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TAR PUGLIA - BARI, SEZ. I - Sentenza 30 agosto 1999 n. 1012 - Pres. ed Est. Ferrari - Triggiani c. Università degli Studi di Bari - Facoltà di Medicina e Chirurgia, Nacchiero e Pollinzi.

Pubblico impiego - Professori universitari - Concorso - Chiamata dei vincitori da parte del Consiglio di Facoltà - Adeguata valutazione comparativa degli aspiranti - Criteri da seguire - Individuazione.

Pubblico impiego - Professori universitari - Concorso - Chiamata dei vincitori da parte del Consiglio di Facoltà - Adeguata valutazione comparativa degli aspiranti - Necessità - Mancanza - Illegittimità.
(L. 7 febbraio 1979 n. 31, art. 3, comma 16°)

Ai sensi dell'art. 3, comma 16, della L. 7 febbraio 1979 n. 31 (secondo cui "il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate"), nel caso in cui il numero delle domande degli aspiranti alla chiamata risulti superiore a quello dei posti disponibili, l'assegnazione di questi ultimi necessariamente comporta, per la Facoltà che effettua la chiamata, l'obbligo di una valutazione comparativa dei diversi candidati, da effettuarsi sulla base dei curricula professionali presentati dagli istanti, dei giudizi su di essi espressi dalla Commissione giudicatrice del concorso (risultando palese l'interesse della Facoltà di assicurarsi la collaborazione del candidato al quale l'organo collegiale ha riconosciuto una posizione di preminenza rispetto agli altri vincitori) e delle specifiche esigenze didattico-scientifiche della struttura nel cui ambito il soggetto prescelto dovrà svolgere la propria attività di docente e di ricercatore.

In particolare, in presenza di più richiedenti ai quali la Commissione giudicatrice del concorso abbia riconosciuto un livello di maturità scientifica sostanzialmente eguale, deve essere riconosciuta la possibilità alla Facoltà, che effettua la chiamata, di orientare la propria scelta sul docente la cui pregressa attività scientifica risulti più in linea con gli indirizzi di ricerca seguiti nella struttura nella quale egli dovrà essere coinvolto e dei quali può quindi assicurare la continuità. Detta possibilità, peraltro, può essere legittimamente utilizzata a condizione che detti indirizzi siano preventivamente resi noti ai componenti dell'organo collegiale cui è rimessa la scelta, che non è il "settore scientifico-didattico" interessato alla copertura di una delle sue cattedre, bensì il Consiglio di Facoltà.

E’ pertanto illegittima una delibera con la quale si effettua la chiamata senza che il Consiglio di Facoltà, in presenza di un numero di domande superiore a quello dei posti effettivamente disponibili, abbia effettuato la valutazione delle richieste secondo una metodologia tale da escludere, di fatto, che la posizione di uno o più dei richiedenti risulti vagliata a confronto con quella di tutti gli altri aspiranti, e pertanto detta posizione risulti assolutamente obliterata dall'organo deliberativo (1).

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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. che nella specie: "la sensazione che emerge dall'esame degli atti di causa è che la scelta effettuata dall'organo collegiale riflette quella che era già stata fatta in altra sede ed alla quale l'assemblea, accortamente pilotata, ha supinamente offerto il crisma della collegialità, fatte salve alcune inascoltate voci di dissenso inutilmente volte a segnalare l'esigenza di una maggiore trasparenza nello svolgimento dei lavori".

Il principio affermato, quantunque espresso per il pregresso sistema concorsuale, sembra applicabile anche al nuovo, specie nella parte in cui si afferma che sussiste, al momento di effettuare la chiamata, "l'obbligo di una valutazione comparativa dei diversi candidati, da effettuarsi sulla base dei curricula professionali presentati dagli istanti, dei giudizi su di essi espressi dalla Commissione giudicatrice del concorso (risultando palese l'interesse della Facoltà di assicurarsi la collaborazione del candidato al quale l'organo collegiale ha riconosciuto una posizione di preminenza rispetto agli altri vincitori) e delle specifiche esigenze didattico-scientifiche dalla struttura nel cui ambito il soggetto prescelto dovrà svolgere la propria attività di docente e di ricercatore".

 

 

FATTO

1. Con atto (n. 566z99), notificato in data 6 febbraio 1999, il prof. Edoardo Triggiani ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, e ne ha chiesto l'annullamento.

