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TAR PUGLIA, SEZ II - Sentenza 28 marzo 2001 n. 812 - Pres. Perrelli, Est. Abbruzzese - Ditta Mastrorilli D. (Avv.ti M. Malena e G. Piacente) c. Università degli Studi di Bari (Avv.ra Stato)

Contratti della P.A. - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Revisione prezzi - Scopo dell'istituto - Tempestiva comunicazione all'Amministrazione - Necessità

Contratti della P.A. - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Revisione prezzi per sospensione dei lavori - Apposta sul registro di contabilità dopo lungo tempo rispetto alla sospensione ed alla successiva ripresa - Tardività.

Contratti della P.A. - Appalto di opere pubbliche - Riserva - Revisione prezzi per sospensione dei lavori - Pronuncia dell'Amministrazione su ogni domanda - Necessità - Mancanza - Procedura del silenzio - Occorre.

L’istituto della revisione prezzi, ha lo scopo di mantenere l’equilibrio del rapporto contrattuale così come esistente al momento dell’instaurazione del rapporto stesso, compensando il maggiore o minor onere economico che, per effetto delle variazioni dei prezzi di mercato, incide sull’esecuzione dell’opera pubblica. Nel caso delle opere pubbliche, investendo l'onere economico dell'appalto, la riserva contenente la richiesta di revisione deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione appaltante perché questa possa determinarsi e reperire le eventuali maggiori risorse necessarie.

Pertanto, è legittimo il provvedimento che rigetta, per tardività, una riserva riguardante il riconoscimento della revisione dei prezzi derivante dalla sospensione dei lavori, ove tale riserva sia stata apposta sul registro di contabilità solo dopo lungo tempo rispetto sia alla data della sospensione dei lavori sia quella della loro ripresa (e dopo che erano state nelle more effettuate altre annotazioni relative agli stati di avanzamento approvati e liquidati).

L'Amministrazione ha il dovere di pronunciarsi su ogni domanda di revisione dei prezzi con un’esplicita determinazione, anche alla luce delle statuizioni contenute nella L.241/90 (1). Ove manchi tale pronuncia, trattandosi di posizioni di interesse legittimo, l’implicito provvedimento negativo deve essere fatto constare ritualmente mediante la speciale procedura del silenzio (previa diffida e messa in mora).

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(1) Cfr. Tar Molise, 9 febbraio 1982, n. 25; Tar Sardegna, 24 marzo 1982, n. 83.

 

 

F A T T O

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 18 luglio ed il 6 agosto 1997 la ditta Mastrorilli Domenico, in proprio e nella qualità epigrafata, impugna gli atti in epigrafe meglio indicati con i quali l’Università degli Studi di Bari aveva negato alla ricorrente la revisione prezzi in relazione all’appalto dei lavori di sopraelevazione della facoltà di Economia e Commercio, lotti III e IV.

Esponeva la ricorrente:

che con contratto di appalto rep.745 del 26.6.1980 l’Università di Bari aveva conferito ad essa ricorrente l’incarico dell’esecuzione dei lavori di completamento della Facoltà di Economia e Commercio e, in prosecuzione di detto rapporto contrattuale, i lavori di sopraelevazione del III e IV piano del corpo di fabbrica basso, III lotto (contratto 13.3.1990, rep.1042);

che durante l’esecuzione del lavori di cui al III lotto, l’Amministrazione si determinava a realizzare un’ulteriore sopraelevazione di due piani (V e VI), sicché essa avviava il procedimento di progettazione e finanziamento dell’opera;

che in conseguenza di tanto, l’Amministrazione dapprima sospendeva i lavori dal 26.4.1990 al 31.1.1991 e quindi li riprendeva ordinando all’impresa l’esecuzione di alcune opere connesse al IV lotto non ancora approvato, come documentato nel verbale di sospensione lavori n.2 del 12.12.1991 nei seguenti termini: "ad oggi sono stati realizzati per il lotto n.4 solo i lavori strettamente necessari, indispensabili per il prosieguo dell’opera sottostante";

che in sostanza, l’impresa ricorrente, sul mero impegno verbale dei funzionari dell’Università e della direzione lavori si era resa disponibile ad effettuare opere fuori contratto al fine di non creare intralcio al proseguimento dei lavori, limitandosi ad iscrivere nel registro di contabilità alcune riserve connesse alla sospensione dei lavori e conseguente fermo tecnico del cantiere per circa trecento giorni;

