TAR PUGLIA, SEDE DI BARI, SEZ. II - Sentenza 29 marzo 2001 n. 842 - Pres. Perrelli, Est. Morea - Midimarmi S.r.l. (Avv. M. Ingravalle) c. Regione Puglia (n.c.) ed altri.
Cave e miniere - Autorizzazione regionale - Coltivazione di una cava - Materiale largamente presente nella zona - Illegittimità.
Cave e miniere - Autorizzazione regionale - Coltivazione di una cava - Territorio d'importanza comunitaria ex Direttiva C.E.E. 92/43 - Valutazione d'impatto ambientale - Omissione - Illegittimità.
E' illegittimo il provvedimento regionale con il quale si autorizza una società alla coltivazione di una cava, ove il materiale da estrarre, lungi dal qualificarsi come "di difficile reperibilità e di inderogabile necessità" –che costituisce condizione imprescindibile di ammissione all’esercizio dell’attività di cava-, appartiene invece a materiale largamente presente nella zona e fatto oggetto di coltivazione da parte di numerose imprese.
E' illegittimo il provvedimento regionale con il quale si autorizza la coltivazione di una cava situata in un territorio d'importanza comunitaria, ai sensi della Direttiva C.E.E. 92/43 (recante misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), per l'omessa previa valutazione d'impatto ambientale, prevista all'art. 5 del D.P.R. 8.9.97 n. 357 (che introduce prescrizioni di cautela in attuazione della predetta Direttiva).
F A T T O
Con atto notificato il 16.2.2001 la società MIDIMARMI con sede in Trani, esercente attività di cava in agro di Ruvo di Puglia ha impugnato il decreto del Dirigente il Settore Industria Estrattiva della Regione Puglia del 21.2.2000 n. 55/114 con il quale si autorizza la società Lama Marmi alla coltivazione di cava in località "Traversa Nuova di Sopra" del Comune di Ruvo di Puglia.
Ha impugnato, altresì, la determinazione del Dirigente del Settore Ecologico del 15.5.2000 n. 109, nonché il verbale del Comitato Tecnico Regionale del 21.9.2000.
Deduce le seguenti censure:
1) violazione dell’art. 13 L.R. 37/85 eccesso di potere per sviamento in quanto risulta omessa l’acquisizione del parere del Comune;
2) Violazione delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Ruvo di Puglia relativi alla zona E/3 per omessa valutazione del vincolo idrogeologico e paesaggistico; nonché per omessa valutazione della natura del materiale calcareo che non può qualificarsi di difficile reperibilità;
3) violazione dell’art. 1 c. 6 del D.P.R. 12.4.96 per omessa valutazione d’impatto ambientale e violazione del D.P.R. 357/97 per omessa acquisizione della valutazione d’incidenza trattandosi di zone naturali protette.
Resiste in giudizio la società controinterressata Lama Marmi, la quale contesta le censure dedotte chiedendone il rigetto.
Alla Camera di Consiglio del 15.3.2001, su concorde richiesta delle parti la causa passa in decisione, in applicazione dell’art. 9 L. 205/2000.
D I R I T T O
La questione all’esame investe la legittimità del decreto regionale del dirigente il settore industria estrattiva del 21.12.2000 n. 55/114 e degli atti connessi con cui si autorizza la ditta Lama Marmi alla coltivazione della cava di calcare in località "Taverna Nuova di Sopra" nel Comune di Ruvo di Puglia.
Sostiene parte ricorrente con il secondo motivo –il cui esame è logicamente preliminare- che l’atto autorizzatorio impugnato è stato adottato sotto falso ed erroneo presupposto, avendo l’autorità regionale trascurato che il materiale calcareo da estrarre, lungi dal qualificarsi come materiale "di difficile reperibilità e di inderogabile necessità" –che costituisce condizione imprescindibile di ammissione all’esercizio dell’attività di cava-, si appartiene invece a materiale calcareo largamente presente nella zona e fatto oggetto di coltivazione da parte di numerose imprese.
La censura è fondata.
Dal contenuto dell’atto impugnato (pag. 3 penultimo capoverso) si ricava che il materiale calcareo da estrarre, di particolare pregio, è tipico del distretto di Poggiorsini, nel cui ambito ricade il Comune di Ruvo di Puglia.
Tale dichiarazione esprime, in fatto, una doppia connotazione:
a) la prima riguardante l’estensione della zona, nella quale si estrae quel materiale presente e tipico del distretto di Poggiorsini nel cui ambito ricade il territorio di Ruvo, e cioè di un’area abbastanza vasta comprendente diversi Comuni; b) la seconda, riguardante le quantità di quella tipologia che, se si apprezzano come tipiche della zona, devono di conseguenza, qualificarsi comunemente presenti nel territorio e sul mercato.
