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n. 1-2001 - © copyright.

TAR PUGLIA, SEZ. I – Sentenza 17 gennaio 2001 n. 148 Pres. ed Est. Ferrari – Picca (Avv. Nicola Calvani) c. Ministero di Grazia e Giustizia e Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato nel distretto della Corte di appello di Bari (Avv.ra Stato).

Concorso – Esami di abilitazione alla professione di avvocato – Giudizio di non ammissione alle prove orali – Ordine istruttorio – Con il quale era stato chiesto di indicare quali erano le insufficienze riscontrate negli scritti del ricorrente – Mancata ottemperanza – Applicazione della regola di giudizio ex art. 116 c.p.c. – Possibilità.

Va accolto un ricorso proposto avverso il giudizio di non ammissione agli orali di un concorrente che ha partecipato agli esami di abilitazione alla professione di avvocato, nel caso in cui, a seguito della proposizione del ricorso, la commissione esaminatrice non abbia ottemperato ad un ordine istruttorio con il quale le era stato chiesto di indicare quali erano le insufficienze riscontrate negli scritti del concorrente, che avevano condotto ad escludere quest’ultimo dalle prove orali.

In proposito va applicato infatti il principio per il quale la mancata collaborazione dell’Amministrazione all’attività istruttoria disposta dal giudice può essere valutata, ex art. 116 c.p.c., in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretato come riconoscimento dei fatti addotti dalla parte privata (nella specie il "macroscopico errore della Commissione…dovuto al gran numero di elaborati da correggere") (1).

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(1) Come si dà atto nella motivazione della sentenza, a seguito del ricorso, il TAR Puglia, nell’accogliere la domanda cautelare, aveva chiesto alla Commissione esaminatrice "di indicare quali erano le insufficienze riscontrate negli scritti della ricorrente, e che avevano condotto ad escludere quest’ultima dalle prove orali, scritti che erano stati depositati in giudizio dalle parti in causa non certo per gonfiare il fascicolo di causa, ma a riprova della fondatezza delle rispettive difese".

Senonchè il Giudice d’appello, fraintendendo il senso di tale ordine istruttorio, aveva annullato l’ordinanza cautelare affermando che "il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione delle prove scritte".

Tuttavia il TAR Puglia, rilevato che non era questo il senso da attribuire all’ordine istruttorio impartito e constatato, comunque, che la Commissione esaminatrice non aveva fornito alcuna giustificazione in proposito, ha accolto il ricorso, dando atto nel contempo che la ricorrente, nelle more, aveva superato le prove orali.

 

 

Per l’annullamento

Previa sospensiva: a) dell’atto con il quale la Commissione esaminatrice innanzi indicata ha negato alla ricorrente l’ammissione alle prove orali; b) della valutazione negativa operata dalla suddetta Commissione, cui ha fatto seguito la mancata ammissione di essa ricorrente alle prove orali; c) del verbale della Commissione esaminatrice riguardante la correzione delle prove scritte della ricorrente e l’attribuzione del relativo punteggio; d) ove occorra, dell’attribuzione alle prove scritte dei punteggi 30, 28 e 25, in quanto pregiudizievoli relativamente all’ammissione alle prove orali; e) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente:

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero di grazia e giustizia e della Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato nel distretto della Corte di appello di Bari (sessione 2000);

Viste le memorie prodotte dalle parti in causa a sostegno delle rispettive difese;

Vista l’ord. coll. della Sez. I di questo T.A.R. n. 870 del 5 luglio 2000, con la quale è stata disposta l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali di esame;

Vista l’ord. coll. della Sez. IV del Cons. Stato n. 5019 del 6 ottobre 2000 con la quale, in riforma della suddetta ordinanza, è stata respinta l’istanza di sospensione cautelare avanzata dalla ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 10 gennaio 2001 il Pres. Gennaro Ferrari; uditi l’Avv. Abbatista, per delega dell’Avv. Calvani, per la ricorrente, e l’Avv. Stato Ferrante per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1.- Con atto (n.1239/2000) notificato in data 9 giugno 2000 la dott.ssa Fiorella Picca ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso il provvedimento con il quale la Commissione esaminatrice per gli esami di avvocato nel Distretto della Corte di Appello di Bari (Sezione 2000) non l’ha ammessa alle prove orali e di detto atto e degli altri, in epigrafe indicati, ha chiesto l’annullamento deducendo contro di essi le seguenti censure:

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis R.D. 21 gennaio 1934, atteso che i punteggi numerici assegnati dalla Commissione d’esame non assolvono all’obbligo della motivazione imposto in via generale, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241;

b) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 bis n. 2 R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241 – Difetto di motivazione, atteso che il verbale delle prove scritte contiene l’indicazione solo dei punteggi complessivi (civile 28; penale 30; atto 25), e non anche quelli parziali assegnati da ciascun componente della Commissione nell’ambito dei 10 punti di cui dispongono.