Il ricorrente, già professore universitario di prima lascia presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Reggio Calabria, afferma di aver partecipalo al concorso pubblico per 34 posti di professore universitario di prima fascia nel Settore scientifico-disciplinare F08A - chirurgia generale, bandito con DD.MM. 16 aprile 1992 e 6 agosto 1992 dal Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica al fine di conseguire il trasferimento ad Università in possesso di strutture più adeguate alle sue esigenze scientifico-didattiche.

Dichiarato vincitore di detto concorso con giudizio estremamente lusinghiero, ha presentato domanda per la nomina mediante chiamata nella Facoltà di medicina e chirurgia di Bari, nella quale erano disponibili tre posti (Fisiopatologia chirurgica I e II; Chirurgia generale); senonché il Consiglio di Facoltà nella seduta del 16 settembre 1998 ha assegnato i posti in questione ai proff. Sergio Ferrarese (Fisiopatologia chirurgica I), Vincenzo Pollinzi (Fisiopatologia chirurgica II) e Michele Nacchiero (Chirurgia generale), omettendo del tutto la sua candidatura.

Premesso che il deliberato del Consiglio di Facoltà è stato approvato dal Rettore con decreto 5 ottobre 1998 n. 7134, deduce:

a) violazione di legge: art. 3 L 7 febbraio 1979 n. 31 - Violazione dei principi generali in materia di procedure concorsuali: art. 97 Cost. - Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Violazione di legge: art. 3 L. n. 241 del 1990. Eccesso di potere per sviamento - Omessa considerazione degli esiti procedimentali, illogicità manifesta.

Ai sensi dell’art. 3, comma l6, L. n. 31 del 1979 il Consiglio di Facoltà, in presenza di un numero di aspiranti superiore a quello dei posti da assegnare, è tenuto ad elaborare preventivamente criteri obiettivi per la valutazione comparativa dei candidati.

Nella specie non solo i criteri non sono stati affatto definiti, ma la scelta è avvenuta sulla base del criterio pseudo-selettivo proposto dal Preside, e cioè procedere all'esame delle domande sulla base dell'ordine alfabetico dei presentatori, sospendendo l'esame e la votazione non appena che su una di esse si fosse formato il consenso della maggioranza assoluta dei votanti.

Dal modus procedendi imposto dal Preside della Facoltà è derivato un duplice or dine di conseguenze: la domanda ed il curriculum del ricorrente, che nel suddetto ordine alfabetico occupava l'ultimo posto, non sono stati neppure presi in considerazione; nel senso che su di essi l'assemblea non è stata posta in condizione di esprimere alcuna valutazione; è mancata qualsiasi cooperazione fra i candidati, che se effettuata avrebbe evidenziato l'assoluta preminenza del ricorrente nei confronti del controinteressato prof. Pollinzi, emergente fra l'altro dalla notevolissima difformità di giudizi espressi nei confronti dei due docenti dalla Commissione di concorso a posti di professore di prima fascia di recente concluso, di risicata sufficienza per il Pollinzi e di altissimo livello per il ricorrente. In effetti nell'impugnata procedura la scelta è stata effettuata sulla base di segnalazioni ("lettere-patenti") provenienti da alcuni componenti del Consiglio di Facoltà ed indirizzata alla stessa Facoltà nel momento in cui questa era stata convocata per effettuare una valutazione libera e responsabile.

2. Si sono costituiti in giudizio l'Università degli studi di Bari e i controinteressati proff. Nacchiero e Pollinzi, che con brevi memorie difensive hanno contestato la fondatezza del ricorso e concluso per il suo rigetto, con vittoria di spese.

3. A seguito del deposito in giudizio da parte dell'Università degli studi di Bari della documentazione afferente all'impugnata procedura, il ricorrente prof. Triggiani ha notificato in data 24 maggio 1999 i seguenti motivi aggiunti:

b) eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione, anche in riferimento all'ari. 3 L. n. 241 del 1990 - Sviamento del potere.

La nota di chiarimenti indirizzata in data 15 marzo 1999 dal Preside della Facoltà al Rettore contiene la espressa conferma delle gravi irregolarità denunciate nell'atto introduttivo del giudizio e finalizzate ad impedire l'ingresso in Facoltà di un docente, da tempo professore di prima fascia, per ragioni del lutto estranee a quelle che avrebbero dovuto guidare la chiamata.