Orbene tale tipologia di materiale calcareo, come interpretativamente desumibile dal contenuto dell’atto impugnato, fuoriesce dalla categoria di materiale "di difficile reperibilità" e perciò, attesa la sua comune qualificazione, ne è vietata la coltivazione.
La censura è assorbente: cionondimeno ritiene il Collegio di esaminare i vizi –terzo motivo- di violazione dell’art. 1 comma 6 del D.P.R. 12.4.1996 che ha comportato l’esclusione dalla procedura di valutazione d’impatto ambientale del progetto di cava autorizzato e di violazione della direttiva C.E.E. 92/43 e del D.P.R. 8.9.97 n. 357 per omessa acquisizione della valutazione d’incidenza essendo la cava in area speciale protetta.
Nella disamina considera il Collegio che il territorio comunale di Ruvo di Puglia ricade nel sito "Murgia Alta" d’importanza comunitaria ai sensi della Direttiva C.E.E. 92/43; sito dichiarato dal Ministro dell’Ambiente con provvedimento del 24.12.98, zona di protezione speciale ai sensi della Direttiva C.E.E. 79/409.
In attuazione della predetta direttiva C.E.E. 92/43 recante misure di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e delle fauna selvatiche lo Stato italiano ha introdotto prescrizioni di cautela e ha previsto con D.P.R. 8.9.97 n. 357 –art. 5- un procedimento di valutazione d’incidenza dei progetti sui siti d’importanza Comunitaria –che si apre con una relazione documentata del proponente il progetto e si conclude con un atto valutativo regionale: esso deve valutare i principali effetti che i progetti possono avere sui siti comunitari e sulle zone speciali protette, tenuto conto degli obiettivi di conservazione naturalistico-ambientale.
Orbene, poiché nel procedimento di autorizzazione regionale all’esercizio dell’attività di cava, non è intervenuta alcuna valutazione d’incidenza ex art. 5 del D.P.R. 357/97, l’atto impugnato deve ritenersi illegittimo perché privo di una fase preparatoria necessaria.
Peraltro lo stesso sito di "Murgia Alta" d’importanza comunitaria (nel quale rientra il territorio ruvese) è stato apprezzato ex art. 34 comma 6 lett. 1) della L. 6.12.1991 n. 394 (legge quadro sulle aree naturali protette) come "prioritaria area di reperimento" e perciò meritevole di protezione anche dal punto di vista naturalistico ambientale; di tali valori s’è fatto interprete lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Ruvo di Puglia (pubblicato nel maggio 1999) che ha previsto direttive di tutela riguardanti: a) l’assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico; b) copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica; c) stratificazione storica dell’organizzazione insedintiva.
In particolare nell’ambito territoriale esteso "D" (nella cui area con tipizzazione E/3, ricade la cava di cui è stato autorizzato l’esercizio) è prevista la possibilità d’insediamenti produttivi tramite apposito studio d’impatto ambientale sul sistema botanico-vegetazionale e sulla tenuta dell’assetto geomorfologico d’insieme (vedasi punto 2.02 e punto 3.05 delle norme tecniche d’esecuzione del P.R.G.).
Deve, per l’effetto, ai sensi dell’art. 1 c. 4 D.P.R. 12.4.96 e delle N.T.E. appena richiamate, ritenersi assoggettato il progetto di cava in questione anche alla procedura di valutazione d’impatto ambientale, essendo il sito in questione all’interno di area naturale protetta, come definita dallo strumento urbanistico generale e secondo le previsioni poste dall’art. 34 c. 6 lett. l) della L. 394/91.
Alla stregua di quanto precede, assorbite le residue censure, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nell’importo in dispositivo fissato a carico della controinteressata ditta, sono compensate nei confronti della Regione Puglia.
P.Q.M.
Il tribunale amministrativo regionale per la puglia Sede di Bari Sezione ii, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Condanna la ditta LAMA Marmi s.a.s al pagamento in favore della ditta MIDIMARMI s.r.l., delle spese di giudizio che liquida in £. 2.000.000 (duemilioni).
Spese compensate nei confronti della Regione Puglia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 15 Marzo 2001, con l’intervento dei Magistrati:
Michele PERRELLI Presidente
Pietro MOREA Componente, Est.
Pierfrancesco UNGARI Componente
S.G.
Depositata il 29 marzo 2001