TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 6 dicembre 2000 n. 4621 – Pres. Perrelli, Est. Spagnoletti - Comune di Spinazzola (Avv. Rodio) c. Regione Puglia e Comitato Regionale di Controllo sugli atti degli Enti Locali – Sezione decentrata di Bari (n.c.).
Atto amministrativo – Atto di controllo – Annullamento dell’atto presupposto non sottoposto in precedenza a controllo – Possibilità - Annullamento di atto presupposto per vizi riferibili ad atti successivi – Impossibilità.
Contratti della P.A. – Licitazione privata – Procedura accelerata – Comunicazione degli inviti a presentare l’offerta – Mediante lettera raccomandata – Illegittimità.
Se è consentito, in sede di controllo di atto successivo della medesima serie procedimentale l’annullamento per vizi di atto presupposto non sottoposto in precedenza a controllo, quantomeno ai fini del riscontro di legittimità dei presupposti dell’atto consequenziale (1) non può, all’opposto, ammettersi l’annullamento di atto presupposto per vizi riferibili ad atti successivi, posto che i vizi dell’atto successivo non possono ovviamente "comunicarsi" a quelli dell’atto presupposto.
Ai sensi dell’art. 20 comma terzo della direttiva CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992, (il quale, nel caso di licitazione privata con procedura accelerata pone a carico delle Amministrazioni appaltanti un dovere funzionale inerente alla comunicazione dell’invito alla gara attraverso "i canali più rapidi possibili" e dell’art. 10 comma undicesimo del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (il quale ribadisce che "…gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili"), l’Amministrazione deve darsi carico di prescegliere tra i vari mezzi di comunicazione quello che in concreto risulti più idoneo allo scopo, utilizzando canali di particolare celerità (es. postacelere, telefax, e-mail, etc.) che diano garanzia di tempestiva e comprovata ricezione da parte delle imprese invitate. E’ pertanto illegittima la spedizione di lettera di invito a mezzo di raccomandata, anziché mediante postacelere o con mezzi di trasmissione "…che consentano la ricezione dell’invito in tempo reale" (1).
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(1) Cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2, 23.5.1998, n. 479.
(2) Cons. Stato, Sez. IV, 20.10.2000, n. 5622.
per l’annullamento
della decisione negativa di controllo n. 11352/10184 del 23.12.1994, notificata il 4.1.1995, recante annullamento delle deliberazioni del Consiglio comunale di Spinazzola n. 80 del 27.10.1994 e n. 91 del 29.11.1994; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente ed in particolare della decisione di controllo n. 10184 del 17.11.1994 recante richiesta di chiarimenti
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste la memoria prodotta dall’Amministrazione comunale ricorrente a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del 26 ottobre 2000, il dott. Leonardo Spagnoletti e udito il prof. avv. Raffaele Guido Rodio per l’Amministrazione comunale ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso notificato, con abbreviazione dei termini, il 7-9.1.1995 e depositato in Segreteria l’11.1.1995, il Comune di Spinazzola ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio specificati.
Giova premettere che:
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 80 del 27.10.1994 l’Amministrazione comunale di Spinazzola ha indetto licitazione privata per l’appalto di servizi di igiene urbana, con contestuale approvazione di capitolato d’oneri, da svolgersi con procedura accelerata ai sensi dell’art. 20 della direttiva CEE n. 92/50;
- la Se.Pro.Co., con decisione n. 10184 del 17.11.1994, chiedeva chiarimenti sul capitolato ed in specie sulla previsione dell’obbligo dell’appaltatore di assumere esclusivamente manodopera locale, forniti con deliberazione di Consiglio comunale n. 91 del 29.11.1994 che eliminava la detta previsione;
- medio tempore, veniva espletata la gara, aggiudicata all’A.T.I. Tra.de.co.-coop. Azzurra (ditte già titolari di precedenti separati contratti d’appalto in scadenza) con deliberazione di Giunta municipale n. 1127 del 13.12.1994, a fronte del ribasso offerto pari allo 0,2% e quindi per il prezzo di £. 1.270.000.000, oltre IVA pari a £. 114.017.000, per il biennio 1.1.1995-31.12.1996;
- il Prefetto di Bari rinunciava alla sottoposizione a controllo della delibera di aggiudicazione, come inizialmente richiesta;
- a seguito di esposto della ditta SLIA S.p.A. (che lamentava come la lettera di invito alla gara le fosse pervenuta soltanto in data 12.12.1994, e quindi in tempo non utile per la presentazione dell’offerta) l’organo di controllo, con la decisione n. 11352/10184 del 23.12.1994 annullava le deliberazioni consiliari nn. 80/1994 e 91/1994, ritenendole illegittime per "…eccesso di potere, atteso che…l’Ente ha proceduto all’espletamento della gara licitativa, sia pure a termini abbreviati, senza attendere il decorso dei termini per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate…".