4. All'udienza pubblica di discussione le parti si sono richiamate ai rispettivi scritti difensivi.

DIRITTO

1. Come si è detto in narrativa, nel caso in esame la materia del contendere è costituita dal modus procedendi seguito dal Consiglio di Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari nel procedere alla copertura di tre posti vacanti di professore universitario di prima fascia nel settore scientifico-disciplinare F08A (chirurgia generale), che comprende discipline diverse raggruppate, ex art. 1 D.P.R. 12 aprile 1994, "secondo criteri di omogeneità scientifica e didattica".

A detta copertura il Consiglio di Facoltà ha provveduto mediante chiamata diretta di vincitori del concorso bandito con DD.MM. 16 aprile e 6 agosto 1992; ha cioè utilizzato lo strumento prescritto dall'art. 3, co. 16, L. 7 febbraio 1979 n. 31 ("il Consiglio di Facoltà, entro sessanta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentale"), che è norma ancora operante al momento in cui si è concluso l'impugnato procedimento (art. 6, co. 1, lett. a), L. 3 luglio 1998 n. 210).

Lo stesso Consiglio di Facoltà, pur essendo legittimato ex art. 3. co. 16 cit., L. n. 31 del 1979 ad indirizzare la chiamata anche ai vincitori del concorso che non avessero presentato istanza di assegnazione di uno dei tre posti vacanti, ha ritenuto di limitare la scelta solo fra coloro che avessero manifestato il loro interesse ad ottenere uno dei posti in questione. Il che è certamente legittimo.

E’ parimenti indubbio che nel caso in cui, come nella specie, il numero delle domande risulti superiore a quello dei posti disponibili, l'assegnazione di questi ultimi necessariamente comporta, per la Facoltà che effettua la chiamata, l'obbligo di una valutazione comparativa dei diversi candidati, da effettuarsi sulla base dei curricula professionali presentali dagli istanti, dei giudizi su di essi espressi dalla Commissione giudicatrice del concorso (risultando palese l'interesse della Facoltà di assicurarsi la collaborazione del candidato al quale l'organo collegiale ha riconosciuto una posizione di preminenza rispetto agli altri vincitori) e delle specifiche esigenze didattico-scientifiche della struttura nel cui ambito il soggetto prescelto dovrà svolgere la propria attività di docente e di ricercatore.

2. La necessità che, verificandosi la suddetta evenienza, l'assegnazione del posto segua e sia coerente con le risultanze della previa vantazione comparativa dei candidati non può essere messa in discussione: lo prescrive il cit. art. 3, co. 16, L. n. 31 del 1979; lo ha riconosciuto il Preside nell'intervento introduttivo svolto nella seduta del Consiglio di Facoltà del 16 settembre 199S, nel corso del quale ha invitato "la Facoltà ad esprimersi sulle domande presentate" tenendo conto degli elementi di conoscenza e di giudizio emergenti dalla documentazione che egli aveva preventivamente messo a disposizione dei presenti (curricula, giudizi espressi dalla Commissione di concorso sui singoli vincitori, ecc.); lo ha riconfermato lo stesso Preside nella nota del 15 marzo 1999 nella quale, rispondendo alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dal Rettore, contesta l'affermazione dell'odierno ricorrente secondo cui l'assegnazione dei tre posti sarebbe avvenuta senza il previo esame comparativo degli istanti e sostiene che, di contro, la Facoltà nella composizione limitata ai professori di prima fascia "ha ampiamente esaminato la documentazione relativa ai titoli (pag. 3, penultimo rigo, del verbale), nonché discusso i giudizi allegati agli atti concorsuali".

3. E’ parimenti indubbio che, in presenza di più richiedenti ai quali la Commissione giudicatrice del concorso abbia riconosciuto un livello di maturità scientifica sostanzialmente eguale, deve essere riconosciuta la possibilità alla Facoltà, che effettua la chiamata, di orientare la propria scelta sul docente la cui pregressa attività scientifica risulti più in linea con gli indirizzi di ricerca seguiti nella struttura nella quale egli dovrà essere coinvolto e dei quali può quindi assicurare la continuità. Detta possibilità, peraltro, può essere legittimamente utilizzata a condizione che detti indirizzi siano preventivamente resi noti ai componenti dell'organo collegiale cui è rimessa la scelta, che non è il "settore scientifico-didattico" interessato alla copertura di una delle sue cattedre, bensì il Consiglio di Facoltà.

