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n. 4-2003 - © copyright.

TAR PIEMONTE, SEZ. I - Sentenza 9 aprile 2003 n. 519 - Pres. Gomez de Ayala, Est. Baglietto - Martini (Avv.ti Drago e Martino) c. Comune di Vignolo (Cuneo) (Avv. Barale) - (accoglie).

Edilizia e urbanistica - Concessione edilizia - Efficacia - Sospensione per ragioni cautelari dopo il rilascio - In attesa del parere favorevole di organo consultivo - Illegittimità - Fattispecie.

Una concessione edilizia può essere soltanto annullata, in via di autotutela, dallo stesso Comune che l’ha rilasciata e non può anche essere sospesa per ragioni cautelari dalla stessa Autorità amministrativa che l'ha rilasciata, atteso che, nel vigente ordinamento giuridico, non è previsto alcun potere della P.A. di sospendere l’efficacia di un atto di assenso edificatorio (1) (alla stregua del principio è stato accolto il ricorso proposto avverso un’ordinanza comunale con cui era stata sospesa, in via cautelativa, l’efficacia di una concessione edilizia rilasciata in precedenza).

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(1) Cfr. T.A.R. Calabria - Catanzaro, 5 febbraio 1996, n. 161; in I T.A.R. 1996, I, 1592; T.A.R. Lazio, II, 4 marzo 1997, n. 431; in I T.A.R. , 1997, I, 1214; T.A.R. Lazio - Latina, 6 marzo 2000, n. 120, in I T.A.R.. 2000, I, 1801.

 

 

(omissis)

per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione

dell’ordinanza del Comune di Vignolo in data 16 gennaio 2003, n. 02, recante sospensione in via cautelativa dell’efficacia della concessione edilizia n. 49/02, rilasciata a Martini Giuseppe, in attesa della verifica da parte della commsiione comunale per l’agricoltura del piano aziendale e di altri documenti, nonché recante diffida dalla presentazione della dichiarazione di inizio lavori e riserva di revoca della citata concessione in caso di valutazione negativa della commissione agricoltura, ed infine comunicazione di avvio del procedimento di eventuale annullamento della concessione medesima, nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o conseguenziale;

nonché per la condanna

del Comune di Vignolo al risarcimento dei danni conseguenti all’adozione del provvedimento impugnato;

(omissis)

Vista l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato;

Visto l’art. 26, comma 4, richiamato dall’art. 23-bis, comma 3 L. 6 dicembre 1971, n. 1034, come introdotti dagli artt. 3 e 4 L. 21 luglio 2000, n. 205;

Ritenuto possibile ed opportuno decidere direttamente il merito del ricorso nella presente sede a sensi delle norme sopra citate;

Ritenuto che, conformemente a quanto dedotto con i primi due motivi, la concessione edilizia può essere soltanto annullata in via di autotutela da parte dello stesso Comune che la ha rilasciata, ma non anche sospesa per ragioni cautelari, non essendo previsto dall’ordinamento il relativo potere (T.A.R. Calabria - Catanzaro, 5 febbraio 1996, n. 161; T.A.R. Lazio, II, 4 marzo 1997, n. 431; T.A.R. Lazio – Latina, 6 marzo 2000, n. 120);

Ritenuto che, in considerazione della rilevata ed assorbente fondatezza di dette censure, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che, attesa la brevità del tempo in cui il provvedimento ha avuto esecuzione, non sono configurabili danni da risarcirsi;

Ritenuto che, concorrendo giustificati motivi, può comunque disporsi la compensazione integrale delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Sezione I - definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato; respinge la domanda di risarcimento danni.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Torino il 9 aprile 2003 con l’intervento dei magistrati:

Alfredo Gomez de Ayala - Presidente

Bernardo Baglietto - I^ Referendario Estensore

Gabriele Carlotti - Referendario

Il Presidente L’Estensore

f.to Gomez de Ayala f.to Baglietto

Depositata in segreteria in data 9 aprile 2003.

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