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TAR PUGLIA-BARI, SEZ. II - Sentenza 18 gennaio 2002 n. 335 - Pres. Perrelli, Est. Mangialardi - Gianauto s.r.l. (Avv. M. Di Cagno) c. Comune di Barletta (Avv. G. M. Dibenedetto) - (accoglie).

1. Industria e commercio - Autorizzazione commerciale - Per attività commerciale non alimentare - Omessa comunicazione del diniego entro 60 giorni - Silenzio-assenso - Ex art. 20 L. 241/90 - Si forma automaticamente - Successivo provvedimento di diniego - Presuppone l’annullamento del silenzio-assenso.

2. Atto amministrativo - Silenzio assenso - Disciplina prevista dall’art. 20 L. n. 241/90 - Contrasto con l’obbligo di conclusione del procedimento ex art. 2 della stessa legge - Non sussiste - Rapporto tra le due norme - Individuazione.

3. Industria e commercio - Autorizzazione commerciale - Asserito contrasto dell’esercizio con le previsioni urbanistiche - Irrilevanza - Ragioni.

4. Industria e commercio - Autorizzazione commerciale - Asserita incompatibilità di insediamenti commerciali in zona industriale - Dimostrazione e valutazione concreta - Necessità - Fattispecie.

1. Nel caso in cui l’Amministrazione comunale non comunichi il proprio motivato diniego a colui che ha richiesto una autorizzazione per una attività commerciale non alimentare entro il termine di 60 giorni previsto dalla tab. C del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 407 (regolamento recante modificazioni al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articolo 19 e 20 delle legge n. 241/90), deve ritenersi formato sulla istanza stessa il silenzio assenso previsto dall’art. 20 legge 241/90 (1).

L’eventuale provvedimento di diniego comunicato dopo il termine previsto per la formazione del silenzio-assenso, per la sua legittimità, deve essere preceduto dall’annullamento del silenzio-assenso già venutosi a formare.

2. L’art. 20 legge 241/90, nel prevedere il silenzio-assenso sulle istanze di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, non si pone in contrasto col principio generale di cui all’art. 2 stessa legge, e cioè col dovere di adottare un provvedimento espresso; il raccordo tra le citate disposizioni va ermeneuticamente trovato non solo nella doverosità della p.a. di provvedere espressamente, ma nella prospettiva del privato che attiva il procedimento e che attende una risposta; se questa non arriva e nei termini previsti, si sostanzia il c.d. silenzio assenso, salva la possibilità della p.a. di suo annullamento.

3. Deve ritenersi, ai sensi dell’art. 24 legge 426/71, che il contrasto con le prescrizioni urbanistiche non sia elemento che possa da solo impedire il conseguimento di una autorizzazione commerciale, perché l’interesse pubblico in materia di commercio è di diversa natura ed implica criteri valutativi differenti (2).

4. Le valutazioni di incompatibilità di insediamenti commerciali in zona industriale non vanno effettuate in astratto ma previo accertamento ed esplicitazione di un effettivo motivo di incompatibilità tra nuovo esercizio commerciale e zona industriale (3).

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(1) Prevede infatti l’art. 20 della legge 241/90 che la "domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti…..".

Il TAR Puglia, constatato che nella specie era stata richiesta una autorizzazione per una attività commerciale non alimentare e che su tale istanza il Comune non era stato comunicato al richiedente nel termine di 60 giorni previsto dalla tab C dpr 9 maggio 1994 n. 407 un provvedimento motivato negativo, si era venuto a formare il silenzio assenso sulla istanza

Pertanto, il provvedimento negativo impugnato per la sua legittimità doveva trovare a monte un previo annullamento (invece non operato) del silenzio assenso già determinatosi.

(2) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 aprile 1997 n. 380.

