TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 8 agosto 2000 n. 3475
- Pres. ed Est. FERRARI - F. (Avv. Pedarra) c. Ministero del Tesoro (Avv.ra Stato)Pubblico impiego - Retribuzione individuale di anzianità - Maggiorazione ex art. 9 comma 4 D.P.R. n. 44 del 1990 – Servizio svolto presso una diversa Amministrazione pubblica – Cumulabilità – Condizioni.
Una corretta lettura dell’art. 9, comma 4, del D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 induce a ritenere che, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, il servizio svolto presso una diversa Amministrazione pubblica può considerarsi cumulabile con quello prestato successivamente presso un ufficio ministeriale purché fra i due servizi sussista il presupposto indefettibile della parità di contenuto professionale.
DIRITTO
1. - Deve essere innanzi tutto corretta l'affermazione con la quale l'Amministrazione resistente, nella memoria depositata in data 7 luglio 2000, ha concluso l'esposizione delle ragioni che, a suo avviso, condurrebbero al rigetto del ricorso e cioè che, anche se si dovesse aderire ai principi da ultimo enunciati nella materia de qua dal Consiglio di Stato (Sez. IV, nn. 1856 del 1999 e 446 del 2000), il ricorrente non si troverebbe comunque nelle condizioni per fruire della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, giacché alla data del 31 dicembre 1992 egli non aveva ancora maturato l'anzianità minima a tal fine richiesta.
Trattasi infatti di affermazione inesatta, atteso che il decennio di servizio effettivo era stato maturato dal ricorrente, sia pure alle dipendenze di altra Amministrazione (l'Ente Ferrovie dello Stato), in data 1° febbraio 1990.
2. - Le ragioni che - indipendentemente dalle prospettazioni delle parti in causa, ininfluenti al fine del decidere trattandosi di controversia che investe la materia dei diritti soggettivi - inducono al rigetto del ricorso vanno ricercate in altra direzione, e cioè nella mancanza del requisito dell'esperienza professionale nel settore di competenza (quello di assistente amministrativo nei ruoli del Ministero del tesoro) o in settori di identico contenuto professionale, che l'art. 9, co. 4 e 5, D.P.R. 17 gennaio 1990 n. 44 richiede come condizione essenziale per fruire di detta maggiorazione, esperienza che il ricorrente ha potuto maturare nelle mansioni svolte alle dipendenze dell'Amministrazione del tesoro solo dal 15 novembre 1993, atteso che fino al giorno precedente era alle dipendenze dell'Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di conduttore e con mansioni assolutamente non riconducibili a quelle (di dattilografo) assegnategli in conseguenza del passaggio, dalla suddetta data e per effetto di un procedimento di mobilità volontaria, nei ruoli del resistente Ministero.
Il cit. art. 9 non riconnette, infatti, il diritto per il personale del comparto Ministeri alla suddetta maggiorazione ad un automatismo, id est ad una raggiunta anzianità di servizio, ma all'esperienza professionale acquisita dal singolo dipendente in un determinato arco temporale, cioè ad un requisito che innanzi tutto andrebbe verificato caso per caso ed al quale, comunque, viene assegnato rilievo in quanto ritenuto espressivo della più elevata capacità, da parte del dipendente stesso, di svolgere le mansioni a lui affidate.
Dalla circostanza che - secondo quanto questa Sezione ha avuto modo di rilevare dai numerosi casi finora sottoposti al suo esame - tale verifica, di fatto, non è mai stata concretamente effettuata e si è verificata la consueta erogazione "a pioggia" del beneficio sulla base dell'implicito, ma erroneo presupposto che comunque anzianità di servizio ed acquisita esperienza professionale sono fatti indissolubilmente legati fra di loro, nel senso che alla prima segue necessariamente la seconda, non può farsi discendere - se non con un palese salto logico - che è sufficiente per avere titolo al beneficio l'acquisizione di una qualsiasi esperienza professionale, anche se completamente estranea alle mansioni svolte dal dipendente nel momento in cui matura il requisito temporale.