che in data 9.10.1992 tra le parti interveniva atto aggiuntivo relativo al quarto lotto mediante il quale, all’art.6, si conveniva che "con riferimento alle opere eseguite alla data del 12.12.1991, risultanti dal relativo verbale di sospensione dei lavori, sottoscritto con riserve dall’impresa, le parti si danno reciprocamente atto che il mancato pagamento delle opere stesse nei termini di legge è dipeso dall’esigenza di approfondire le valutazioni tecnico-giuridiche sull’affidamento dei lavori, garantendo, anche nell’interesse comune, il massimo rispetto della legittimità. Di conseguenza l’impresa Mastrorilli dichiara di rinunciare ad ogni indennità di mora o interessi di qualsiasi specie, sui corrispettivi maturati di cui al lotto in oggetto del presente contratto con salvezza in ogni caso alla revisione prezzi relativa al terzo e quarto lotto lavori e dei maggiori oneri connessi alla riserva di cui sopra relativi al terzo lotto";

che, a fronte della rinuncia alle pur dovute indennità per ritardato pagamento la stazione appaltante aveva riconosciuto il diritto dell’impresa a vedersi liquidate le spese relative alle riserve iscritte per maggiori oneri determinati dalla sospensione de qua, con conseguente costituzione di un diritto soggettivo in capo alla ricorrente per effetto della sottoscrizione dell’obbligazione contrattuale a liquidare i relativi importi;

che invece, con gli atti impugnati, la stazione appaltante approvava l’atto finale di collaudo rigettando le riserve apposte sul registro di contabilità per l’importo di £.900.000.000 circa sul presupposto che la relativa formulazione fosse tardiva;

che, quanto alla ulteriore riserva, iscritta relativamente alla sospensione disposta successivamente a far data dal 12.12.1991 per 302 giorni, apposta in calce al verbale di sospensione e contabilizzata sul giornale di contabilità all’atto della ripresa dei lavori per complessive £.836.506.436, gli atti non assumevano alcuna determinazione.

Da qui il ricorso inteso all’annullamento degli atti "se ed in quanto idonei a comprimere la sua posizione di diritto soggettivo al grado di interesse legittimo" e nella parte in cui implicitamente rigettano la seconda riserva.

Il ricorso deduce:

con riferimento alla prima riserva: 1) Violazione art.6 contratto 9.10.1992, rep.1147;: 2) Violazione del sinallagma contrattuale; 3) Violazione art.30 d.P.R. 16.7.1962. n.1063: la sospensione dei lavori del 26.4.1990 conseguiva alla determinazione dell’Amministrazione di sopraelevare la costruzione in fase di realizzazione di ulteriori due piani; dunque la sospensione era stata disposta nell’interesse dell’Amministrazione, così come da questa riconosciuto in sede contrattuale a termini del citato art.6; l’Amministrazione non poteva pertanto unilateralmente sottrarsi agli obblighi assunti in sede paritetica; 4. Eccesso di potere: illogicità, difetto di motivazione: la riserva afferisce ai lavori di realizzazione del IV lotto in una fase nella quale gli stessi non erano ancora stati approvati, sicché l’impresa, per far constare le riserve, non poteva far altro che registrarle nel registro di contabilità relativo al III lotto, posto che alla data della ripresa (1.2.1991) non era ancora stato istituito un registro di contabilità del IV lotto; con riferimento alla seconda riserva: 6) Eccesso di potere: difetto di motivazione ed istruttoria; 7) Violazione L.241/90: l’esercizio da parte della P.A. di una facoltà discrezionale richiede congrua motivazione, della quale non vi è traccia negli atti in questione.

Concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva l’Università con memoria di stile, provvedendo successivamente alla produzione di documenti.

All'esito della pubblica udienza dell’1 febbraio 2001, il Tribunale si riservava la decisione.

D I R I T T O

I. Con il ricorso in esame la ditta ricorrente, appaltatrice dei lavori di sopraelevazione della Facoltà di Economia e Commercio di Bari, lamenta il mancato riconoscimento della revisione prezzi con specifico riferimento a due disposte sospensioni dei lavori, dal 26 aprile 1990 all’1 febbraio 1991 (per complessivi giorni 281) e dal 12.12.1991 al 9.10.1992 (per complessivi giorni 302).