(3) Ha osservato in particolare il TAR Puglia che nella specie una precisa esplicitazione di concreta incompatibilità si rendeva vieppiù necessaria vuoi perché in precedenza, con apposita determinazione, il Comune aveva respinto la istanza per carenza di superficie di vendita proposta (e quindi con motivazione che prescindeva del tutto dalla tipizzazione ad industriale della zona) vuoi perché nella strada in cui ricadeva l’esercizio –come riferito in perizia extragiudiziale, non contestata sul punto ex adverso- vi è tutta una serie di esercizi commerciali e quindi coesistenza di insediamenti commerciali ed industriali, che imponeva a supporto del diniego una esaustiva motivazione in ordine ad un reale contrasto.

 

 

per l'annullamento

della nota n. 416 All. 4 del 20.2.98 a firma del Dirigente dell’Ufficio Licenze recante declaratoria di mancata formazione del silenzio assenso su domanda di autorizzazione commerciale e conseguente diffida dal procedere all’apertura ed attivazione dell’esercizio, nonché per l’annullamento di atti presupposto e connessi ed in particolare della nota prot. n. 409 del 14.3.97 a firma del Vice Segretario Generale recante diniego di autorizzazione commerciale;

(omissis)

FATTO

Con atto notificato il 24.4. 1998 e depositato nei termini il ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe evidenziati. In particolare nel provvedimento gravato n. 416 del 20.2.98, il dirigente dell’ufficio licenze diffidando il ricorrente dall’apertura dell’esercizio commerciale, rendeva cronistoria della vicenda annotando che: in data 10.1.96 la Gianauto s.r.l. aveva chiesto l’autorizzazione amministrativa per l’esercizio di vendita di autoveicoli in locale sito in Via Trani n. 80, che v’era stata una risposta negativa dell’Ufficio Commercio per carenza di superficie di vendita proposta, che in data 16.1.97 v’era stata nuova istanza riscontrata con provvedimento n. 409 del 14.3.97, notificato alla Gianauto srl, di rigetto siccome l’immobile da adibire ad uso commerciale ricadeva in zona industriale e comunque non commerciale.

Si deducono i seguenti motivi:

Violazione art. 20 L. n.241/90 con riferimento al dpr n. 407/94 (all. 1 tab C n. 55). Eccesso di potere.

La domanda di rilascio di autorizzazione si intende accolta quando non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro 60 gg.; nella specie il provvedimento di diniego del 14.3.97 non è mai stato comunicato all’interessato bensì al di lui figlio Ignazio, si è quindi verificato il silenzio assenso.

Violazione art. 24 legge n. 426 dell’ 11.6.1971. Eccesso di potere.

Non è comunque consentito il diniego di autorizzazione commerciale per ragioni di ordine urbanistico.

Si è costituito i giudizio il Comune opponendosi all’avverso gravame. In particolare ha contro dedotto non essersi formato il silenzio assenso atteso che la nota del 14.3.97 per mero errore materiale era intestata a Gianfrancesco Ignazio anziché a Gianfrancesco Francesco, e che comunque esso Comune, accortosi dell’errore, non aveva ritenuto di nuovamente notificare l’espresso rigetto vuoi perché la precedente nota era inviata all’indirizzo di Via Trani n. 76 (domicilio di Gianfrancesco Francesco e non di Gianfrancesco Ignazio) vuoi perché recava espresso riferimento all’istanza n. 1320 del 16.1.97 prodotta dal Gianfrancesco Francesco. Ha aggiunto che in ogni caso l’istituto del silenzio assenso non servirebbe a considerare accolta la chiesta autorizzazione in quanto carenti i requisiti necessari e precisamente la destinazione commerciale dei locali.

L’istanza cautelare avanzata nel contesto dell’atto introduttivo è stata accolta con Ordinanza n. 420 del 4 giugno 1998.

In corso di causa parte ricorrente, con memoria, ha ribadito le sue prospettazioni difensive, allegando relazione tecnica extragiudiziale .

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

L’art. 20 legge 241/90 prevede che "domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato cui sia subordinato lo svolgimento di una attività perivata, si considera accolta qualora non venga comunicato all’interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti….."; per l’insediamento di attività commerciale non alimentare il termine è di 60 gg. giusta tab C dpr 9 maggio 1994 n. 407 (regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli articolo 19 e 20 delle legge n. 241/90).

