Giust.it

Giurisprudenza
n. 12-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA - LECCE, SEZ. II - Sentenza 2 dicembre 2002 n. 7104 - Pres. Cavallari, Est. Viola - Soc. Coop. Vereto a r.l. (Avv.ti Sansone e Del Prete) c. Comune di Santa Cesarea Terme (n.c.) - (accoglie).

1. Contratti della P.A. - Clausola di revisione del prezzo - Ex art.6, comma 4°, della l. 24.12.1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n. 724 - Inserimento in tutti in contratti ad esecuzione continuativa o periodica - Obbligo dell’amministrazione - Sussiste.

2. Contratti della P.A. - Clausola di revisione del prezzo - Ex art.6, comma 4°, della l. 12.1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n. 724 - Applicazione diretta ai contratti ad esecuzione continuativa o periodica privi di previsioni o che prevedano clausole di diverso contenuto - Possibilità - Sussiste.

1. La previsione dell’art. 6, 4° comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (come modificato dall’art. 44 della l. 23 dicembre 1994, n. 724) impone all’amministrazione l’onere di inserire, in tutti i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, una clausola di revisione periodica del prezzo.

2. La previsione dell’art. 6, 4° comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, oltre ad integrare l’obbligo per l’amministrazione di prevedere clausole di revisione del prezzo nei capitolati speciali d’appalto e negli atti contrattuali, è suscettibile di applicazione diretta anche nei confronti dei contratti che prevedano clausole di diverso contenuto (o che nulla prevedano al riguardo), secondo il meccanismo di integrazione/sostituzione del contenuto contrattuale previsto dagli artt. 1339 e 1419 c.c. (1).

--------------------

(1) Cfr. T.A.R. Lombardia, Sez. III, 18 luglio 1998, n. 1912, in Ragiusan, 2000, f. 188, 150, secondo cui "illegittimamente l’amministrazione (nella specie, Azienda ospedaliera) denega la revisione periodica dei prezzi richiesta dalla ditta aggiudicataria del servizio alimentare ai sensi dell’art.6 comma 4, l.24 dicembre 1993 n.537, come sostituito dall’art.44 l. 23 dicembre 1994 n.724 - che presenta natura di norma cogente in materia di adeguamento automatico dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa – a nulla rilevando la contraria disposizione del bando in ordine alla invariabilità dell’offerta nel corso del rapporto contrattuale".

Commento di

OTTAVIO CARPARELLI
(Avvocato del Foro di Brindisi)

Contratti delle PP.AA. ad esecuzione continuativa o periodica:

la clausola di revisione del prezzo è d’obbligo

Con la sentenza in rassegna - pronunciata in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000 - il T.A.R. Salentino ha confermato la sussistenza e chiarito la natura dell’obbligo, posto in capo alle PP.AA., dalla previsione normativa di cui all’art. 6, comma 4°, delle legge 24.12.1993, n. 537, come modificato dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n. 724, di inserire in tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa la clausola di revisione periodica del prezzo.

La questione sottoposta all’attenzione dell’Organo giurisdizionale è sostanzialmente quella dell’individuazione dell’effettiva e dell’esatta portata della disposizione normativa innanzi richiamata.

Il Collegio, a tal proposito, tenendo fede al dato letterale, ha osservato che la quantificazione della misura della revisione deve essere effettuata dal Dirigente responsabile del servizio, a mezzo di istruttoria (art. 3 e segg. l. n. 241/1990), basata sugli esiti delle rilevazioni a cura dell’ISTAT, dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle PP.AA.

I Giudici amministrativi pugliesi, hanno, pertanto, implicitamente affermato, tra l’altro, la natura marcatamente gestionale dell’adempimento connesso all’obbligo, posto in capo alla P.A., di procedere all’aggiornamento del prezzo, individuando nel dirigente responsabile del settore l’organo competente (art. 107, comma 3°, lett. d), d.lgs. n. 267/2002).

Richiamando precedente giurisprudenza amministrativa (1) hanno chiarito, altresì, che la previsione di cui all’art. 6, comma 4°, l. 537/1993, come modificata dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n. 724, è suscettibile di applicazione diretta ed immediata anche in relazione a quei contratti che non contengano alcuna pattuizione al riguardo, ovvero che prevedano una clausola di differente contenuto (4).

Hanno osservato, al riguardo, che detta applicazione deve avvenire secondo il meccanismo di integrazione /sostituzione del contenuto contrattuale ex artt. 1339 e 1419 c.c. (2), ed hanno, dunque, riconosciuto il diritto della società ricorrente a vedersi corrisposta la revisione prezzi sugli importi del contratto stipulato con la P.A. resistente.

*^*^*

Si ritiene utile evidenziare, da ultimo e incidentalmente, che questione strettamente correlata a quella affrontata dal T.A.R. Lecce è quella di diritto intertemporale connessa alla possibilità ovvero all’impossibilità di applicare, con immediata operatività, la previsione normativa di cui all’art. 6, comma 4°, comma l. 5371993, come modificato dall’art. 44, della l. 23.12.1994 n. 724, a tutti i contratti, e, quindi, eventualmente anche a quelli in corso al momento dell’entrata in vigore della legge.

Sul punto, il Massimo Consesso di Giustizia Amministrativa (3), operando una ricostruzione storica della summenzionata norma imperativa, ed individuando, in sede esegetica, lo scopo primario dell’inserimento della clausola di revisione periodica per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa delle PP.AA., ha affermato che, nonostante nella norma sia contenuta l’espressione "…tutti i contratti …", la medesima disposizione normativa in parola non può trovare applicazione ai contratti in corso al momento della sua entrata in vigore; quindi deve ritenersi applicabile soltanto ai contratti stipulati successivamente.

