TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 19 marzo 2001 n. 700 -
Pres. P. Morea, Est. P. Ungari - A. Biccari (Avv. N. Di Modugno) c. Comune di Cerignola (n.c.)Concorso - Ammissione - Requisiti - Statura minima - Bando - Immediata impugnazione - Non occorre.
Concorso - Ammissione - Requisiti - Statura minima - Erronea dichiarazione del candidato - Esclusione - Illegittimità.
Concorso - Bando - Requisiti - Clausola che prevede una altezza minima - Illegittimità ai sensi della L. 874/86 - Fattispecie in materia di concorso per vigile urbano.
Il bando di concorso che richieda ai candidati il possesso di una statura minima, rimettendo ad un organo tecnico il compito di verificare in concreto, nei confronti dei vincitori, la sussistenza dei prescritti requisiti fisici, non deve essere impugnato dal candidato prima che intervenga l'eventuale provvedimento di esclusione a seguito dell'esito negativo della visita medica, poiché è incerta la lesività della normativa regolamentare fino al momento della sua applicazione mediante l’accertamento del predetto organo tecnico (1).
E' illegittima l'esclusione di un candidato da un concorso, per l'erronea dichiarazione riguardante il possesso dell'altezza conforme a quella minima richiesta dal bando, e quindi diversa da quella effettivamente posseduta (nello specifico, la differenza era di soli 2 cm.), vista l'incertezza dei metodi di misurazione.
Ai sensi della L. 13 dicembre 1986 n. 874, l'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici, eccettuate le sole ipotesi particolari individuate con D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411 relative alle mansioni e alle qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite (con riferimento alle Forze armate, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e alcuni profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato e delle Ferrovie); pertanto, è illegittima la previsione del bando di concorso per vigile urbano la quale fissi come requisito di ammissione alla procedura un'altezza minima, in violazione del diritto soggettivo direttamente tutelato dalla detta disciplina normativa primaria e secondaria (2).
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(1) Cfr. Cons. Stato, V, 21 dicembre 1994 n. 1557.
(2) Cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 5 febbraio 1991 n. 12, TAR Milano, III, 22 novembre 1999 n. 3893; nello stesso senso, 29 dicembre 1998 n. 3254; 18 gennaio 1995 n. 65; vedi anche TAR Friuli V-G, 30 maggio 1994 n. 244
F A T T O |
La ricorrente, inclusa nella graduatoria del concorso pubblico per 5 posti di vigile urbano (di cui al bando pubblicato in esecuzione della delibera della G.C. n. 2001 in data 30/12/1995) approvata con delibera della G.C. del Comune di Cerignola n. 1156 in data 14/7/1997, prima ancora della data prevista per l’assunzione del servizio (1/9/1997, in base alla delibera della G.C. n. 1329 in data 19/8/1997) con delibera della G.C. n. 1360 in data 3/9/1997 è stata "cancellata dalla graduatoria degli idonei" per aver prodotto dichiarazione mendace in ordine alla statura che, a seguito di vista medica (cfr. nota del Capo dipartimento di prevenzione in data 29/8/1997), è risultata essere di m. 1,59, inferiore quindi a quella dichiarata nella domanda e prescritta dal bando come requisito minimo di m. 1,61, con conseguente annullamento della lettera di assunzione.
Ha pertanto impugnato la delibera della G.C. n. 1360/1997, deducendo i seguenti vizi:
1) violazione art. 1 della legge 874/1986, in quanto tra gli ambiti (indicati nel D.P.C.M. 411/1987) in cui possono essere imposti limiti di altezza per la partecipazione ai pubblici concorsi, non rientrano i corpi dei vigili urbani. Ne discende l’illegittimità della cancellazione della graduatoria, disposta in base a disposizione illegittima sull’altezza minima prevista nel bando di concorso.
2) ininfluenza della statura (censura qualificata, in sede argomentativa, anche come difetto di motivazione ed illogicità), in quanto le mansioni che è chiamato a svolgere il personale addetto al servizio di polizia amministrativa non richiedono necessariamente l’ausilio di significativa prestanza fisica, comprendendo compiti sostanzialmente impiegatizi di verifica e controllo e predisposizione di atti amministrativi.
Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
DIRITTO
1. Il Collegio deve preliminarmente affrontare un profilo di possibile inammissibilità del ricorso, in relazione alla mancata espressa indicazione tra gli atti impugnati, accanto alla delibera della G.C. del Comune di San Severo n. 1360/1997 di cancellazione della ricorrente dalla graduatoria del concorso in cui la ricorrente era utilmente collocata, anche del bando di concorso, che prevedeva il requisito dell’altezza minima di m. 1,61, di cui la ricorrente è risultata sprovvista a seguito di visita medica disposta prima dell’assunzione in servizio (non risultando a tal fine sufficiente, in quanto di stile e priva di valenza determinativa, la generica menzione di "ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale").
Infatti, nel caso in cui l'atto presupposto, immediatamente lesivo delle posizioni soggettive dei suoi destinatari, non fosse stato impugnato, l'atto conseguenziale non sarebbe suscettibile di impugnazione autonoma se non per vizi propri, mentre nel caso in esame, alla luce delle censure dedotte, l’illegittimità della delibera n. 1360/1997 è interamente legata a quella della clausola di cui rappresenta necessitata applicazione.
Il Collegio, in considerazione del tenore delle censure dedotte, entrambe univocamente riferibili alle previsioni del bando, e della espressa menzione (nell’ultimo periodo del primo motivo) dell’illegittimità del bando di concorso in parte qua, ritiene di poter superare la mancanza di una espressa, puntuale ricomprensione della delibera n. 1360/1997 nella richiesta di annullamento, in quanto l’estensione di tale richiesta all’atto pregiudiziale è chiaramente desumibile dal complesso del ricorso.
