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n. 10-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 29 ottobre 2002 n. 4717 - Pres. Ferrari Est. Spagnoletti - Languino (Avv. Pannarale) c. Comune di Barletta (n.c.) e Gialluisi e c.ti (Avv. Guantario) - (respinge).

1. Comune e Provincia - Elezioni consigli circoscrizionali - Modalità di elezione - Art. 17 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Rinvio a Statuti e Regolamenti - Rapporto tra le fonti normative.

2. Comune e Provincia - Elezioni consigli circoscrizionali - Modalità di elezione - Previsione statutaria incompleta - Disciplina integrativa di regolamento comunale - Legittimità.

3. Comune e Provincia - Elezione consigli circoscrizionali - Modalità di elezione - Disciplina integrativa di regolamento comunale - Alternatività tra regolamento generale d’organizzazione e regolamento speciale - Sussiste.

4. Comune e Provincia - Elezione consigli circoscrizionali - Modalità di elezione - Regolamento speciale - Entrata in vigore prima delle votazioni e dello scrutinio - Piena legittimità ed efficacia.

1. L’art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fonte normativa primaria, ripartisce tra statuti e regolamenti la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli organismi di decentramento, ossia delle circoscrizioni, e quindi anche delle modalità di elezione degli organi circoscrizionali, pure espressamente demandata a statuti e regolamenti, che costituisce articolazione del profilo più generale dell’organizzazione, che attiene non soltanto alle funzioni e attribuzioni di tali organismi di partecipazione, ma anche all’individuazione degli organi e dei modi di copertura degli stessi.

2. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali, se ed in quanto non compiutamente stabilite dagli statuti, possono essere disciplinate dagli "appositi" regolamenti comunali di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 267 del 2000, e, nell’ambito dell’autonomia normativa comunale, da unico regolamento (riguardante modalità di elezione e disposizioni sul funzionamento dei consigli) o anche da distinti regolamenti disciplinanti i due ambiti innanzi individuati.

3. Salve le indicazioni fondamentali contenute in uno Statuto comunale (nella specie in ordine al sistema elettorale proporzionale per l’elezione dei consigli circoscrizionali), la puntuale specificazione delle modalità di elezione e di attribuzione dei seggi circoscrizionali (nella specie con l’indicazione del metodo c.d. d’Hondt) può essere legittimamente disposta o con unico regolamento generale di organizzazione oppure con atto regolamentare "ad hoc", da integrare poi, ovviamente, nell’emanando regolamento di organizzazione.

4. Non può negarsi l’applicabilità di un regolamento comunale per l’elezione dei consigli circoscrizionali che sia divenuto comunque efficace prima delle votazioni e dello scrutinio, e ciò sia che se ne ricolleghi l’esecutività alla data sotto la quale l’organo di controllo ha restituito senza visto la deliberazione perché sottratta al controllo sia che si ammetta che essa risalga alla scadenza del termine di ripubblicazione previsto da uno Statuto comunale per le generalità dei regolamenti.

 

 

per l’annullamento

del verbale di proclamazione degli eletti alla circoscrizione "Santa Maria" del Comune di Barletta, ed atti preordinati e connessi, nella parte in cui contemplano tra gli eletti i controinteressati intimati anziché i candidati Michele Languino, Francesco Mennuni, Gianluca Lombardo, Carmela Fiore e per la conseguente sostituzione di questi ultimi ai controinteressati intimati in parziale riforma del predetto verbale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei controinteressati Gialluisi, Marzocca e Mameli;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 ottobre 2002, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi l’avv. Luigi Pannarale per il ricorrente e l’avv. Antonio Guantario per i controinteressati costituiti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso elettorale depositato in Segreteria il 17 luglio 2002, notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione e di nomina del relatore, il 20-22 luglio 2002 e nuovamente depositato in Segreteria con la prova delle eseguite notificazioni il 25 luglio 2002, Michele Languino ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati.

Il ricorrente ha partecipato quale candidato della lista "Socialisti Democratici Italiani" alle elezioni del consiglio della circoscrizione "Santa Maria" del Comune di Barletta, svoltesi il 26-27 maggio 2002, nelle quali la lista ha conseguito complessivi voti 426 (quattrocentoventisei) e l’interessato 125 (centoventicinque) preferenze.

