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n. 1-2001 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 10 gennaio 2001 n. 90Pres. Ferrari, Est. De Felice - Risola (Avv. Varricchio) c. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (n.c.).

Atto amministrativo – Diritto di accesso – Ricorso ex art. 25 L. n. 241/1990 – Proposto con atto notificato prima che sia decorso il termine di 30 giorni – Inammissibilità.

E’ da dichiararsi inammissibile per carenza del presupposto positivo il ricorso proposto per tutelare il diritto di accesso, nel caso in cui, allorché esso sia stato notificato, non siano ancora decorsi i trenta giorni previsti dall’art.25 comma quarto della L. 241/1990.

 

 

F A T T O

Il ricorrente premette di essere stato alle dipendenze del Consorzio Agrario Interprovinciale di Bari e Brindisi, posto in L.C.A. con decreto ministeriale del 12.9.1991.

Avendo presentato in data 14.1.2000 all’INPS domanda tesa ad ottenere la liquidazione del T.F.R., allegando la dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale in cui si legge che l’importo da liquidargli è di lire 43.006.060, egli ha ottenuto risposta con nota del 30.6.2000 con la quale è stato informato che la liquidazione è di lire 19.609.910.

Il ricorrente ha pertanto richiesto la indicazione delle ragioni di tale determinazione; a tale richiesta il Dirigente del Reparto Prestazioni dell’Inps ha motivato l’operato dell’ente citando la nota interna n.72 del 25.2.1999 della Direzione Centrale Prestazioni, e comunicando che era possibile prendere visione di tali ultimi documenti in un giorno a scelta, presso l’Ufficio TFR durante l’orario di sportello.

Il ricorrente si è recato in data 14.9.2000 presso l’ufficio competente e l’impiegata addetta gli ha sottoposto alcuni documenti; dato che tali atti risultavano incompleti e il contenuto di non agevole comprensione, egli chiedeva che gli venisse rilasciata copia, in particolare della nota n.72 del 25.2.1999.

Dinanzi al reiterato diniego delle impiegate addette, il ricorrente ha riportato il tutto nella nota del 14.9.2000 notificata al Dirigente del Reparto Prestazioni e, per conoscenza al Direttore Generale e alle due impiegate, ribadendo di volersi vedere riconosciuto il suo diritto a ottenere copia dei documenti inerenti il procedimento di suo interesse, e informando che, decorsi 20 giorni senza riscontro, avrebbe proposto ricorso al TAR.

Il ricorrente chiede pertanto di dichiararsi e riconoscere il suo diritto a ottenere visione e copia dei documenti amministrativi relativi al procedimento di suo interesse, che hanno portato l’INPS di Bari a liquidargli solo una parte delle somme a lui spettanti, nonché di disporre a carico dell’amministrazione competente l’immediato rilascio di copia dei provvedimenti richiesti.

D I R I T T O

Il ricorrente, con istanza presentata in data 15.9.2000, ha richiesto all’INPS i documenti relativi alla pratica di TFR che lo riguardavano, con riserva di proporre ricorso al Tar entro il giorno 20.9.2000, in caso non gli fosse riconosciuto il diritto di avere copia dei documenti indicati; l’azione giurisdizionale è stata proposta con ricorso notificato in data 13.10.2000.

Non sono decorsi pertanto i termini previsti a mente dell’art.25, comma quarto della L.241/1990, secondo il quale, trascorsi inutilmente trenta giorni

dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

Il ricorso è pertanto da dichiarare inammissibile.

E’ da dichiararsi inammissibile per carenza del presupposto positivo il ricorso proposto per esercitare il diritto di accesso, nel caso che non siano decorsi ancora i trenta giorni previsti dall’art.25 comma quarto della L.241/1990, al momento della proposizione del ricorso.

Qualora non siano decorsi ancora inutilmente i trenta giorni, è da considerarsi assente il provvedimento da impugnare, essendo il ricorso ammissibile e proponibile soltanto avverso le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi (di silenzio-rigetto) di cui al comma quarto (comma quinto dell’art.25 L.241/1990).

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20.12.2000, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Gennaro Ferrari Presidente

Dott. Doris Durante Componente

Dott. Sergio De Felice Componente,est.

Depositata il 10.01.2001.

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