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n. 1-2001 - © copyright.

TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I – Sentenza 10 gennaio 2001 n. 94Pres. Ferrari, Est. De Felice - Casini (Avv. Russi) c. Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (n.c.), Università degli Studi di Bari (Avv.ra Stato) e ONAOSI, Opera Nazionale Assistenza Orfani Italiani (Avv.ti D’Alonzo e Bagianti).

Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Controversie riguardanti la previdenza ed assistenza – Rientrano nella giurisdizione dell’AGO – Controversie relative alla dovutezza ed al versamento di contributi previdenziali – Vi rientrano.

Sono attribuite al giudice ordinario, e quindi al giudice del lavoro e della previdenza e assistenza, ex art. 442 c.p.c., tutte le controversie previdenziali e assistenziali del pubblico dipendente, comprese quelle relative ai contributi previdenziali; controversie previdenziali, a tal fine, sono da intendersi non soltanto quelle relative alle prestazioni previdenziali, ma anche quelle relative alla dovutezza e al versamento dei contributi.

Deve pertanto ritenersi che non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario, una controversia che riguardi, quanto alla causa petendi, la dovutezza o meno del contributo previdenziale, e quindi la legittimità operata della trattenuta, e quanto al petitum la restituzione, in quanto non dovuto, di quanto trattenuto a titolo di contributo (1).

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(1) Cfr. Cass. Civ., n. 1987/4995, secondo cui sono assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario, e al rito differenziato delle controversie assistenziali e previdenziali, le controversie riguardanti i contributi dovuti da lavoratori autonomi o liberi professionisti, anche se dipendenti pubblici (fattispecie relativa a contributo obbligatorio forense di avvocato anche dipendente dello Stato, quale professore universitario).

 

 

F A T T O  E  D I R I T T O

1. Il ricorrente, titolare di cattedra di Chimica Farmaceutica presso la Facoltà di Farmacia della Università degli Studi di Bari, espone che a fare data dal 1990, l’Amministrazione ha ritenuto di dovere assoggettare a contribuzione obbligatoria ONAOSI nella misura del 2% degli emolumenti dallo stesso percepiti, avendo erratamente ritenuto che egli rientrasse fra i soggetti che in virtù del disposto di cui all’art.2 lett. e l.306/1991 rimangono assoggettati alla contribuzione.

L’Università degli Studi di Bari ha sottoposto il ricorrente al contributo ONAOSI, ritenendo che ne sussistessero i presupposti, e cioè che lo stesso effettivamente esercitasse l’attività professionale di farmacista.

La assoggettabilità a contributo ONAOSI è infatti subordinata ad un duplice presupposto: il possesso di una laurea in materia sanitaria e l’esercizio della libera professione.

Il ricorrente sostiene di non essere tenuto all’obbligo contributivo, in quanto, come da egli stesso comunicato alla Università con nota pervenuta il 27.1.2000, non ha svolto, dal 1.7.1990, e neppure in precedenza, alcuna attività professionale di farmacista o altra attività di carattere sanitario.

Si sono costituiti l’ONAOSI e l’Università degli Studi di Bari, che hanno insistito per il rigetto del ricorso e per la inammissibilità, evidenziando, fra l’altro, che il ricorrente ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace di Bari, opposto dagli ingiunti.

2.Il Collegio ritiene che vada affrontata in via pregiudiziale di rito la questione della giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie previdenziali nel pubblico impiego.

Al proposito deve ritenersi insussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto nella fattispecie i requisiti della domanda riguardano, quanto alla causa petendi, la dovutezza o meno del contributo previdenziale, e quindi la legittimità operata della trattenuta, e quanto al petitum la restituzione, in quanto non dovuto, di quanto trattenuto a titolo di contributo.

Sono attribuite al giudice ordinario, e quindi al giudice del lavoro e della previdenza e assistenza, ex art.442 c.p.c., tutte le controversie previdenziali e assistenziali del pubblico dipendente, comprese quelle relative ai contributi previdenziali.

Secondo la concezione tradizionale, ancora la più diffusa, il rapporto giuridico previdenziale è un rapporto complesso, di struttura trilaterale, che lega i lavoratori (assicurati) e l’istituto assicuratore da un lato, e, dall’altro, questo e i datori di lavoro (assicuranti), con rapporti elementari, aventi ad oggetto, rispettivamente, le prestazioni e i contributi previdenziali.

Ne discende come corollario che controversia previdenziale è non soltanto quella relativa alle prestazioni previdenziali, ma anche quella relativa alla dovutezza e al versamento dei contributi.

Per il principio della automaticità delle prestazioni di cui all’art.2116 c.c., il rapporto previdenziale, incluso quello contributivo, sorge ex lege.

La previdenza sociale viene finanziata, oltre che con il contributo dello Stato, mediante l’imposizione fiscale a carico di determinate categorie, più direttamente interessate. Il contributo previdenziale, pur essendo un tributo, non presenta i caratteri di alcuna delle figure dello stesso (tassa, tributo parafiscale, di miglioria, imposta). Si avvicina però all’imposta conservando, tuttavia, caratteri propri, quali l’imposizione a carico solo di alcuni soggetti e non di tutti i cittadini, e la destinazione non a fini indifferenziati dello Stato, ma a quello specifico della previdenza sociale o dell’assistenza, e quindi a favore di particolari categorie di soggetti.