Con unico articolato motivo di ricorso, ha dedotto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 comma 4 e dell’art. 273 comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Eccesso di potere per erronea presupposizione di diritto, difetto di motivazione

L’ufficio centrale elettorale ha ripartito i seggi, previa esclusione delle liste che non avevano conseguito il 3% dei voti validi, secondo il metodo proporzionale c.d. d’Hondt, e cioè dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, etc. sino alla concorrenza del numero di consiglieri da eleggere.

Sennonché, stante l’intervenuta approvazione dello Statuto comunale, non erano più applicabili le disposizioni della legge 25 marzo 1993, n. 81 (ai sensi dell’art. 10 comma terzo della medesima, come richiamato dall’art. 273 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e come riproposte da quest’ultimo testo legislativo) in ordine all’applicazione alle elezioni dei consigli circoscrizionali della normativa sull’elezione dei consigli comunali e del relativo sistema di attribuzione dei seggi.

Né, sotto altro profilo, può ritenersi applicabile il regolamento per le elezioni dei consigli circoscrizionali (che pure prevede l’applicazione del metodo d’Hondt), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21 marzo 2002, perché successivo all’indizione dei comizi elettorali (disposta con decreto prefettizio del 16 marzo 2002), operativo soltanto dal quindicesimo giorno successivo alla sua ripubblicazione, e quindi dal 22 maggio, a pochi giorni dalla consultazione, e comunque illegittimo e disapplicabile in quanto lo Statuto comunale si riferisce, all’art. 54, all’elezione dei consigli circoscrizionali con metodo proporzionale, senza ulteriori specificazioni, e quindi al c.d. metodo proporzionale puro, in base al quale alla lista di appartenenza del ricorrente sarebbe toccato un seggio (si rinvia a apposito prospetto all’uopo predisposto).

Costituitisi in giudizio, i controinteressati intimati Gialluisi, Marzocco e Mameli (rispettivamente secondo e terzo eletto della lista n. 13 "Forza Italia" e secondo e ultimo degli eletti della lista n. 1 "Alleanza Nazionale"), hanno dedotto, a loro volta:

a) l’inammissibilità delle censure rivolte avverso il regolamento comunale per l’elezione dei consigli circoscrizionali, siccome non specificamente impugnato;

b) l’infondatezza del ricorso nel merito perché:

b1) la materia, ai sensi dell’art. 17 comma 4 del d.lgs. n. 267 del 2000 è disciplinata sia dallo Statuto che dal Regolamento;

b2) non vi è alcun contrasto tra la previsione statutaria e quella regolamentare in ordine al metodo di ripartizione dei seggi, poiché l’indicazione del sistema proporzionale deve essere interpretata e integrata alla luce della disciplina positiva che contempla appunto il metodo c.d. d’Hondt e non quello proporzionale "puro" come preteso dal ricorrente (si invocano le disposizioni degli artt. 71 e 73 del d.lgs. n. 267 del 2000).

All’udienza pubblica del 23 ottobre 2002, il ricorso è stato discusso e deciso, con lettura del dispositivo nell’ora all’uopo fissata e comunicata ai procuratori e difensori delle parti costituite.

D I R I T T O

1.) Il ricorso in epigrafe è infondato e come tale deve essere respinto, potendosi prescindere dall’eccezione pregiudiziale spiegata dai controinteressati intimati in ordine all’inammissibilità delle censure rivolte avverso il regolamento per l’elezione dei consigli circoscrizionali in quanto non espressamente e specificamente impugnato.

1.1) Nell’esatta ricostruzione della portata e del contenuto delle doglianze svolte dal ricorrente, deve precisarsi che del tutto irrilevante è la questione dell’applicazione da parte dell’ufficio elettorale della disposizione dell’art. 73 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000, e cioè dell’esclusione dal riparto dei seggi circoscrizionali delle liste che non hanno conseguito almeno il 3% dei voti.

Infatti, benché le censure del ricorrente si appuntino essenzialmente sulla mancata attribuzione dei seggi in base al c.d. metodo proporzionale "puro", e non attengano specificamente a tale profilo, di cui dunque il Tribunale non può darsi carico, comunque nessun interesse può ravvisarsi in capo al ricorrente in ordine alla censura, posto che la lista elettorale di appartenenza "Socialisti Democratici Italiani" non risulta tra quelle escluse per non aver superato lo "sbarramento", secondo quanto agevolmente enucleabile dalla pag. 25 del verbale delle operazioni dell’ufficio centrale elettorale, esibito dallo stesso ricorrente (nel quale le dette liste sono individuate nella n. 3 "Rinnovamento Puglia", nella n. 6 "Insieme per Barletta", nella n. 11 "Comunisti Italiani", nella n. 14 "Partito Socialista Nuovo P.S.I." e nella n. 16 "U.D.E.U.R. Popolari per l’Europa").

