TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 25 gennaio 2001 n. 229 - Pres. ed Est. Ferrari - Ursini (Avv. Paleri) c. Ministero difesa (Avv.ra Stato).
Militare e militarizzato – Servizio di leva – Dispensa – Ex art. 7, comma 3°, lett. a) D.L.vo n. 504/1997 – Nozione di produttore di reddito – Lavoratori stagionali – Vi rientrano – Circostanza che il lavoratore, all’atto della chiamata, sia disoccupato – Irrilevanza.
Ai fini della dispensa dal servizio militare di leva prevista dall'art. 7, comma 3°, lett. a) D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 (secondo cui ha diritto alla dispensa il cittadino appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza) deve considerarsi produttore di reddito non solo il lavoratore occupato stabilmente ma anche quello stagionale, che dimostri di aver percepito un reddito da lavoro nel corso dell’anno nel quale ha presentato l'istanza di dispensa e di aver quindi contribuito in misura determinante al sostentamento del nucleo familiare di appartenenza, risultando ininfluente che al momento in cui l’istanza viene esaminata egli risulti temporaneamente disoccupato in ragione del carattere stagionale dell'attività alla quale egli è addetto.
per l'annullamento
a) del decreto del Direttore generale del Ministero della difesa 16 novembre 2000, recante diniego di dispensa dal servizio di leva; b) ove occorra, del D.M. 22 dicembre 1998; e) della cartolina di chiamata alla leva 23 dicembre 2000 n. 1894; d) di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto dal ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il Pres. Gennaro Ferrari; uditi i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale.
Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Tribunale, chiamato a pronunciare sulla domanda incidentale di sospensione del provvedimenti impugnati, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con motivazione abbreviata, dandone comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa.
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I.- Con atto (n.37/2001) notificato in data 5 gennaio 2001 il signor Giuseppe Orsini ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso i provvedimenti in epigrafe indicati e, premessa una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ne ha chiesto lo annullamento, deducendo contro di essi censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 79 co.39 lett. a) D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504, del D.M. 22 dicembre 1998 e degli artt. 3 e 52 Cost., nonché di eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento e ingiustizia manifesta.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della difesa.
2.- Considerato che, ai sensi dell'art. 7, co. 3, lett. a) D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 ha diritto alla dispensa dal servizio militare di leva il cittadino appartenente a famiglia che con la partenza alle armi dell'arruolato, produttore di reddito, verrebbe a perdere i necessari mezzi di sussistenza;
Rilevato che il D.M. 22 dicembre 1998 - per un nucleo familiare composto, come nel caso in esame, da tre persone (escluso l'arruolato) e vivente nella città di Bari in abitazione d'affitto - ha individuato i "necessari mezzi di sussistenza" in un reddito mensile non superiore a £ 2.140.000;
Rilevato che nel caso in esame il reddito familiare complessivo, con esclusione di quello dell'arruolato, é costituito dalla sola pensione percepita dalla madre vedova, d'importo pari e £ 5.565.703 annue e, quindi, ben al di sotto della soglia della povertà;
Ritenuto che, ai fini della dispensa dal servizio militare di leva, deve considerarsi produttore di reddito non solo il lavoratore occupato stabilmente ma anche quello stagionale, che dimostri di aver percepito un reddito da lavoro nel corso dell’anno nel quale ha presentato l'istanza di dispensa e di aver quindi contribuito in misura determinante al sostentamento del nucleo familiare di appartenenza, risultando ininfluente che al momento in cui l’istanza viene esaminata egli risulti temporaneamente disoccupato in ragione del carattere stagionale dell'attività alla quale egli é addetto;
Considerato pertanto che nel caso in esame il provvedimento impugnato - disponendo la partenza alle armi del ricorrente- ha l'effetto di ridurre il nucleo familiare di appartenenza (composto dalla madre vedova e da due fratelli di età inferiore ai 14 anni) in uno stato di assoluta indigenza, e risulta quindi adottato in palese violazione delle norme che regolano la materia;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, accoglie il ricorso proposto, come in epigrafe, dal signor Giuseppe Ursini e, per l'effetto, annulla il diniego di dispensa e la cartolina precetto.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in lire 3.000.000 (tre milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallo stesso Ministero della difesa nel termine di giorni 3 (tre) dalla sua notificazione o comunicazione in via amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001, dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l'intervento dei signori:
Gennaro Ferrari pres. ed est
Amedeo Urbano consigliere
Leonardo Spagnoletti consigliere.
Depositata il 25 gennaio 2001.