Il caso di specie è emblematico dell'illogicità alla quale condurrebbe tale conclusione: ed invero, atteso che non è contestabile - essendo sufficiente a tal fine il mero raffronto fra il co. 1 ed i co. 4 e 5 del cit. art. 9 - che non si discute di un incremento stipendiale collegato in via automatica ad una raggiunta anzianità di servizio, ma di un beneficio economico che trova il proprio titolo giustificativo nella ravvisata opportunità di gratificare il dipendente che dimostri di avere acquisito in un determinato arco temporale "esperienza professionale", è difficile comprendere, anche alla luce del comune buon senso, quale contributo al miglioramento del servizio è in grado di offrire l'esperienza acquisita nella conduzione di convogli ferroviari da un dipendente che solo da un mese e mezzo, in conseguenza di un procedimento di mobilità volontaria, è stato addetto alle funzioni amministrative di dattilografo presso una Direzione provinciale del tesoro.
Una corretta lettura del cit. art.9 induce a ritenere che, ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, il servizio svolto presso una diversa Amministrazione pubblica può considerarsi cumulabile con quello prestato successivamente presso un ufficio ministeriale purché fra i due servizi sussista il presupposto indefettibile della parità di contenuto professionale.
Segue da ciò che, ad avviso del Collegio, il problema è mal posto allorché, al fine del decidere, si pone l'accento sul fatto che il passaggio da una ad altra Amministrazione statale lascia intatta la sostanziale continuità ed unitarietà del rapporto (Cons. Stato, IV Sez., 16 marzo 1998 n. 441, e, con formulazione sostanzialmente ripetitiva, T.A.R. Palermo, I Sez., 14 dicembre 1998 n. 2804; T.A:R. Bologna, I Sez., 18 marzo 1999 n. 100 e T.A.R. Liguria, I Sez.-, 2 aprile 1999 n. 177) ovvero si afferma che - in applicazione dell'art.5 co.2 D.P.C.M. 5 agosto 1988 n. 325 e del D.P.C.M. 16 settembre 1994 n. 716 - il dipendente trasferito per mobilità volontaria ha titolo al riconoscimento dell'anzianità pregressa, maturata presso l'Amministrazione di provenienza, non solo ai fini pensionistici, ma anche di collocazione nei ruoli della nuova P.A. (T.A.R. Palermo, II Sez., 18 marzo 1999 n. 539), e da queste due proposizioni - ex se indubbiamente condivisibili - si fa discendere a guisa di corollario obbligato che la pregressa anzianità acquisita presso comparti diversi da quello ministeriale è sempre computabile ai fini dell'attribuzione della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità, con il solo limite del divieto di duplicazione (T.A.R. Milano, II Sez., 2 novembre 1998 n. 2486; T.A.R. Palermo, I Sez., 14 dicembre 1998 n. 2804; T.A.R. Lazio, II Sez., 16 dicembre 1998 n. 2144; T.A.R. Friuli Venezia Giulia 16 febbraio 1999 n. 68; T.A.R. Bologna, I Sez., 18 marzo 1999 n. 100; T.A.R. Liguria, I Sez., 2 aprile 1999 n. 177 e 14 giugno 1999 n. 240; T.A.R. Lazio, II Sez., 9 giugno 1999 n. 1467; T.A.R. Lazio, III Sez., 23 luglio 1999 n. 2276; T.A.R. Sardegna 30 luglio 1999 n. 153; T.A.R. Veneto, II Sez., 31 agosto 1999 n. 1418; T.A.R. Lazio, II Sez., 1 ottobre 1999 n. 1800; T.A.R. Lazio, III Sez., 14 febbraio 2000 n. 978).
Nel sistema che emerge dal cit. art. 9 D.P.R. n. 44 del 1990 il limite fondamentale è costituito, innanzi tutto, dalla pertinenza dell'esperienza professionale, anche se acquisita presso altri comparti di contrattazione collettiva, rispetto alle mansioni svolte nell'Amministrazione ministeriale di attuale appartenenza, cioè dalla utilità che da detta esperienza è in grado di ricavare la qualità del servizio.
3. - Il ricorso deve pertanto essere respinto, ma sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione fra le parti in causa delle spese e degli onorari del giudizio.