Per entrambe le sospensioni la ricorrente aveva iscritto specifiche riserve rispettivamente nel registro di contabilità n.1 (relativo al III lotto, da pag.4 a pag.9) e nel registro di contabilità n.1 (relativo al IV lotto, da pag.1 a pag.7).

Quanto alla prima riserva l’Amministrazione, dopo aver riservatamente acquisito il parere della Direzione Lavori e dell’Ingegnere Capo, nonché dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’aveva espressamente rigettata ritenendola intempestiva perché la riserva era stata apposta solo sul registro di contabilità e solo dopo lungo tempo rispetto sia alla data della sospensione dei lavori sia quella della loro ripresa.

Quanto alla seconda non ha assunto alcuna specifica determinazione.

II. Con riferimento alla prima riserva, la ricorrente deduce che, stante il contenuto dell’atto contrattuale inter partes stipulato (atto aggiuntivo 9.10.1992), la Pubblica Amministrazione non potesse unilateralmente negare la già riconosciuta revisione, con provvedimento in ogni caso illegittimo perché carente nella motivazione.

II.1) Con riferimento alla prima riserva tutti i motivi e profili sollevati sono, ad avviso del collegio, infondati.

Secondo la prospettazione della ricorrente l’atto contrattuale 9.10.1992, relativo al IV lotto, che aveva in parte contenuto transattivo, avrebbe riconosciuto la revisione prezzi il che avrebbe fatto sorgere in capo alla ricorrente un diritto soggettivo perfetto alla revisione, non più declassabile ad interesse legittimo per effetto di successivi atti dell’Amministrazione.

Ritiene il Collegio che tale impostazione non possa essere accolta.

II.2) In limine si osserva che, se fosse vero l’assunto della ricorrente (in ordine alla consistenza di diritto soggettivo della sua posizione), il Giudice competente non sarebbe certo quello amministrativo adito, bensì l’A.G.O.

Senonchè, ritiene il Collegio che l’atto de quo non abbia affatto riconosciuto il diritto alla revisione prezzi per la ricorrente.

Depone nel senso di tale interpretazione anzitutto la formulazione testuale della clausola in questione ("..l’impresa Mastrorilli dichiara di rinunciare ad ogni indennità….con salvezza in ogni caso alla revisione prezzi relativa al terzo e quarto lotto lavori e dei maggiori oneri connessi alla riserva di cui sopra relativi al terzo lotto…..) che abilita la ditta, rinunciataria rispetto a possibili pretese patrimoniali, a far valere, in via del tutto eventuale, "in quanto spettanti alle condizioni di legge e al capitolato speciale d’appalto", la pretesa alla revisione prezzi, ovviamente nelle sedi, con i tempi e le modalità pertinenti.

Rispetto a tale potestà che la ricorrente in via unilaterale si riserva, non vi è alcun riconoscimento da parte dell’Amministrazione, che si è limitata, al più, a prenderne atto.

Rimane pertanto del tutto integro il potere autoritativo dell’Amministrazione, discrezionale, di riconoscere (o negare) la richiesta revisione.

II.3) Devono dunque esaminarsi le censure relative all’atto discrezionale de quo.

Le censure sono ad avviso del Collegio infondate.

L’Amministrazione ha infatti rigettato le riserve sollevate sul rilievo della tardività delle stesse; in effetti, a fronte di una sospensione disposta in data 26.4.1990, solo con il registro di contabilità, e dopo che erano state nelle more effettuate altre annotazioni relative agli stati di avanzamento approvati e liquidati, in particolare in data 22 aprile 1991, successiva alla sospensione e alla ripresa dei lavori (cfr.relazione sulle riserve dell’ing.A.De Vitis, Collaudatore in corso d’opera), la ricorrente ha iscritto la riserva.

Peraltro, come evidenzia l’Amministrazione, nel verbale di ripresa dei lavori (1 febbraio 1991), l’impresa aveva dichiarato di non avere eccezione alcuna da sollevare.

La motivazione dell’Amministrazione, resa all’esito di approfondita istruttoria tecnica (relazione della Direzione Lavori e dell’ingegnere Capo) e legale (parere dell’Avvocatura Distrettuale), sembra invero immune da censure.

