un riempimento e ad un terrapieno, avesse integrato, altresì, un’ipotesi di illecito urbanistico.

L’amministrazione comunale, tenendo conto delle due segnalazioni ricevute dal Corpo forestale dello Stato, provvedeva in merito ad entrambe le fattispecie di illecito ipotizzate, e cioè sia quella ambientale che quella urbanistica, con l’adozione di un unico provvedimento, e cioè l’ordinanza n. 12/2000

Sotto un primo profili, infatti, assumendo come presupposto la segnalazione n. 2622 in cui si rappresentata l’esistenza sul fondo di proprietà della Simba Toys s.r.l. di una discarica non autorizzata, con presenza di materiali inerti e di rifiuti vati richiamando, altresì, il potere di ordinanza di cui all’art. 8 co. 2, del D.M. n. 471/99, l’Amministrazione comunale emetteva una diffida nei confronti della sola Simba Toys s.r.l. – ritenendola responsabile dell’inquinamento – ad adottare i necessari provvedimento di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale; inoltre, preso atto della segnalazione n. 2624, il Comune provvedeva anche riguardo all’illecito urbanistico individuato nella violazione delle prescrizioni della concessione n. 68/95 e dell’autorizzazione n. 17/99, ritenendo responsabili la Simba Toys s.r.l. quale proprietaria, l’Architetto Rovarini quale Direttore dei Lavori e la Ficcarelli s.r.l. quale incaricata dell’esecuzione ed ordinanza, ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 47/85 la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Osserva il Collegio che l’impugnata ordinanza, sebbene presenti una struttura unitaria, contiene, in realtà, due distinti provvedimenti, espressione di differenti potestà, l’una di tutela ambientale, fondata sul potere di ordinanza riconosciuto all’Amministrazione dal D.M.: n. 471/99 e dal D. Lgs. n. 22/97, latra afferente il potere di vigilanza ed intervento sull’attività urbanistico edilizia di cui all’art. 4 della Legge n. 47/85.

I soli elementi comuni ai due provvedimenti – e che forse ne hanno determinato l’emanazione congiunta – sono il carattere di contingibilità e l’identica situazione di fatto che ne ha giustificato l’adozione.

Contenendo l’ordinanza gravata due distinti provvedimenti, occorre, pertanto, individuare analiticamente la posizione dei rispettivi destinatari al fine di verificarne la necessaria legittimazione processuale all’impugnazione

Per quanto concerne l’ordinanza in materia ambientale, è di tutta evidenza che questa abbia avuto come unico destinatario la Simba Toys s.r.l., e ciò sia perché la diffida è espressamente diretta solo nei confronti di tale società, sia perché, unicamente in riferimento a questa, l’Amministrazione si è preoccupata di definire il ruolo di responsabile dell’inquinamento.

Riguardo, invece, alla fattispecie di illecito urbanistico, l’ordinanza è diretta nei confronti di tutti gli attuali ricorrenti, nelle loro rispettive qualità, con riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui alla concessione edilizia n. 68/95 ed alla autorizzazione n. 17/99.

Dall’esame dei motivi di ricorso presentati – eccetto l’ultimo, che attiene al parere sospensivo adottato dalla Commissione edilizia con riferimento all’istanza di proroga dell’autorizzazione n. 17/99 – emerge che tutti hanno avuto riguardo unicamente al provvedimento (o a quella parte di esso, a volerlo considerare come atto unico) inerente l’illecito ambientale Infatti, nessuna censura specifica è stata rivolta contro l’atto avente ad oggetto la violazione urbanistica. Infatti, nessuna censira specifica è stata rivolta contro l’atto avente ad oggetto la violazione urbanistica: ne consegue che, in presenza di un petitum di annullamento che riguarda l’impugnata ordinanza nella sua interezza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con riferimento all’impugnativa del provvedimento adottato ex art. 4 della legge n. 47/85, per mancanza di censure specifiche al riguardo.

Inoltre, con riferimento alle censure presentate avverso l’atto di diffida adottato ex art. 8 co. 2 del D.M. n. 471/99 e 17 D. Lgs. N. 22/97, dal momento che unica destinataria di tale provvedimento è stata la società Simba Toys s.r.l. e non anche gli altri attuali ricorrenti – interessati, come si è visto, unicamente all’ordine adottato ex art. 4 della Legge n. 47/85 - difettando in capo ad essi la necessaria legittimazione ad agire, deve essere dichiarata nei loro confronti l’inammissibilità del ricorso.

Operata tale premessa, occorre ora procedere all’esame dei motivi di ricorso presentati dalla Simba Toys s.r.l. avverso l’atto di diffida ex art. 8 , co. 2°, del D.M. n. 471/99.

Con il secondo e terzo motivo del ricorso, la ricorrente ha contestato l’ordinanza impugnata con riferimento all’assunto dell’amministrazione che l’avrebbe qualificata come responsabile dell’inquinamento, richiamando i più recenti orientamenti giurisprudenziali che, nella configurazione dell’illecito ambientale, ravvisano la necessaria sussistenza dell’elemento psicologico quantomeno sotto il profilo della colpa, nonché l’esatta individuazione della condotta, sia essa commissiva o omissiva, quest’ultima da intendersi come violazione di doveri di vigilanza e controllo.