Nella specie è accaduto che sull’istanza del 16 gennaio 1997 presentata da Gianfrancesco Francesco nella qualità di amministratore unico della Gianauto srl ed intesa ad ottenere autorizzazione amministrativa per la vendita di autoveicoli nel locale sito in via Trani n. 80, l’amministrazione si è pronunciata negativamente (il locale proposto ricade in zona industriale), ma detto provvedimento negativo dell’Amministrazione -prot. n. 409 del 14.3.1997- risulta indirizzato e notificato a mani proprie di Gianfrancesco Ignazio, che è persona diversa dal richiedente e precisamente figlio non convivente di Gianfrancesco Francesco.

La conclusione è che non essendo stato comunicato al richiedente (come l’art. 20 legge 241 espressamente prevede) il negativo provvedimento, si è determinato il silenzio assenso sulla istanza sopra annotata talchè l’ancora successivo e sempre negativo provvedimento n. 416 del 1998 –pronunciato a seguito di atto stragiudiziale di diffida- per la sua legittimità doveva trovare a monte un previo annullamento (invece non operato) del silenzio assenso già determinatosi.

Per completezza ed in ordine alla necessaria comunicazione al richiedente ex art. 20 legge 241, osserva il Collegio che detta disposizione non introduce una rottura col principio generale di cui all’art. 2 stessa legge e cioè col dovere di adottare un provvedimento espresso; il raccordo tra le citate disposizioni va ermeneuticamente trovato non solo nella doverosità della p.a. di provvedere espressamente, ma nella prospettiva del privato che attiva il procedimento e che attende una risposta; se questa non arriva e nei termini previsti, si sostanzia il c.d. silenzio assenso, salva la possibilità della p.a. di suo annullamento (ma questo è altro profilo).

Le considerazioni che precedono portano quindi a ritenere fondato il primo motivo di gravame.

Fondato è anche il secondo motivo. Come detto, il diniego comunale è motivato perché l’immobile da adibire ad uso commerciale ricade in zona industriale.

A riguardo, e come giustamente dedotto da parte ricorrente, in una corretta applicazione dell’art. 24 legge 426/71 il contrasto con le prescrizioni urbanistiche non è elemento che possa da solo impedire il conseguimento della chiesta autorizzazione, perché l’interesse pubblico in materia di commercio è di diversa natura ed implica criteri valutativi differenti (cfr. C.d.S. Sez. V 21.4.97 n. 380). Le valutazioni di incompatibilità di insediamenti commerciali in zona industriale non vanno effettuate in astratto ma previo accertamento ed esplicitazione di un effettivo motivo di incompatibilità tra nuovo esercizio commerciale e zona industriale. Tale precisa esplicitazione di concreta incompatibilità nella specie si rendeva vieppiù necessaria vuoi perché in precedenza (determinazione del 20.12.96) lo stesso Comune aveva respinto la istanza per carenza di superficie di vendita proposta (e quindi con motivazione che prescindeva del tutto dalla tipizzazione ad industriale della zona di via Trani) vuoi perché sulla ridetta Via Trani –come riferito in perizia extragiudiziale, non contestata sul punto ex adverso- vi è tutta una serie di esercizi commerciali e quindi coesistenza di insediamenti commerciali ed industriali, che imponeva a supporto dcl diniego ora gravato una esaustiva motivazione (invece carente) in ordine ad un reale contrasto.

Il ricorso va quindi accolto. Spese di giudizio come da dispositivo e secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari Sez. II, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti gravati.

Condanna il Comune soccombente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in lire due milioni (£. 2.000.000).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 2 novembre 2001, con l'intervento dei Magistrati

Dott. Michele Perrelli - Presidente

Dott. Vito Mangialardi - Componente Est.

Dott. Maria Abbruzzese - Componente

Depositata il 18 gennaio 2002.

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