TAR PIEMONTE, SEZ. II - Sentenza 20 dicembre 1999 n. 664 - Montini, Presidente - Caso Estensore - Ragno (Avv.ti Giardini, Pipitone Federico) - Provincia di Novara (n.c.), Ministero dell'Interno (Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino)- Mirabelli, Tenace ed altri (n.c.).
Elezioni - Espressione del voto - Voto al candidato consigliere provinciale - Modalità.
Elezioni - Attribuzione del voto - Art. 9, comma 1, L. n. 81 del 1993 - Voto al candidato consigliere provinciale - Voto di lista - Identità.
Nel vigente sistema elettorale provinciale, ad eccezione del caso in cui si tracci unicamente un segno sul nominativo del candidato-presidente, ogni altra espressione di voto ne comporta l'attribuzione anche al candidato-consigliere, avvenga ciò indicando il contrassegno di lista o il nominativo dello stesso candidato.
In sede di elezioni provinciali, si realizza sempre una piena identità tra voti conseguiti dalle liste e voti ottenuti dai relativi candidati alla carica di consigliere, scaturendo ciò d'altra parte dalla elementare considerazione che l'elezione è effettuata sulla base di collegi uninominali (art. 9, comma 1, della legge n. 81/93), sicchè non ha alcuna ragion d'essere l'ipotesi di voti assegnati alla lista e non anche all'unico candidato da essa proposto.
Omissis.-
D I R I T T O
L’impugnativa investe le operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio provinciale di Novara. Il ricorrente, candidato per la lista "Forza Italia", lamenta di essere stato indebitamente privato di 408 voti nel conteggio complessivo dei risultati delle nove sezioni in cui si articola il Collegio n. 24, e di essere stato quindi ingiustamente escluso dal novero degli eletti della sua lista. Alla base di tale vicenda sarebbe un errore di computo effettuato nelle sezioni n. 76 e n. 78, in quanto nei relativi verbali, all’atto del riepilogo finale (v. § 36), gli sarebbero stati attribuiti esclusivamente i voti espressi con l’apposizione di un segno sul nominativo del candidato-consigliere, mentre non si sarebbe altresì tenuto conto dei voti espressi con l’indicazione del solo contrassegno di lista o con l’indicazione contestuale del contrassegno di lista e del nominativo del candidato alla carica di presidente della provincia; ciò, in particolare, risulterebbe evidente dal confronto tra il riepilogo dei voti complessivamente assegnati al candidato-presidente collegato alla lista "Forza Italia" e il riepilogo dei voti assegnati al ricorrente, così giustificando la richiesta di parziale correzione dei risultati delle operazioni elettorali e la conseguente proclamazione dell’elezione del Ragno alla carica di consigliere provinciale.
Il ricorso è fondato.
L’art. 8, comma 5, della legge n. 81 del 1993, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 2, della legge n. 120 del 1999, dispone: "Ciascun elettore può votare per uno dei candidati al consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore può, altresì, votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia, tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore può, infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al candidato alla carica di presidente della provincia". Ne consegue che nel vigente sistema elettorale, ad eccezione del caso in cui si tracci unicamente un segno sul nominativo del candidato-presidente, ogni altra espressione di voto ne comporta l’attribuzione anche al candidato-consigliere, avvenga ciò indicando il contrassegno di lista o il nominativo dello stesso candidato (l’art. 5 del d.P.R. n. 132 del 1993 prevede esplicitamente quest’ultima ipotesi, sancendo l’efficacia del voto anche per il corrispondente candidato-presidente). In altri termini, in sede di elezioni provinciali, si realizza sempre una piena identità tra voti conseguiti dalle liste e voti ottenuti dai relativi candidati alla carica di consigliere, scaturendo ciò d’altra parte dalla elementare considerazione che l’elezione è effettuata sulla base di collegi uninominali (art. 9, comma 1, della legge n. 81/93), sicché non ha alcuna ragion d’essere l’ipotesi di voti assegnati alla lista e non anche all’unico candidato da essa proposto; né, quindi, è possibile che al § 36 dei verbali di sezione, una volta sottratti i voti espressi unicamente per il candidato-presidente, emerga una differenza tra dato complessivo relativo alle liste (o gruppi di liste) e dato relativo ai corrispondenti candidati alla carica di consigliere, dovendo invece quei dati perfettamente coincidere.
Ora, dalle tabelle di scrutinio relative alle sezioni n. 76 e n. 78 risulta che la lista "Forza Italia" ha ottenuto rispettivamente 246 e 205 voti, e che per il ricorrente sono stati invece conteggiati in dette sezioni solo 23 e 20 voti, con una riduzione quindi di 223 e di 185 unità rispetto a quanto effettivamente spettante. Di conseguenza, il risultato complessivo del Ragno, stabilito dall’Ufficio elettorale circoscrizionale e dall’Ufficio elettorale centrale in 1440 voti, va incrementato di 408 unità e portato a 1848 voti, il che determina una cifra individuale pari a 31,396; quest’ultima, in particolare, si ricava "moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio" (art. 23, comma 3, della legge 8 marzo 1951, n. 122), che per il Collegio n. 24 ammontano a 5886 unità (v. § 5 del verbale dell’Ufficio elettorale circoscrizionale e § 12 dell’ "estratto del verbale delle operazioni dell’Ufficio elettorale centrale per la parte relativa alla certificazione dei risultati della votazione e dello scrutinio"). La nuova cifra individuale (in precedenza stabilita in misura pari a 24,465) consente al Ragno di rientrare tra i migliori tredici candidati della lista "Forza Italia" (tanti sono i seggi dalla stessa conseguiti), privando del seggio il sig. Mirabelli, che con una cifra individuale di 29,007 era stato collocato alla tredicesima posizione della graduatoria.
In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va disposta la correzione dei risultati delle operazioni elettorali, proclamando eletto alla carica di consigliere della Provincia di Novara il sig. Michele Ragno in luogo del sig. Paolo Mirabelli.
Le spese di lite seguono la soccombenza della Provincia di Novara – parte necessaria del giudizio (v. TAR Liguria, Sez. II, 9 marzo 1998 n. 86) –, e vengono liquidate come da dispositivo; è privo, invece, di legittimazione pas siva l’Ufficio elettorale, ancorché organo da cui promana la proclamazione degli eletti (v., ex multis, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 10 luglio 1997 n. 524). Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati, che non hanno dato causa ai fatti contestati in giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il PIEMONTE, Sezione II, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l’effetto, dispone la correzione dei risultati delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Consiglio provinciale di Novara, proclamando eletto alla carica di consigliere il sig. Michele Ragno in luogo del sig. Paolo Mirabelli.
Condanna la Provincia di Novara al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in £. 3.000.000 (tremilioni). Dichiara irripetibili le spese nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
- Omissis.