L’istituto della revisione prezzi, com’è noto, ha lo scopo di mantenere l’equilibrio del rapporto contrattuale così come esistente al momento dell’instaurazione del rapporto stesso, compensando il maggiore o minor onere economico che, per effetto delle variazioni dei prezzi di mercato, incide sull’esecuzione dell’opera pubblica.

Investendo tuttavia, nel caso di opere pubbliche, l’onere economico dell’appalto, è del tutto ovvio che la riserva contenente la richiesta di revisione debba essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione appaltante perché questa possa determinarsi e reperire le eventuali maggiori risorse necessarie; d’altra parte, la richiesta tempestività della domanda di revisione è conforme anche alla stessa ratio dell’istituto che è quella appunto di riportare ad equità il sinallagma minato dall’incidenza negativa dei prezzi di mercato; lo stesso equilibrio deve però essere garantito, per il principio generale di collaborazione contrattuale, anche per l’Amministrazione, che deve sapere nel più breve tempo possibile quali sono le ulteriori spese necessarie, ove ritenga di accedere motivatamente alle richieste dell’appaltatore.

Nel caso di specie, come si è detto, a fronte di una sospensione disposta dal 26.4.1990 al 31.1.1991, nessuna riserva è stata formulata dall’impresa fino addirittura ad epoca di molto successiva alla ripresa stessa dei lavori, mentre è del tutto evidente che l’impresa avrebbe dovuto aver ben chiara l’incidenza economica negativa rappresentata fino, quantomeno, da epoca successiva alla sospensione.

II.4) D’altra parte, la ragione della sospensione, esplicitata dall’Amministrazione, nell’interesse comune delle parti e non della sola amministrazione (tanto comune che infatti la ditta con l’atto 9.10.1992 ha esplicitamente rinunciato agli interessi ed alle indennità di mora per ritardato pagamento di stati di avanzamento relativi a lavori già eseguiti in vista degli utili derivanti dal nuovo appalto aggiuntivo), spiega anche che non poteva una riserva apporsi rispetto a lavori per i quali non era ancora avvenuta regolare contabilizzazione, perché eseguiti in forza di un rapporto contrattuale non ancora formalmente stipulato; in proposito, giova osservare che se la richiesta di revisione riguarda i lavori relativi al III lotto, è ovviamente nella contabilità relativa al III lotto che la riserva va tempestivamente esplicitata, mentre se riguarda i lavori di cui al IV lotto, la stessa va apposta nella relativa contabilità; ma con riferimento ai lavori relativi al IV lotto eseguiti in periodo in cui non era stato formalizzato il rapporto contrattuale, è però del tutto ragionevole ipotizzare che in sede di stipula del contratto aggiuntivo le parti abbiano convenuto anche sui profili economici de quibus, come infatti è con riferimento alle indennità di mora ed interessi.

Per tale parte il ricorso è dunque infondato.

III. Quanto alla seconda riserva opposta, il Collegio non può non evidenziare che rispetto a questa l’Amministrazione effettivamente non ha assunto alcun provvedimento, a fronte di una costante giurisprudenza nel senso che l’Amministrazione ha il dovere di pronunciarsi su una domanda di revisione con un’esplicita determinazione (cfr.Tar Molise, 9 febbraio 1982, n.25; Tar Sardegna, 24 marzo 1982, n.83), anche alla luce delle statuizioni contenute nella L.241/90.

Deve però osservarsi che, da un lato, trattandosi di posizioni di interesse legittimo, l’implicito provvedimento negativo doveva essere fatto constare ritualmente mediante la speciale procedura del silenzio che la ricorrente non ha seguito (previa diffida e messa in mora), dall’altro che non possono addebitarsi all’Amministrazione spese ed oneri imputati ad un contratto non ancora formalizzato prima del 9 ottobre 1992 e connessi alla sospensione dei lavori disposta dal 12.12.1991 al 9.10.1992 e cioè in epoca precedente alla stessa formalizzazione del contratto.

Per tale parte il ricorso è dunque inammissibile.

IV. Sussistono giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione II, pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio dell’1 febbraio 2001, con l’intervento dei Magistrati:

Michele Perrelli - Presidente

Pietro Morea -Componente

Maria Abbruzzese - Componente, Est.

Depositata il 28 marzo 2001.

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