TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 25 gennaio 2001 n. 230 - Pres. ed Est. Ferrari - Milo (Avv. Depalo) c. Ministero difesa (Avv.ra Stato).
Militare e militarizzato – Servizio di leva – Dispensa – Ex art. 7, comma 3°, lett. a) D.L.vo n. 504/1997 - Amministratore unico di società di capitali - Diniego – Motivazione – Che fa mero riferimento alla possibilità di sostituire l’amministratore della società – Illegittimità.
Ai sensi dell'art. 7, comma 3°, lett. b) D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504 (secondo cui ha titolo alla dispensa dal servizio militare di leva l'arruolato che sia responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa costituita da almeno due anni ed avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile, a condizione che con la partenza dell'arruolato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda e risulti compromessa l'attività da essa svolta), deve ritenersi illegittimo il diniego di dispensa che non contesta il possesso da parte del richiedente dei requisiti per fruire della dispensa, ma si limita a rilevare che a norma dell'art. 18 dello statuto societario la società può essere gestita, in sua assenza, da altro amministratore unico.
Tale motivazione è palesemente irragionevole, atteso che essa sembra sottintendere la possibilità per una società di notevoli dimensioni di reperire sul mercato del lavoro nei tempi e con le modalità in uso per l'assunzione di un bracciante agricolo o di un manovale dell'edilizia - un tecnico esperto nella conduzione di un'azienda altamente specializzata e disposto ad assumere l'incarico per la sola durata del servizio militare dell'arruolato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con atto (n.4/2001) notificato in data 2 gennaio 2001 il signor Peppino Milo, amministratore unico della s.r.l. GR.A.M.M. - Gruppo alimentare mediterraneo Milo, ha proposto ricorso a questo Tribunale avverso i provvedimenti in epigrafe indicati e, premessa una breve ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla controversia e sottolineato il ruolo che egli svolge nella conduzione dell'azienda alimentare anche per effetto della conoscenza di lingue straniere e della esperienza acquisita a seguito dei rapporti intrattenuti con le multinazionali americane ed europee operanti nel medesimo settore, ne ha chiesto l'annullamento, deducendo contro di essi censure di nullità ed inesistenza giuridica degli atti impugnati, in quanto carenti di sottoscrizione, violazione di legge ed eccesso di potere per contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti e difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero della difesa.
2.- Considerato che, ai sensi dell'art. 79 co-3, lett. b) D.L.vo 30 dicembre 1997 n. 504, ha titolo alla dispensa dal servizio militare di leva l'arruolato che sia responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa costituita da almeno due anni ed avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile, a condizione che con la partenza dell'arruolato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalità tecnico-amministrativa dell'azienda e risulti compromessa l'attività da essa svolta;
Rilevato che nel caso in esame l'impugnato provvedimento di diniego non contesta il possesso da parte del ricorrente dei requisiti per fruire della dispensa, ma si limita a rilevare che a norma dell'art. 18 dello statuto societario la società può essere gestita, in sua assenza. da altro amministratore unico;
Considerata la palese irragionevolezza della motivazione addotta a supporto del diniego, la quale sembra sottintendere la possibilità per una società di notevoli dimensioni di reperire sul mercato del lavoro nei tempi e con le modalità in uso per l'assunzione di un bracciante agricolo o di un manovale dell'edilizia - un tecnico esperto nella conduzione di un'azienda altamente specializzata e disposto ad assumere l'incarico per la sola durata del servizio militare dell'arruolato;
Rilevato altresì che non è pertinente il richiamo. contenuto nell'impugnato provvedimento di diniego, alla norma statutaria che prevede che l'amministratore unico, ancorché nominato a tempo indeterminato (come nel caso in esame), può essere revocato dall'assemblea dei soci in qualsiasi momento, atteso che tale astratta possibilità - oggetto di una e espressa disposizione di legge in materia societaria (art.2383, co.3, Cod.civ., richiamato per la s.r.l. dall'art. 2487, co. 2 dello stesso Cod-civ.) - non ha nulla a che vedere con la concreta situazione di fatto che il ricorrente aveva rappresentato e documentato nella sua istanza di dispensa e che l'Amministrazione della difesa aveva l'obbligo di verificare e valutare in tutte le sue implicazioni, avendo presente la ratio sottesa al cit. art. 7, co.3, lett. b) D.L.vo n. 504 del 1997;
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell'Amministrazione della difesa al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I accoglie il ricorso proposto, cone in epigrafe, dal signor Peppino Milo e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessive £ 2.000.000 (due milioni).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Amministrazione della difesa nel termine di giorni tre (3) dalla data della sua notificazione o comunicazione in via amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001, dal T.A.R. per la Puglia - Sede di Bari, Sez. I, con l'intervento dei signori:
Gennaro Ferrari est. Presidente
Amedeo Urbano Consigliere
Leonardo Spagnoletti Consigliere.
Depositata il 25 gennaio 2001.