Il motivo è fondato.

L’amministrazione ha individuato la società ricorrente come responsabile dell’inquinamento e, sulla base di tale presupposto, ha adottato nei suoi confronti l’atto impugnato.

La nozione di "responsabilità dell’inquinamento " deve essere ricondotta opportunamente a quella più generale di responsabilità per fatto illecito; occorre, pertanto, una condotta, di natura sia commissiva che omissiva, a cui eziologicamente sia collegato il verificarsi di un danno (nel caso di specie, di natura ambientale), oltre alla sussistenza di un elemento oggettivo che ancori il fatto al suo autore.

Con riferimento all’elemento oggettivo dell’illecito, nel caso di specie dal provvedimento impugnato non è dato evincersi con chiarezza la condotta tenuta dalla società ricorrente che avrebbe cagionato il danno da inquinamento.

Infatti, con riferimento alla situazione dei luoghi ed al conferimento dei materiali riscontrati sul terreno, il deposito di materiali inerti era stato oggetto di autorizzazione urbanistica n. 17/99 con il solo limite quantitativo di 4000 mc, come richiesto dalla stessa Simba Toys s.r.l. Nel processo verbale di accertamento, richiamato nell’ordinanza impugnata, non è stato, tuttavia, rilevato il superamento di tale quantità, poiché ci si riferisce genericamente ad una stima di alcune migliaia di metri cubi; si deve altresì, aggiungere che non è nemmeno stato accertato il livello di inquinamento del sito, come pure previsto espressamente dalle norme che disciplinano il procedimento in questione.

Relativamente, invece, al conferimento di rifiuti speciali non pericolosi, e rifiuti solidi urbani, pure rinvenuti nel sito, l’Amministrazione non ha rappresentato alcun elemento di responsabilità in tal senso, sia perché non è stato accertato che la Simba Toys s.r.l. avesse posto in essere attività materiali di sversamento, sia perché nei confronti di questa società non sono state ipotizzati nemmeno profili di responsabilità per condotte di carattere omissivo.

Sotto tale ultimo profilo, si deve preliminarmente osservare come la mera qualità di proprietario sia del tutto insufficiente ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento; ciò si evince, in primo luogo, da quanto previsto dall’art. 14 del D. Lgs. n. 22/97 in tema di abbandono di rifiuti, il cui coinvolgimento a titolo di solidarietà del proprietario avviene solo laddove la violazione di a questi anche ascrivibile a titolo di dolo o colpa, in tal modo configurandosi un’espressa fattispecie di responsabilità di carattere omissivo (nel caso di illecito commissivo, infatti, il proprietario, prescindendo da tale qualità, sarà considerato tout court quale autore esclusivo e principale del fatto illecito di abbandono); inoltre l’art. 17, come integrato dall’art. 8 del D.M. n. 471/99, nell’ipotesi di inquinamento fa esclusivo riferimento alla figura del "responsabile dell’inquinamento", a tal fine nulla specificando riguardo alla posizione del proprietario; a quest’ultimo, infatti, andrà unicamente notificata la diffida ai sensi dell’art. 17 co. 10 e 11, senza che sia richiesto un benché minimo suo coinvolgimento nella causazione dell’illecito.

Tanto premesso e con riferimento a presunte ipotesi di illecito colposo o doloso di natura omissiva, non è dato evincersi dal contesto motivazionale del provvedimento impugnato nessuna condotta in tal senso ascrivibile alla Simba Toys s.p.a. come causa della situazione di inquinamento riscontrato sul terreno di sua proprietà.

Unico potenziale riferimento ad una tale condotta potrebbe al più rivenirsi, attesa la particolare strutturazione ambivalente della impugnata ordinanza, con riferimento alla violazione delle prescrizioni concernenti l’autorizzazione n. 17/99, assunta principalmente come presupposto dell’illecito urbanistico contestato a tutti i ricorrenti: in altri termini di tratta di verificare se l’Amministrazione abbia considerato la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione in questione come condotta omissiva anche ai fini dell’illecito ambientale, ossia come causa dell’inquinamento.

A tale quesito occorre rendere una risposta negativa, poiché nella struttura dell’atto impugnato – in cui comunque non si trascura di mantenere una certa differenziazione tra gli elementi ed i presupposti dell’illecito urbanistico rispetto a quello ambientale – manca qualsiasi riferimento idoneo a confortare tale ipotesi. Ciò, nel senso che la violazione formale delle prescrizioni dell’autorizzazione assume rilevanza solo ai fini urbanistici, non essendovi alcun riferimento ad una sua possibile incidenza anche nella causazione dell’illecito ambientale.