Si tratta di un organismo costituito da soggetti che, operando nei più diversi "settori" previsti dal cit. art. 1 D.P.R. 12 aprile 1994, non dispongono necessariamente di specifiche competenze nelle discipline ricomprese nel "settore" al quale si riferiscono le cattedre da assegnare ne tanto meno sono necessariamente al corrente delle linee di ricerca in esso seguite; è pertanto logico concludere nel senso che devono essere messi quanto meno in condizione di verificare cognita causa, prima ed in funzione della scelta, se la pregressa attività scientifica svolta dal singolo candidato può essere proficuamente utilizzata a detti fini.

4. Dall'esame dell'ampia documentazione versata in atti emerge la prova inconfutabile del mal governo che nel caso in esame il Consiglio di Facoltà ha fatto dei principi e delle regole sopra richiamati e, quindi, la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

La sensazione che emerge dall'esame degli atti di causa è che la scelta effettuata dall'organo collegiale riflette quella che era già stata fatta in altra sede ed alla quale l'assemblea, accortamente pilotata, ha supinamente offerto il crisma della collegialità, fatte salve alcune inascoltate voci di dissenso inutilmente volte a segnalare l'esigenza di una maggiore trasparenza nello svolgimento dei lavori. Ed invero:

a) sono stati totalmente ignorati i curricula professionali dei candidati, nonché le diverse valutazioni espresse su di essi dalla Commissione giudicatrice del concorso, che pure erano stati messi a disposizione dei componenti il Consiglio di Facoltà affinché traessero dagli stessi gli indispensabili elementi di conoscenza e di giudizio.

I tre posti disponibili di professore di prima fascia sono stati assegnati ai tre, fra i quattro candidati, che avevano partecipato al concorso nella qualità di professori associati e nei cui confronti la Commissione esaminatrice sia era limitata ad esprimere un giudizio di mera "maturità"; il posto è stato invece negato al ricorrente che al concorso aveva partecipato già nella qualità di professore di prima fascia al solo scopo di ottenere il passaggio ad una sede universitaria più prestigiosa, e che è l'unico fra i quattro nei cui confronti la Commissione aveva espresso un giudizio di "piena maturità".

Il Consiglio di Facoltà ha parimenti ignorato i giudizi notevolmente diversificati resi dalla stessa Commissione nei confronti dei quattro candidati relativamente agli elementi da essa ritenuti significativi del grado di maturità scientifica raggiunto, e cioè: la carriera universitaria, l'attività di ricerca e l'esperienza assistenziale (solo "buona" per Ferrarese, Nacchiero e Pollinzi, "ottima" invece, e "con una vasta ed articolata esperienza didattica" per il ricorrente Triggiani), la preparazione (solo "buona" per Ferrarese, Nacchiero e Pollinzi, "ottima", invece e "con notevole attitudine alla ricerca applicata ed una esperienza didattica di rilievo" per il ricorrente Triggiani), la produzione scientifica.

Il verbale della seduta del l0 settembre 1998, pur minuziosamente redatto, non offre alcuna conferma della tesi sostenuta dal Preside nella nota indirizzata al lettore in risposta alla richiesta di chiarimenti da questi avanzata, e cioè che la Facoltà avrebbe "ampiamente esaminato la documentazione relativa ai titoli... nonché discusso i giudizi allegati agli atti concorsuali". Detto verbale, che lo stesso Preside richiama a supporto della propria affermazione ("pag. 3, penultimo co."), fornisce invece la prova inconfutabile del contrario, e cioè che curricula e giudizi della Commissione di concorso sono stati del tutto ignorati non formando oggetto né di valutazione né di discussione collegiale.

Il che ha una spiegazione che non è difficile cogliere: se la scelta fosse stata effettivamente preceduta, come sostiene il Preside, da un esame collegiale delle posizioni dei quattro candidati e fossero state verbalizzate le opinioni espresse al riguardo il Consiglio di Facoltà - che era tenuto a procedere alla copertura dei posti attingendo dall'elenco dei vincitori del concorso - si sarebbe trovato nella necessità di spiegare perché assegnava i posti in questione ai tre vincitori del concorso nei cui confronti i giudizi espressi dalla Commissione erano attestati sul livello del "buono" e solo per alcuni di essi, ma limitatamente ad alcuni profili, raggiungevano il livello del "molto buono", ed escludeva invece proprio il docente al quale era stato riservato il giudizio di "piena maturità" (negato invece agli altri) ed aggettivazioni generalmente attestate sul livello di "ottimo";

h) è parimenti documentato che, in contrasto con l'invito rivolto da Preside alla Facoltà "ad esprimersi sulle domande presentate", quella del ricorrente prof. Triggiani è stata del tutto ignorata e il suo curriculum e il giudizio reso nei suoi confronti dalla Commissione di concorso non hanno formato oggetto ne di valutazione ne di discussione da parte dell'organo collegiale. La Facoltà ha in effetti operato come se i candidati fossero solo tre, ed lia considerato il quarto tamquam non esset.