Avverso i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione comunale ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione di legge (artt. 45 e ss. legge 8.6.1990, n. 142; artt. 22 e ss. l.r. 4.5.1985, n. 25) – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta. Illegittimità propria e derivata, perché non può annullarsi un atto presupposto per vizi riferibili ad atti successivi, quali la deliberazione giuntale di aggiudicazione.
2) Ulteriore violazione della normativa di cui al primo motivo. Eccesso di potere per carente e pretestuosa motivazione, difetto assoluto di istruttoria, sviamento. Illegittimità propria e derivata, perché le lettere di invito alla licitazione sono state spedite tutte il 2.12.1994 e non è imputabile all’Amministrazione comunale il ritardo della loro consegna alla ditta esponente, addebitabile a disservizi dell’Ente poste, onde non sussiste alcuna violazione della par condicio tra le imprese invitate.
Con ordinanza n. 2 del 12.1.1995 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto negativo di controllo impugnato.
Con memoria difensiva depositata il 4.10.2000, l’Amministrazione comunale ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le censure dedotte in ricorso.
All’udienza pubblica del 26 ottobre 2000, infine, il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
D I R I T T O
1.) Il ricorso in epigrafe è fondato e come tale deve essere accolto.
1.1) In particolare risultano fondate le censure dedotte col primo motivo di ricorso.
Come anticipato nella narrativa in fatto, l’organo di controllo ha annullato la deliberazione consiliare n. 80 del 27.10.1994 (di indizione della licitazione privata ed approvazione del capitolato d’oneri) e n. 91 del 17.11.1994 (recante i chiarimenti richiesti dalla Se.Pro.Co.) in base al rilievo che l’Amministrazione comunale non avrebbe atteso "…il decorso dei termini per la presentazione delle offerte da parte delle ditte invitate…".
Orbene tale rilievo attiene, con ogni evidenza, non già a profili di illegittimità delle deliberazioni annullate, sebbene a vizi riferibili all’operato dell’Amministrazione comunale e rifluenti sugli atti successivi della procedura concorsuale, ed in particolare sugli atti di gara e sulla deliberazione giuntale n. 1127 del 13.12.1994 di approvazione dei medesimi e di aggiudicazione dell’appalto all’A.T.I. Tra.de.co.-coop. Azzurra.
Ed anzi il rilievo, per come formulato, è erroneo sotto il profilo giuridico-fattuale, poiché non risponde a verità che l’Amministrazione abbia disatteso il termine per la presentazione delle offerte, fissato al 13.12.1994, e quindi oltre il termine minimo di dieci giorni dalla data della lettera di invito come stabilito dall’art. 20 comma primo lett. b) della direttiva CEE92/50 del 18 giugno 1992.
Ciò che l’organo di controllo ha inteso censurare è, piuttosto ed in effetti, la circostanza che le lettere di invito alla licitazione privata non siano state comunicate "…con i canali più rapidi possibili…", secondo la testuale espressione dell’art. 20 comma terzo della direttiva, posto che, avendo prescelto quale mezzo di comunicazione la spedizione per posta, la lettera di invito è pervenuta ad una tra le imprese invitate (la SLIA S.p.A.) in tempo non utile per la presentazione dell’offerta.
Epperò, se è consentito, in sede di controllo di atto successivo della medesima serie procedimentale l’annullamento per vizi di atto presupposto non sottoposto in precedenza a controllo, quantomeno ai fini del riscontro di legittimità dei presupposti dell’atto consequenziale (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 2, 23.5.1998, n. 479); non può, all’opposto ammettersi l’annullamento di atto presupposto per vizi riferibili ad atti successivi, secondo principi di elementare logica giuridica, posto che i vizi dell’atto successivo non possono "comunicarsi" a quelli dell’atto presupposto, com’è ovvio e intuitivo.
E’ dunque, più che evidente solare la fondatezza delle censure dedotte col primo motivo e l’illegittimità della decisione tutoria negativa, laddove invece pienamente legittima appare l’altra decisione gravata, di chiarimenti, avverso la quale del resto l’Amministrazione comunale non ha formulato alcun rilievo ed alla quale si è anzi adeguata con la deliberazione consiliare n. 91/1994 (onde per tale parte l’impugnativa si appaleserebbe inammissibile sotto il profilo della prestata acquiescenza).
1.2) Sono all’opposto destituite di giuridico fondamento le censure svolte nel secondo motivo di ricorso.
L’art. 20 comma terzo della direttiva CEE n. 92/50 del 18 giugno 1992, come già ricordato, nel caso di licitazione privata con procedura accelerata pone a carico delle Amministrazioni appaltanti un dovere funzionale inerente alla comunicazione dell’invito alla gara attraverso "i canali più rapidi possibili".
A sua volta l’art. 10 comma undicesimo del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 (che ha recepito, com’è noto, la direttiva comunitaria) ribadisce che "…gli inviti a presentare un’offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili".
In altri termini l’Amministrazione deve darsi carico di prescegliere tra i vari mezzi di comunicazione quello che in concreto risulti più idoneo allo scopo, utilizzando canali di particolare celerità (es. postacelere, telefax, e-mail, etc.) che diano garanzia di tempestiva e comprovata ricezione da parte delle imprese invitate.
In tal senso si è di recente pronunciata, tra l’altro, la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 20.10.2000, n. 5622, che precisa appunto come sia illegittima la spedizione di lettera di invito a mezzo di raccomandata, anziché mediante postacelere o con mezzi di trasmissione "…che consentano la ricezione dell’invito in tempo reale").
Nel caso di specie, l’Amministrazione comunale ha provveduto alla spedizione della lettera di invito appunto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, spedita alla SLIA S.p.A. il 2.12.1994 ma che risulta pervenuta soltanto il 12.12.1994, e quindi in tempo non utile per la formulazione e presentazione dell’offerta.
E tale circostanza è tanto più rimarchevole ove si rifletta che l’appalto è stato aggiudicato verso modesto ribasso (0,2%) alle stesse imprese locali (riunite in associazione temporanea) che erano già titolari, separatamente, di precedenti appalti di servizi di igiene urbana in scadenza.
I rilievi che precedono confermano quindi la infondatezza delle censure dedotte nel secondo motivo.
2.) In conclusione il ricorso deve essere accolto, limitatamente all’impugnativa della decisione negativa di controllo e col conseguente annullamento della medesima, mentre deve essere respinto per quanto attiene all’impugnativa della decisione di richiesta di chiarimenti.
3.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare irripetibili le spese ed onorari del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sez. II, così provvede sul ricorso n. 63 del 1995:
1) accoglie il ricorso in parte, nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto annulla la decisione negativa di controllo n. 11352/10184 del 23.12.1994;
2) rigetta il ricorso per quanto attiene all’impugnativa della decisione di controllo di richiesta di chiarimenti n. 10184 del 17.11.1994;
3) dichiara irripetibili per intero le spese ed onorari del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 ottobre 2000, con l’intervento dei magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Vito MANGIALARDI Componente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente Est.