Inoltre, con riferimento alla violazione delle prescrizioni di cui alla autorizzazione citata, si deve osservare che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’omessa recinzione e la mancata apposizione di cartelli non possono essere considerate di certo cole condotte omissive causa di un eventuale danno ambientale commesso da terzi. Infatti, l’adempimento di siffatte prescrizioni costituisce unicamente un deterrente contro eventuali scarichi abusivi operati da altri, ma ad esso non può certo riconoscersi una assoluta efficacia protettiva del sito e, comunque, tale da ritenere che una loro eventuale mancata osservanza possa apportare un concreto contributo sotto il profilo causale al prodursi del danno da inquinamento. Del resto, nei confronti del proprietario di un’area soggetta a scarichi abusivi da parte di terzi, non può nemmeno ritenersi sussistente un dovere assoluto di impedite siffatti fenomeni, non sussistendo un obbligo in tal senso a livello normativo, ma dovendosi unicamente fare applicazione del principio di ordinaria diligenza nella vigilanza del fondo (TAR Sardegna, 12.10.2000 n. 892); nel caso di specie, appare che la società ricorrente abbia mantenuto una condotta certamente rientrante nei canoni di ordinaria diligenza, avendo realizzato la recinzione e denunciato sistematicamente in ogni tempo alle competenti autorità di P.S. l’avvenuto conferimento di rifiuti ad opera di ignoti.

Dell’accoglimento del presente motivo di ricorso consegue l’illegittimità dell’impugnata ordinanza n. 12/2000 limitatamente alla diffida adottata nei confronti della ricorrente Simba Toys s.r.l. ai sensi dell’art. 8 co. 2°, del D.M. n. 471/99, con assorbimento delle censure di cui al primo e quarto motivo di ricorso.

Con il quinto motivo di ricorso, avente ad oggetto il parere sospensivo adottato dalla Commissione Edilizia in data 3.8.2000 circa la richiesta di proroga dell’autorizzazione n. 17/99, i ricorrenti hanno prospettato un’ipotesi di invalidità derivata rispetto all’ordinanza n. 12/2000.

Il motivo è infondato.

Preliminarmente, si deve rilevare l’inammissibilità del ricorso con riferimento ai ricorrenti Rovarini Massimo e Ficcarelli s.r.l. per carenza di legittimazione ad agire; infatti, l’atto impugnato afferisce un procedimento a cui gli stessi sono totalmente estranei e che riguarda, invece, unicamente la ricorrente Simba Toys s.r.l. in qualità di richiedente la proroga.

Passando, invece, al merito della censura prospettata, a parte una sua certa genericità in quanto non viene individuato chiaramente il necessario rapporto di presupposizione che deve sussistere tra i due atti impugnati, osserva il Collegio che per potersi configurare un’ipotesi di invalidità derivata occorre che vi sia un evidente collegamento funzionale tra due o più provvedimenti, di talché l’annullamento o comunque la caducazione di uno di essi che funga da presupposto giuridico per gli altri non possa influire anche sulla validità di questi ultimi; nel caso in esame, più semplicemente, la Commissione Edilizia aveva adottato un atto interlocutorio – sulla cui intrinseca legittimità non è possibile soffermarsi in applicazione del principio di cui all’art. 112 c.p.c. – fondato su ragioni di mera opportunità che avevano indotto tale organo a differire ogni valutazione sull’istanza di proroga presentata dalla Simba Toys s.r.l.; tale atto, di indubbia efficacia esterna, avendo comportato comunque un arresto procedimentale che ne ha legittimato, tra l’altro, l’impugnazione, presenta in ogni caso un’assoluta autonomia rispetto ai provvedimenti sulla base dei quali ne è stata giustificata l’adozione; infatti, in riferimento ad essi, la Commissione Edilizia ha operato una valutazione in termini di mera opportunità, difettando, invece,m quel rapporto di presupposizione logico – giuridica necessario per la configurazione di una fattispecie di invalidità derivata.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Seconda Sezione,

dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti dei ricorrenti Rovarini Massimo e Ficcarelli s.r.l.;

dichiara l’inammissibilità del ricorso nei confronti della Simba Toys s.r.l. relativamente all’impugnazione dell’ordinanza dirigenziale del Comune di Pombia n. 12/2000 limitatamente all’ordine di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi;

accoglie parzialmente il ricorso ed annulla l’ordinanza dirigenziale del Comune di Pombia n. 12/2000 limitatamente alla diffida adottata dei confronti della ricorrente Simba Toys s.r.l., ai sensi dell’art. 8 co. 2°, del D.M. n. 471/99;

respinge il ricorso con riferimento all’impugnazione del parere sospensivo adottato dalla Commissione Edilizia del Comune di Pombia in data 3.8.2000 sull’istanza di proroga della autorizzazione n. 17/99.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 19.4.2001 dai Magistrati:

Luigi Montini – Presidente

Bernardo Massari – Primo Referendario

Paolo Corciulo – Referendario, estensore.

Il Presidente

F.to Luigi Montini

L’Estensore

F.to Paolo Corciulo

Il direttore della Segreteria

F.to Ruggiero

Depositata in Segreteria l’11.5.2001.

Copertina