Nei propri scritti difensivi l'Università degli studi ha peraltro ritenuto di poter dare una giustificazione ragionevole a tale modus procedendi.

Ha sostenuto infatti che il silenzio della Facoltà sul ricorrente Triggiani e dipeso dal fatto che essa aveva deciso di prendere in esame le quattro domande di assegnazione dei tre posti seguendo l'ordine alfabetico dei rispettivi presentatori e di sospendere le votazioni - secondo il criterio suggerito dal Preside - non appena sulle tre domande per prime esaminate fosse stata raggiunta la maggioranza assoluta dei consensi.

Di conseguenza, siccome il prof. Triggiani occupava nel suddetto ordine alfabetico solo il quarto ed ultimo posto, la sua posizione non aveva formato oggetto di valutazione e di votazione per il solo fatto che la Facoltà aveva già esaminato con esito favorevole le prime tre domande e deciso di assegnare ai relativi presentatori i tre posti disponibili.

Trattasi di giustificazione quanto meno sconcertante.

In un procedimento comparativo, inteso ad individuare fra i diversi candidati quelli più idonei ad occupare i posti disponibili, il vizio di fondo non è di aver proceduto alla votazione seguendo l'ordine alfabetico degli istanti - che e criterio del tutto ragionevole - ma di aver ritenuto concluso detto procedimento non appena che sui primi tre esaminati fosse stato espresso, a maggioranza assoluta, un giudizio di idoneità, come se da tale circostanza derivasse un obiettivo impedimento per l'organo collegiale di esprimere sul quarto ed ultimo candidato un giudizio di ancora maggiore idoneità. Ed invero, quando una scelta è rimessa ad un organo collegiale, nel quale convergono professionalità ed esperienze notevolmente diversificate, la scelta stessa può ritenersi legittima se costituisce la risultante di una dialettica interna nella quale le opinioni dei suoi componenti siano sollecitate (vedasi l'invito del Preside "ad esprimersi sulle domande presentate") e messe a raffronto, fino ad essere assorbite nel giudizio conclusivo.

Segue da ciò l'assoluta irrilevanza del fatto che nei confronti dei primi tre esaminati fosse già stato reso, a maggioranza assoluta, il giudizio di idoneità a coprire i posti vacanti, restando da verificare il livello di idoneità che sarebbe stato riconosciuto al ricorrente ove anche la sua posizione avesse formato oggetto di valutazione e votazione;

c) anche riconoscendo adeguato rilievo alle esigenze di continuità nell'attività di ricerca in atto nel settore scientifico-disciplinare POSA (chirurgia generale), deve darsi atto che non è stata offerta ai componenti del Consiglio di Facoltà - di diversa competenza professionale - alcuna specifica indicazione in ordine ad essa e alle pregresse esperienze scientifiche dei quattro candidati. Di conseguenza, anche sotto questo profilo, risulta ingiustificata e, comunque, immotivata, la scelta che ha avuto l'effetto di penalizzare proprio il vincitore di concorso nei cui confronti la Commissione giudi-catrice aveva espresso il giudizio più lusinghiero (di "piena maturità") e sul quale sarebbe stato logico attendersi che una Facoltà - interessata a mantenere alto il livello del proprio corpo docente - avrebbe fatto convergere il proprio voto;

d) l'esame della documentazione in atti evidenzia ulteriori gravissime irregolarità nel modo in cui è stata condotta l'intera operazione.

Nonostante che il criterio fissato per l'esame delle domande fosse quello dell'ordine alfabetico dei rispettivi presentatori, il Preside ha ritenuto di poter esordire riferendo "integralmente il contenuto delle note relative all'attività scientifica del prof. Vincenzo Pollinzi" - solo terzo nell'ordine alfabetico - "ed alle necessità didattiche e scientifiche della Facoltà", così come a lui segnalate da taluni docenti della stessa Facoltà.