2. Quanto poi alla possibile tardività dell’impugnazione, occorre ricordare che il bando di concorso che richieda ai candidati il possesso di una statura minima, rimettendo ad un organo tecnico il compito di verificare in concreto, nei confronti dei vincitori, la sussistenza dei prescritti requisiti fisici, non deve essere impugnato dal candidato prima che intervenga l'eventuale provvedimento di esclusione a seguito dell'esito negativo della visita medica, poiché l'accertamento sanitario implica da parte dell'organo tecnico una valutazione di ordine medicolegale su un elemento che, pur essendo obiettivo, può non essere noto al candidato (cfr. Cons. Stato, V, 21/12/1994 n. 1557; nello stesso senso, TAR Sardegna, 19/9/94 n. 1571; Cons. Stato, IV, 3/12/1969 n. 749; T.A.R. Lazio, I, 18/11/1979 n. 959).
Pertanto, in presenza di prescrizioni del tipo in esame – in considerazione dei diversi metodi di misurazione- è addirittura incerta la lesività della normativa regolamentare fino al momento della sua applicazione mediante l’accertamento dell’organo tecnico (cfr. TAR Emilia-Romagna, Parma, 5/2/1991 n. 12).
3. Dunque, l’impugnazione oltre che ammissibile appare anche tempestiva.
Ciò esime il Collegio dall’affrontare la delicata questione (sollevata in memoria dalla difesa della ricorrente) dell’ammissibilità della disapplicazione dell’atto amministrativo pregiudiziale in controversie come quella in esame.
4. Passando all’esame nel merito, va anzitutto sottolineato che il rilievo degli accertamenti medici vale anche a privare di rilevanza la circostanza dell’avvenuta dichiarazione da parte della ricorrente nella domanda di concorso di un altezza conforme a quella minima richiesta dal bando, e quindi diversa da quella effettivamente posseduta, e delle conseguente qualificazione da parte del Comune in termini di "dichiarazione mendace". Anche laddove da detta qualificazione il Comune avesse inteso trarre conseguenze lato sensu sanzionatorie –ma dalla delibera n. 1360/1997 non può desumersi una volontà in tal senso, apparendo, la sottolineatura della falsità della dichiarazione, rivolta a stigmatizzare il comportamento della ricorrente, quasi per rafforzare l’applicazione della clausola sull’altezza minima- quanto precisato sulla relativa incertezza dei metodi di misurazione rende necessariamente limitata la consapevolezza del possesso di requisiti fisici personali raggiungibile da parte del candidato (va sottolineato che nel caso in esame, la differenza consiste in 2 cm), impedendo che un errore al riguardo possa essere di per sé sanzionato con la esclusione dal concorso.
5. Può ora essere esaminata la questione centrale concernente la legittimità della clausola sull’altezza minima.
5.1. Ai sensi della L. 13 dicembre 1986 n. 874, l'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici, eccettuate le sole ipotesi particolari individuate con D.P.C.M. 22 luglio 1987 n. 411 relative alle mansioni e alle qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite (con riferimento alle Forze armate, Polizia di Stato, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Guardia di finanza e alcuni profili professionali del personale del Corpo forestale dello Stato e delle Ferrovie); pertanto, è illegittima la previsione del bando di concorso per vigile urbano la quale fissi come requisito di ammissione alla procedura un'altezza minima, in violazione del diritto soggettivo direttamente tutelato dalla detta disciplina normativa primaria e secondaria (cfr. TAR Milano, III, 22/11/1999 n. 3893; nello stesso senso, 29/12/1998 n. 3254; 18/1/1995 n. 65; vedi anche TAR Friuli V-G, 30/5/1994 n. 244).
Tale orientamento merita di essere condiviso, sottolineando che la necessaria tassatività delle ipotesi previste dal D.P.C.M. discende dall’art. 51 Cost., secondo cui i requisiti per l'accesso ai pubblici uffici siano stabiliti dalla legge secondo condizioni di eguaglianza, unitamente al necessario rispetto dell'art. 3 della Costituzione.
Deve pertanto ritenersi fondato il primo motivo di ricorso, appunto incentrato sulla violazione della legge 874/1986.
Del resto, questa Sezione in passato (sent. 4/6/92 n. 309) ha avuto modo di affermare che, in base all'art. 4 primo comma L. 10 aprile 1991 n. 125 in forza del quale « costituisce discriminazione ai sensi della L. 9 dicembre 1977 n. 903, qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta i lavoratori in ragione del sesso », deve ritenersi illegittimo, perché discriminante, il bando di concorso che prescrive una statura minima quale requisito per l'accesso alla qualifica di vigile urbano
5.2. Pure fondato è il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla illogicità del requisito alla luce delle mansioni da svolgere,
Sembra infatti evidente che (come sottolineato da TAR Emilia-Romagna, Parma, 12/1991, cit.), almeno in via generale, manca ogni relazione fra l'altezza e le peculiarità attitudinali e professionali della qualifica di vigile urbano (in casi particolari, peraltro, eventuali impedimenti connessi all'altezza potranno essere verificati dai competenti uffici sanitari in occasione dell'accertamento del generale requisito dell'idoneità fisica).
6. Il ricorso dev'essere quindi accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Sezione II – definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Condanna il Comune di Cerignola al pagamento in favore della ricorrente della somma di lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) per spese, competenze ed onorari di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 25 gennaio 2001 con l’intervento dei magistrati:
Dott. Pietro Morea Presidente
Dott. Vito Mangialardi Componente
Dott. Pierfrancesco Ungari Componente – est.
Depositata il 19 marzo 2001.