E ciò sul precipuo rilievo che - secondo l’avviso dei Giudici di Palazzo Spada - il reale intento del legislatore (che con l’art. 6, comma 4°, comma l. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n.724, ha disposto, come noto, anche il divieto di rinnovo tacito dei contratti) è stato quello di condurre alla scadenza naturale tutti i contratti stipulati alla stregua della pregressa disciplina, onde consentire, in sede di stipulazione ex novo, ogni opportuna valutazione di congruità, mediante il preventivo inserimento della clausola di revisione, destinata, dunque, ad operare, in virtù di parametri di riferimento obiettivi e predeterminati, soltanto per il futuro (4).

Note:

(1) "Illegittimamente l’amministrazione (nella specie, Azienda ospedaliera) denega la revisione periodica dei prezzi richiesta dalla ditta aggiudicataria del servizio alimentare ai sensi dell’art. 6 comma 4, l. 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 l. 23 dicembre 1994 n. 724 - che presenta natura di norma cogente in materia di adeguamento automatico dei prezzi per tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa – a nulla rilevando la contraria disposizione del bando in ordine alla invariabilità dell’offerta nel corso del rapporto contrattuale" (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 18 luglio 1998, n. 1912, in Ragiusan, 2000, f. 188, 150).

(2) Sul concorso tra autoregolamentazione pattizia ed eteroregolamentazione normativa in materia di contratti, e sull’estensione dell’ambito temporale di operatività di una norma ai contratti in corso al momento dell’entrata in vigore, ex artt.1339 e 1419 c.c., v. anche Cass. Civ., Sez. I, 17 novembre 2000 n. 14889, in questa Rivista n. 12-2000, pag. http://www.giustamm.it/ago1/cass1_2000-14889.htm.

(3) Cons. Stato, Sez. VI, 27 aprile 2001, n. 2434, in Il Cons. Stato, 2001, I, 971 secondo cui l’art. 44, comma 4, l. 23 dicembre 1994 n.724, sostitutivo dell’art. 6 l. 24 dicembre 1993, n. 537, il quale stabilisce che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata stipulati dalle Amministrazioni pubbliche devono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, costituisce norma non retroattiva, che pertanto non si applica ai contratti in corso ma solo a quelli stipulati successivamente.

(4) "L’art. 44, comma 4 l. n. 724/1994 prevede che, anche al fine di contenere la spesa pubblica, tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione periodica del prezzo da effettuare sulla base di parametri oggettivi desunti dalle rilevazioni dell’Istat concernenti l’andamento dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dall’amministrazione; pertanto non è legittima la opposizione di una clausola all’interno di un contratto di appalto di cosa mobile (nella specie fornitura di elicotteri), che preveda un periodico e costante incremento annuo dei costi in relazione ad un tasso d’inflazione presuntivamente stabilito (cosiddetto metodo del prezzo proiettato) nella considerazione che pur non rientrando la fornitura in questione tra i contratti ad esecuzione periodica, il principio posto a base dell’art.44 sopracitato in base al quale la revisione prezzi ove consentita dev’essera ancorata a parametri di riferimento obiettivi e ad una reale variazione dei costi, rappresenta uno dei fondamentali canoni della contabilità di Stato ed ha valenza di norma di ordine pubblico, non derogabile neppure con il consenso delle parti (C. Conti, Sez. Contr., 5 giugno 1996, n. 84, in Riv. Corte dei Conti, 1996, fasc. 3, 5).

 

 

per l'accertamento

del diritto della ricorrente ad ottenere la revisione del canone di gestione del servizio di raccolta RSU a norma dell’art. 44 L. 28.121994 n. 724;

(omissis)

Considerato:

- che la previsione dell’art. 6, 4° comma della legge 24.12.1993 n. 537 (come modificato dall’art. 44 della l. 23.12.1994 n. 724) impone all’amministrazione l’onere di inserire, in tutti i contratti ad esecuzione continuativa o periodica, come quello intercorrente tra la ricorrente e l’amministrazione intimata, una clausola di revisione periodica del prezzo; revisione che deve essere quantificata dal Dirigente responsabile del servizio sulla base di una istruttoria che tenga conto anche dei dati indicati dal comma 6 dell’art. 6 cit. (che prevede la rilevazione, da parte dell’ISTAT, dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni);

-che la detta previsione deve essere ritenuta immediatamente applicativa, anche in mancanza della rilevazioni previste dall’art. 6, 6° comma cit. che vengono ad integrare un mero ausilio all’obbligo del Dirigente responsabile del settore di procedere all’aggiornamento del prezzo;

-che la previsione dell’art. 6, 4° comma l. 537/93, oltre ad integrare l’obbligo per l’amministrazione di prevedere le clausole di revisione del prezzo nei capitolati speciali d’appalto e negli atti contrattuali, è suscettibile di applicazione diretta anche nei confronti dei contratti che prevedano clausole di diverso contenuto (o che nulla prevedano al riguardo) secondo il meccanismo di integrazione/sostituzione del contenuto contrattuale previsto dagli artt. 1339 e 1419 c.c. (T.A.R. Lombardia, Sez. III, 18.7.1998 n. 1912);

-che, quindi, deve essere affermato il diritto della cooperativa ricorrente alla corresponsione della revisione prezzi sugli importi contrattuali previsti dalla convenzione intercorrente con l’Amministrazione intimata;

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie il ricorso indicato in epigrafe.

Rimborso spese denegato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2002

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Luigi Viola - Estensore

Depositata in Segreteria il 2 dicembre 2002.

Copertina Stampa il documento Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico