TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Ordinanza 6 novembre 2002 n. 836 - Pres. Ferrari, Est. Mattei - Lega Italiana Protezione Uccelli (Avv. L. Campanale) c. Regione Puglia (Avv. E. Toma) - (accoglie la domanda di sospensione).
1. Caccia e pesca - Generalità - Disciplina legislativa in materia - Direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 art. 7 comma 4 - Legge 11 febbraio 1992, n. 152 – Rapporti - Individuazione.
2. Caccia e pesca – Competenze delle Regioni in materia - Ex art. 117 Cost. come modificato dalla L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – Competenza regionale esclusiva residuale.
3. Caccia e pesca – Legge Regione Puglia 13 agosto 1998, n. 27 come modificata da art. 38 della Legge Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 – In particolare introduzione lett. d bis del comma 1 e contrasto con l’art. 18 comma 1 lett. b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157
4. Caccia e pesca – Compatibilità di nuova disciplina regionale estensiva del periodo di caccia a particolari specie di avifauna protette con la normativa comunitaria di tutela, come integrata dalla normativa statale di recepimento – Esclusione – Illegittimità comunitaria - Disapplicazione della disposizione legislativa regionale contrastante
5. Caccia e pesca – Calendario venatorio regionale 2002/2003 – Art. 3 lett. i) – Estensione del periodo di caccia a particolari specie di avifauna protette con la normativa comunitaria di tutela, come integrata dalla normativa statale di recepimento (periodo 1-27 febbraio 2003) – Illegittimità diretta per contrasto con i principi di cui all’art. 7 comma 4 Direttiva 408/97 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, come concretizzati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 152 – Richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva in parte qua – Accoglimento.
1. La legge statale 11 febbraio 1992, n. 152, recante "Norme per la prenotazione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", recepisce e integra, fra le altre, le indicazioni di principio contenute nella direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, ed in particolare quelle di cui all’art. 7 comma 4 della disciplina comunitaria che impone agli Stati membri di evitare la caccia alle specie avifaunicole durante il periodo della riproduzione, della nidificazione e della dipendenza; in quanto disciplina di integrazione essa concorre a definire e concretizzare la portata della normativa comunitaria in materia di tutela dell’avifauna, costituendo con essa corpus unicum.
2. A seguito della riforma del titolo V della Costituzione, la materia della caccia e della pesca rientra nella sfera di competenza legislativa generale residuale esclusiva delle Regioni, ai sensi del nuovo testo dell’art. 117 comma 4 Cost. come introdotto dall’art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di cui deve ammettersene l’esercizio con disposizioni innovative anche contrastanti con la precedente legislazione statale intesa a definire i principi fondamentali della pregressa legislazione concorrente o ripartita.
3. Nella Regione Puglia, con le modifiche apportate dall’art. 38 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, all’art. 31 comma 1 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, ed in particolare con l’introduzione della lettera d bis) è stato esteso il periodo di caccia consentita alle specie di avifauna ivi indicate "…dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio", in contrasto con la disciplina di cui all’art. 18 comma 1 lett, b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che individua tali specie come cacciabili "…dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio".
4. E’ incompatibile con la disciplina di cui all’art. 7 comma 4 della direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 - che impone agli Stati membri di evitare la caccia alle specie avifaunicole durante il periodo della riproduzione, della nidificazione e della dipendenza, integrata quanto all’individuazione delle specie protette di tal genere e ai periodi di caccia consentita di cui all’art. 18 comma 1 lett, b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - una disposizione legislativa regionale (nella specie si trattava dell’art. 31 comma 1 lett. d bis della legge della Regione Puglia 13 agosto 1998, n. 27, come aggiunto dall’art. 38 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7), che, ancorché emanata nell’ambito di competenza generale residuale esclusiva, vanifichi o comunque comprometta gli scopi di protezione definiti dalla normativa comunitaria, estendendo il periodo della caccia consentita sino a ricomprendervi quelli da assoggettare a silenzio venatorio in vista dell’esigenza di consentire che le attività attinenti al ciclo biologico riproduttivo e quelle strumentali e accessorie; per conseguenza deve disapplicarsi la normativa regionale contrastante con quella comunitaria attraverso la norma interposta statale
5. E’ illegittimo in via diretta - in relazione alla disapplicazione dell’art. art. 31 comma 1 lett. d bis della legge della Regione Puglia 13 agosto 1998, n. 27, come aggiunto dall’art. 38 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7 per contrasto con l’art. 7 comma 4 della direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, integrato dall’art. 18 comma 1 lett. b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157- il calendario venatorio pugliese per la stagione di caccia 2002/2003 nella parte (art. 3 lett. i) in cui consente di cacciare specie protette oltre la data del 31 gennaio e sino al 27 febbraio 2003, onde nei suddetti limiti ne va sospesa l’efficacia esecutiva concorrendo danno grave e irreparabile in relazione agli effetti irreversibili che esso dispiega sulle attività attinenti al ciclo biologico riproduttivo e quelle strumentali e accessorie (1).
----------------------
(1) Non constano precedenti in termini.
Il calendario venatorio regionale per la stagione di caccia 2002/2003 è stato approvato con deliberazione della Giunta regionale della Puglia 3 luglio 2002, n. 864 ed è stato impugnato dalla Lega italiana per la protezione degli uccelli (L.I.P.U.) quale associazione individuata con decreto del Ministri dell’Ambiente del 20 febbraio 1987 ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Il calendario, all’art. 3 lettera i) ha individuato le specie cacciabili dal 15 settembre (2002) al 27 febbraio (2003), costituite dai seguenti esemplari di avifauna: pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, colombaccio, beccaccia, beccaccino, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, tutte ricompresse (ad esclusione della marzaiola) nell’elenco di specie cacciabili dalla terza domenica di settembre all’ultimo giorno di febbraio dall’art. 31 comma 1 lettera d bis) della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27, come aggiunto dall’art. 38 della legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7.
Le stesse specie (oltre ad altre), ricomprese nell’allegato II alla direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, sono invece cacciabili secondo l’art. 18 comma 1 lett. b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ("Norme per la prenotazione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") sono nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio.
Il giudice amministrativo pugliese, premesso che: "la legge 1 febbraio 1992 n. 157, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 409/79 stabilisce, in sua attuazione ed integrazione, all’art. 18, comma 2 il termine iniziale (1° settembre) e finale (31 gennaio) entro il quale è consentito l’esercizio dell’attività venatoria" ha ritenuto che: "l’estensione del termine finale ( 27 febbraio 2003) per l’esercizio dell’attività venatoria si pone in contrasto con i principi contenuti nella succitata direttiva comunitaria e nella legge statale di recepimento ( legge n. 157/1992, art. 18, comma 2)".
In sostanza, il T.A.R. Puglia ha inteso richiamare i principi della normativa comunitaria enunciati dall’art. 7 comma 4 della direttiva 408/79 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, che impegnano gli stati membri ad evitare la caccia "…durante il periodo della nidificazione…(e delle) varie fasi della riproduzione e della dipendenza"; ha ritenuto che l’obiettivo di tutela sia stato perseguito dal legislatore nazionale attraverso la limitazione del periodo di caccia, per le specie avifaunicole in considerazione, al 31 gennaio di ciascun anno; e, sul rilievo del contrasto della disposizione legislativa regionale con la normativa comunitaria per il medio della disposizione statale di cui all’art. 18 comma 1 lett. b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, quale norma interposta, ha disapplicato la disposizione legislativa regionale, sull’implicito presupposto della sua legittimità costituzionale in quanto afferente a materia di competenza generale residuale esclusiva regionale ai sensi del "nuovo" art. 117 Cost. e della sua illegittimità comunitaria.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA PUGLIA
BARI
PRIMA SEZIONE
Registro Generale: 1573/2002
nelle persone dei Signori:
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 06 Novembre 2002
Visto il ricorso 1573/2002 proposto da:
ASSOCIAZIONE LIPU (LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI)
rappresentato e difeso da:
CAMPANALE AVV.LUIGI
con domicilio eletto in BARI
VIA STR%BARONE, 12
presso
CAMPANALE AVV.LUIGI
contro
REGIONE PUGLIA
e nei confronti di
FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA
per l'annullamento, previa sospensiva,
della DGR, n.864 del 3 luglio 2002, pubblicata sul BURP n.89 del 15.7.2002, con il quale è stato approvato il calendario venatorio regionale per la stagione 2002/2003.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Ref. FABIO MATTEI e uditi altresì l’Avv. Luigi Campanale per la ricorrente e l’Avv. Loredana Papa in sostituzione dell’Avv. Emilio Toma per la regione Puglia
Considerato che la legge 1 febbraio 1992 n. 157, che ha recepito la direttiva comunitaria n. 409/79 stabilisce, in sua attuazione ed integrazione, all’art. 18, comma 2 il termine iniziale (1° settembre) e finale (31 gennaio) entro il quale è consentito l’esercizio dell’attività venatoria.
Considerato che l’art. 38 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (pubblicata su B.U.R.P. n. 61 del 21.5.2002) a modifica dell’art. 31, comma 1 della legge regionale 13.8.1998, n. 27, prevede di estendere il termine finale per l’esercizio dell’attività venatoria fino all’ultimo giorno del mese di febbraio per le specie ivi espressamente indicate.
Considerato che la deliberazione della Giunta regionale n. 864 del 3 luglio 2002 di approvazione del calendario venatorio regionale 2002/2003, in attuazione della richiamata disposizione di cui all’art. 38 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7, ha previsto all’art. 3 "Specie cacciabili", lett. i) l’esercizio dell’attività venatoria dal 15 settembre al 27 febbraio.
Considerato che l’estensione del termine finale (27 febbraio 2003) per l’esercizio dell’attività venatoria si pone in contrasto con i principi contenuti nella succitata direttiva comunitaria e nella legge statale di recepimento ( legge n. 157/1992, art. 18, comma 2).
Considerato che, da una prima delibazione propria della fase cautelare, le censure dedotte appaiono suscettibili di positiva definizione limitatamente alla proroga del termine finale dell’esercizio dell’attività venatoria (27 febbraio 2003) stabilito in contrasto con quello di cui all’art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992.
Ritenuto pertanto di dover sospendere l’esecuzione della deliberazione della Giunta regionale impugnata limitatamente al termine di esercizio dell’attività venatoria decorrente dal 1° febbraio all’ultimo giorno di tale mese di cui all’art. 3, lett. i).
Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti richesti dall’art.21, ultimo comma, della Legge 1971, n.1034, come sostituito dall’art.3 della Legge 205/2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. Prima,
accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione nei limiti di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Bari, 6 novembre 2002
Presidente
Estensore