D’altro canto, qualora si considerasse l’interesse del Languino quale attore popolare in funzione della rivendicata elezione (oltre a sé) degli altri candidati indicati, questi ultimi, secondo il prospetto di riparto dei voti, pure esibito, appartengono, a loro volta, a liste che non sono state escluse (Mennuni alla lista "Rifondazione Comunista", Fiore alla lista "Azzurri" e Lombardo alla lista "Verdi").

1.2) Nel merito, il ricorso in epigrafe è destituito di giuridico fondamento.

1.2.1) Com’è noto, il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali", dopo aver demandato allo Statuto, fra l’altro, di stabilire "…i criteri generalidel decentramento…" (art. 6 comma 2) ed ai regolamenti di disciplinare "…in particolare (per) l’organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni degli organismi di partecipazione…" (art. 7), tra i quali rientrano quelli "…su base di quartiere o di frazione…di partecipazione popolare all’amministrazione locale…" (art. 8 comma 1), dispone specificamente, all’art. 17, per quanto qui interessa, che:

- nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti è obbligatoria l’articolazione del territorio in circoscrizioni di decentramento "…quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune" (comma 1);

- negli altri comuni tra 30.000 e 100.000 abitanti l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento è facoltativa (comma 3) e la loro "…organizzazione e le funzioni…sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento" (comma 2);

- "gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune e sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento" (comma 4).

1.2.2) Orbene, è la stessa legge, fonte normativa primaria, che ripartisce tra statuti e regolamenti (con la previsione di "apposito" regolamento) la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento degli organismi di decentramento, ossia delle circoscrizioni, laddove, com’è evidente, quella delle modalità di elezione degli organi circoscrizionali, pure demandata a statuti e regolamenti, costituisce articolazione del profilo più generale dell’organizzazione, che attiene non soltanto alle funzioni e attribuzioni di tali organismi di partecipazione, ma anche all’individuazione degli organi e dei modi di copertura degli stessi.

1.2.3) Alla luce di tali rilievi, non può dunque revocarsi in dubbio che le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali, se ed in quanto non compiutamente stabilite dagli statuti, possano essere normate dagli "appositi" regolamenti comunali, e, nell’ambito dell’autonomia normativa comunale, da unico regolamento (riguardante modalità di elezione e disposizioni sul funzionamento dei consigli) o anche da distinti regolamenti disciplinanti i due ambiti innanzi individuati.

1.2.4) Nel caso di specie, lo Statuto del Comune di Barletta, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 del 25 agosto 2000 ed entrato in vigore dopo la pubblicazione sul B.U.R. n. 126 del 17 ottobre 2000, istituite tre circoscrizioni di decentramento (Santa Maria, San Giacomo-Settefrati, Borgovilla-Patalini: art. 53), ha stabilito di principio che il consiglio circoscrizionale "…è eletto con sistema proporzionale" (art. 54 n. 1), demandando al regolamento l’individuazione del numero dei consiglieri per ciascuna circoscrizione (art. 54 n. 2), e più in generale, la delimitazione territoriale, le modalità di elezione del presidente, "…l’organizzazione ed il funzionamento delle circoscrizioni" (art. 58 n. 1 lettera a).

1.2.5) Orbene, tanto in base alle previsioni dell’art. 17 comma 2 e 4 del d.lgs. n. 267 del 2000, quanto in relazione alla previsione dell’art. 58 n. 1 lettera a) dello Statuto comunale barlettano, non può dubitarsi che, salva l’indicazione del criterio fondamentale costituito dalla scelta del "sistema proporzionale", contenuta nell’art. 54 n. 1 dello Statuto, la specificazione delle modalità di elezione, e quindi anche di attribuzione dei seggi circoscrizionali, potesse essere legittimamente disposta o con unico regolamento comprensivo di tutti gli oggetti di cui all’art. 58 n. 1 lettere a), b) e c), oppure con atto regolamentare "ad hoc", da integrare poi, ovviamente, nell’emanando regolamento di organizzazione.