Trattasi di iniziativa quanto meno imprudente, in quanto suscettibile di essere interpretata come segnale all'assemblea del candidato sul quale avrebbero dovuto convergere i voti, e in ogni caso illegittima perché assunta in palese violazione dei doveri di imparzialità che incombono sul soggetto al quale spetta vigilare sul corretto andamento dei lavori di un organo collegiale affidato alla sua presidenza.

Una corretta interpretazione di tale ruolo avrebbe dovuto indurre il Preside a rinviare immediatamente ai mittenti le note di segnalazione pervenutegli in favore del candidato Pollinzi, in quanto idonee ad influenzare l'andamento dei lavori condizionando, prima che fosse aperto il dibattito, il libero convincimento dei votanti tenuti ad assumere elementi di conoscenza e di giudizio solo dalla documentazione ufficiale già messa a loro disposizione e non dalle lettere di... sollecitazione indirizzate al Preside, tanto più che le stesse erano sottoscritte da componenti il Consiglio di Facoltà presenti alla seduta, che solo in quella sede erano legittimati ad esternare le proprie preferenze.

L'esame delle segnalazioni offre una ulteriore conferma dell'abuso commesso.

La prima è del Direttore del Dipartimento di medicina interna e del lavoro, cioè del responsabile di un raggruppamento di discipline (ematologia, genetica medica, medicina del lavoro, medicina interna e reumatologia), di cui sfuggono gli stretti collegamenti con la chirurgia generale. Alla vigilia della seduta del Consiglio di Facoltà, di cui è membro di diritto, egli avverte il bisogno di indirizzare al Preside una nota nella quale egli comunica di aver "avuto modo di esaminare allentamento il curruculum didattico e scientifico del collega prof. Vincenzo Pollinzi" - ma non anche degli altri candidali - "trovandolo estremamente interessante per la larga esperienza clinica e didattica acquisita e per l'originalità dei copiosi contributi scientifici", e conclude nel senso di "ritenere che anche i settori della ricerca affrontati dal prof. Pollinzi siano pienamente attinenti alle linee di ricerca del gruppo chirurgico barese" (di cui implicitamente assume essere profondo conoscitore) e che quindi "ha pieno titolo a ricoprire un posto di ruolo di professore di prima fascia nel settore chirurgico della nota Facoltà".

La seconda nota proviene dal Dipartimento di clinica medica, immunologica e malattie infettive ed e firmata da tre docenti, anche essi preoccupati di manifestare anticipatamente al Preside la loro intenzione di "supportare la chiamata per la ricopertura di un posto di prima fascia in chirurgia generale del prof. Vincenzo Pollinzi... tenuto anche conto della possibilità di solida e produttiva cooperazione scientifica che la venuta del professore in parola può aprire con il nostro Dipartimento ed altre Unità operative della Facoltà", delle cui esigenze sul piano della ricerca sono evidentemente a conoscenza.

L'ultima nota è dell'istituto di chirurgia generale, ed è firmata dal suo direttore e da altri due docenti. In essa si da innanzi tutto atto che l'attività didattico scientifica dei candidati Ferrarese e Nacchiero - "già membri di questa Facoltà" - è stata svolta "per lunghissimi anni con piena soddisfazione e la loro attività di ricerca è svolta in campi di tulio rilievo, che sicuramente potranno avere nel futuro importanti sviluppi".

Per quanto riguarda gli altri due candidali (Pollinzi e Triggiani) si formula, in apodittico ed immotivato contrasto con le conclusioni della Commissione di concorso, un giudizio di sostanziale equivalenza dei rispettivi curricula professionali, ma al tempo stesso si afferma che "l'attività scientifica del prof. Pollinzi è più in linea con gli indirizzi delle ricerche dei gruppi chirurgici di questa Facoltà", laddove quella del prof. Triggiani, pur essendo di grande interesse, "è meno coinvolgibile nella produzione scientifica dei vari Istituti e Dipartimenti della nostra Facoltà" (e, quindi, non solo del settore scientifico-disciplinare F08A chirurgia generale).

Trattasi di motivazione sulla cui genericità non è neppure il caso di indugiare.

5. Il ricorso deve pertanto essere accolto e, per l'effetto, devono essere annullati tutti gli atti della procedura impugnata.

Al tempo stesso si assegna al Preside della Facoltà di medicina e chirurgia il termine di dieci giorni, dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione per la riconvocazione del Consiglio al fine di procedere alla rinnovazione del procedimento secondo i criteri innanzi indicati.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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