I soggetti su cui gravano i contributi sono di solito i datori di lavoro, mentre in altri casi sono anche i lavoratori. Nella fattispecie, sono assoggettati a contributo lavoratori autonomi, gli esercenti la libera professione (il presunto esercente la professione di farmacista), e il prelievo avviene mediante trattenuta sulla retribuzione, in quanto il soggetto è anche pubblico impiegato (docente universitario).

La riscossione del contributo previdenziale dà luogo ad un rapporto obbligatorio, sia pure sui generis, tra il soggetto tenuto al pagamento, in presenza dei presupposti soggettivi e oggettivi dalla legge determinati, e l’ente previdenziale.

Come per le imposte tributarie, la riscossione dei contributi previdenziali può avvenire, come nella specie, attraverso il sistema della trattenuta, alla quale sono obbligate le amministrazioni pubbliche o i datori di lavoro, quando corrispondono compensi o altre somme. Quando una amministrazione, quale quella universitaria, corrisponde compensi o altre somme, essa ha il diritto, e anche l’obbligo, di decurtare il dovuto di un importo a titolo di ritenuta, e quindi il dovere di trasferire l’importo trattenuto all’ente previdenziale.

Né, per negare la natura previdenziale dell’obbligo contributivo, relativo al rapporto tra debitore e ente previdenziale, ha senso sostenere e osservare che le prestazioni effettuate dall’ONAOSI hanno, per lo più natura assistenziale e non previdenziale, e che sono diversi i soggetti destinatari delle prestazioni, rispetto ai soggetti tenuti ai contributi.

Infatti, pur trattandosi in entrambi i casi di rapporti di tipo previdenziale, una cosa è il rapporto contributivo, in cui l’ente previdenziale è il creditore, altra cosa è il rapporto relativo alla previdenziale o assistenziale (nella specie, di beneficenza pubblica, arg. ex DPR 616/1977), in cui l’ente di previdenza o assistenza è il debitore.

Una cosa è l’obbligazione del contribuente, altra cosa è il diritto del beneficiario.

Non muta la natura del rapporto contributivo, per il semplice fatto che l’ente destinatario dei contributi effettui a sua volta prestazioni di tipo assistenziale e di beneficenza.

Nel caso trattato, si discute soltanto della dovutezza del contributo da parte del ricorrente, senza involgere le prestazioni dovute dall’ONAOSI ai beneficiari.

Come nel caso di rimborso di imposta, la azione di restituzione del contributo, che si assume non dovuto, è riportabile all’art.2033 c.c.; si tratta infatti del credito che sorge, secondo un principio generale, a favore di ogni soggetto che corrisponda una somma non dovuta; il pagamento dell’indebito, secondo tale principio, genera un credito di rimborso.

Nel rapporto tributario, che si menziona per la similitudine della fattispecie, il soggetto che assume di essere stato indebitamente assoggettato a ritenuta, a titolo di tributi e imposte, deve agire dinanzi al giudice tributario, direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria, che è il vero creditore.

E allo stesso modo in cui la azione di rimborso di imposta configura un rapporto tributario, così l’azione di restituzione per trattenute indebite previdenziali configura un rapporto di tipo contributivo e previdenziale.

Nella azione di restituzione di indebito, di tributo o di contributo, la causa petendi, la ragione del domandare, è la non dovutezza, la natura indebita del contributo e della trattenuta effettuata; il petitum, ciò che si chiede con la domanda, è l’accertamento della inesistenza del debito, e quindi della esistenza dell’indebito, e la conseguente restituzione di quanto pagato e trattenuto.

Sono ritenute assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario, e al rito differenziato delle controversie assistenziali e previdenziali, le controversie riguardanti i contributi dovuti da lavoratori autonomi o liberi professionisti, anche se dipendenti pubblici (a proposito del contributo obbligatorio forense di avvocato anche dipendente dello Stato, quale professore universitario, v. Cass.1987/4995).

La giurisdizione amministrativa in materia di pubblico impiego, la quale concerne le controversie per le quali il rapporto sia in collegamento causale con la pretesa dedotta in giudizio, costituendone il momento genetico diretto e immediato, non comprende il rapporto contributivo né quello assicurativo previdenziale, che è autonomo e non inscindibilmente legato a quello d’impiego al quale accede, e che ne costituisce solo l’antecedente. Consegue che è devoluta alla giurisdizione ordinaria la domanda avente ad oggetto specifico una prestazione previdenziale o una prestazione contributiva, la quale trova nel rapporto d’impiego soltanto il suo presupposto.

La controversia promossa da un pubblico dipendente (professore universitario) per fare valere la illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione a titolo di contribuzione ONAOSI, in quanto ritenuto esercente la libera professione, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo, atteso che investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contributivo-previdenziale autonomo rispetto al rapporto d’impiego (v. Cass. civile, sez.un.7.7.1988 n.4504).

Deve pertanto declinarsi la giurisdizione del giudice amministrativo perché giurisdizionalmente competente il giudice ordinario, e deve verificarsi in quella sede se il contraddittorio vada instaurato nei confronti dell’ente pubblico o anche, oppure soltanto, nei confronti dell’ente previdenziale, e quindi quale sia il soggetto legittimato passivo (rectius, il titolare della posizione debitoria di restituzione del contributo indebito).

Le considerazioni che precedono impongono di dichiarare il difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione I, dichiara la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20.12.2000, con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Gennaro Ferrari Presidente

Dott.Doris Durante Componente

Dott. Sergio De Felice Componente,est.

Depositata il 10.01.2001.

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