2.- Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate, le quali, con un’ampia e puntuale memoria difensiva, hanno contestato la fondatezza dei singoli motivi di doglianza, con ampio richiamo alla più recente giurisprudenza in materia, ed hanno concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

3.- Con ord. coll. N. 870 del 5 luglio 2000 della Sez. I è stato accolta l’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati proposta dalla ricorrente e, per l’effetto, è stata disposta l’ammissione con riserva della stessa alle ulteriori prove d’esame, che ha sostenuto con esito positivo.

4.- Andando in contrario avviso la IV Sez. del Consiglio di Stato, con ord. coll. n. 5019 del 6 ottobre 2000 ha rigettato l’istanza cautelare.

5.- All’udienza pubblica di discussione le parti presenti si sono concordemente richiamate ai rispettivi scritti difensivi.

DIRITTO

1.- Come si è detto in narrativa, la IV Sezione del Consiglio di Stato ha riformato l’ordinanza collegiale – con la quale il T.A.R. aveva disposto l’ammissione con riserva della ricorrente alle prove orali (che la stessa ha successivamente sostenuto con esito positivo) – assumendo che "il giudice amministrativo non può sostituirsi all’Amministrazione nella valutazione delle prove scritte".

Il che, ad avviso del Collegio, costituisce notazione non solo talmente ovvia da risultare superflua ma, soprattutto, non è pertinente rispetto al contenuto dell’impugnata pronuncia cautelare, giacchè con essa il primo giudice non aveva affatto inteso "sostituirsi" alla Commissione esaminatrice ma al contrario, proprio sull’implicito presupposto che la valutazione degli elaborati scritti è compito esclusivo di detta Commissione, le cui conclusioni sono sindacabili dal giudice di legittimità solo sotto il profilo della manifesta irragionevolezza o dell’errore materiale, aveva chiesto all’organo in questione di indicare quali erano le insufficienze riscontrate negli scritti della ricorrente, e che avevano condotto ad escludere quest’ultima dalle prove orali, scritti che erano stati depositati in giudizio dalle parti in causa non certo per gonfiare il fascicolo di causa, ma a riprova della fondatezza delle rispettive difese.

L’iniziativa del Collegio atteneva quindi al profilo istruttorio ed era stata dichiaratamente assunta "in punto di fatto", cioè avendo riguardo a talune peculiarità de caso in esame, che lo avevano indotto ad assumere una determinazione che non aveva precedenti sulla propria giurisprudenza e la cui ragionevolezza ha trovato successiva conferma nell’esito positivo delle prove orali alle quali la Commissione, jussu sudicis, ha sottoposto la ricorrente.

Segue da quanto sopra disposto che l’errore nel quale è incorso il giudice di appello, fraintendendo il contenuto e le finalità conoscitive della impugnata ordinanza cautelare, non consentono al Collegio di ricavare dalla pronuncia della IV Sezione indicazioni utili agli effetti della decisione di merito che esso è chiamato ad adottare, considerato che il compito precipuo che l’ordinamento assegna al giudice sovraordinato è di assicurare la necessaria unità all’elaborazione giurisprudenziale.

Pertanto, considerato che: a) la pronuncia di questo T.A.R. aveva dichiarate finalità conoscitive, nel senso che mirava ad acquisire elementi da esso ritenuti necessari per la definizione delle censure dedotte dall’interessata e che b) al giudice di appello non è consentito interferire, in pendenza del giudizio di primo grado, sull’attività istruttoria disposta dal T.A.R. per una esatta ricostruzione del fatto sottoposto al suo esame, non resta al Collegio che prendere atto che la Commissione esaminatrice si è rifiutata di offrire le indicazioni che le erano state chieste e che non influivano assolutamente sulla sua libertà di apprezzamento, e che la stessa ha insistito in questo atteggiamento anche dopo aver valutato positivamente la prova orale della ricorrente, affidando la difesa a principi giurisprudenziali noti ma che nulla hanno a che vedere con l’ordine impartito.

2.- Il ricorso deve pertanto essere accolto in applicazione del principio per il quale la mancata collaborazione dell’Amministrazione all’attività istruttoria disposta dal giudice può essere valutata, ex art. 116 c.p.c., in senso sfavorevole alla parte pubblica ed interpretato come riconoscimento dei fatti addotti dalla parte privata (nella specie il "macroscopico errore della Commissione…dovuto al gran numero di elaborati da correggere").

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono poste ad esclusivo carico della Commissione esaminatrice.

P.Q.M.

Il T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, accoglie il ricorso della dott.ssa Fiorella Picca e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Commissione esaminatrice al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessive £ 3.000.000 (tre milioni).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2001, dal T.A.R. per la Puglia – Sede di Bari, Sez. I, con l’intervento dei signori

Gennaro Ferrari est. Presidente

Amedeo Urbano Consigliere

Leonardo Spagnoletti Consigliere

Depositata in segreteria il 17 gennaio 2001.

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