1.2.6) Nel caso di specie, proprio in vista dell’imminenza delle consultazioni elettorali, e dichiaratamente nelle more dell’adozione del regolamento di cui all’art. 58 dello Statuto (cfr. il preambolo della deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 21 marzo 2002), è stato emanato un’apposito regolamento per l’elezione dei consigli circoscrizionali, che peraltro dispone che "per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in vigore per l’elezione del Consiglio comunale" (art. 1 comma 2), con rinvio recettizio che ben potrebbe giustificare (si nota per incidens) l’applicazione dell’art. 73 comma 7 del d.lgs. n. 267 del 2000 in ordine all’esclusione dal riparto dei seggi delle liste che non abbiano superato la soglia di "sbarramento" del 3%.

1.2.7) Orbene, tale regolamento prevede espressamente, all’art. 5, l’adozione del sistema proporzionale con metodo d’Hondt, statuendo che:

- "Per l’assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per 1, 2, 3, 4 e così via, sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente" (comma 1).

- "Fermo quanto disposto dal comma precedente, a ciascuna lista sono attribuiti tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quozienti, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità anche di questa ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l’ordine dei quozienti" (comma 2).

1.2.8) Ciò posto, ribadita, per le ragioni dianzi illustrate, la piena legittimità dell’atto regolamentare, non sussiste ragione giuridica alcuna per negarne l’applicabilità in quanto esso sia divenuto efficace prima delle votazioni e dello scrutinio, e ciò sia che se ne ricolleghi l’esecutività alla data sotto la quale l’organo di controllo ha restituito senza visto la deliberazione perché sottratta al controllo (12 aprile 2002), secondo quanto attestato circa l’esecutività nell’attestazione in calce all’atto deliberativo (peraltro nemmeno tale profilo è stato fatto oggetto di specifica censura), sia che si sostenga col ricorrente che essa risalga al quindicesimo giorno successivo all’ultimo di ripubblicazione (e quindi al 22 maggio 2002) secondo il disposto dell’art. 91 comma 5 dello Statuto comunale.

1.2.9) Ne può sottacersi che ove anche si opinasse, in contrasto con quanto sinora rilevato, l’inapplicabilità del regolamento (non è dato comprendere in funzione di quale disposizione normativa o principio generale), nondimeno non può sostenersi che la norma statutaria dell’art. 54 n. 1 implicasse, nel suo generico riferimento al "sistema proporzionale", il ricorso al c.d. metodo proporzionale puro, posto che, proprio in vista di tale genericità, ed in difetto di normativa di dettaglio, essa doveva necessariamente essere integrata, in via di analogia legis e stante anche il richiamo espresso contenuto nell’art. 10 comma 3 della legge n. 81 del 1993, dalle disposizioni per l’elezione dei consigli comunali, e quindi da quella di cui all’art. 73 comma ottavo del d.lgs. n. 267 del 2000, il cui contenuto è perfettamente sovrapponibile all’art. 5 del regolamento dianzi illustrato, non essendosi inverata la condizione (completa disciplina statutaria o regolamentare) che escludeva, a tenore dello stesso art. 10, l’applicazione delle "…norme per l’elezione dei consigli nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti".

2.) Alla stregua dei rilievi che precedono è confermata l’infondatezza del ricorso, poiché rettamente alla lista "Socialisti Democratici Italiani", che ha conseguito un numero di voti (426) inferiore all’ultimo dei quozienti rilevanti (426,33), non è stato assegnato alcun seggio circoscrizionale, come del pari alle liste "Rifondazione Comunista" (voti 407), "Azzurri" (voti 397) e "Verdi" (voti 387) cui appartengono, rispettivamente, i candidati Mennuni, Fiore e Lombardo.

3.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.

4.) Sussistono, nondimeno, giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari del giudizio, mentre non vi è luogo a provvedere in ordine alla parte pubblica e privata non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari – Sezione I, rigetta il ricorso in epigrafe n. 1152 del 2002.

Spese compensate tra le parti costituite.

Nulla per le spese per la parte pubblica e privata non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2002, con l’intervento dei magistrati:

Gennaro FERRARI PRESIDENTE

Leonardo SPAGNOLETTI COMPONENTE EST.

FABIO MATTEI COMPONENTE

Depositata in segreteria in data 29 ottobre 2002.

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