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n. 10-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA - BARI, SEZ. II - Sentenza 7 ottobre 2002 n. 4398 - Pres. Perrelli, Est. Mangialardi - Comune di Polignano a Mare (Avv. F.E. Lorusso) c. Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali (Avv. Stato L. Ferrante) e Ministero dell’Interno (n.c.) - (in parte dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte respinge il ricorso).

1. Comune e Provincia - Segretario comunale - Nomina di segretario di fascia corrispondente alla classe comunale inferiore di classificazione del comune interessato - Facoltà di nominare segretario di fascia corrispondente a classe comunale superiore - Sussiste - Rinuncia alla riclassificazione da parte del comune interessato - Irrilevanza.

2. Comune e Provincia - Segretario comunale - Assegnazione o nomina di segretario di fascia corrispondente a classe comunale superiore - Revisione incrementativa della classe del comune - Esclusione - Ratio - Rilevanza specifica dei presupposti normativi per l’attribuzione delle varie classi comunali - Salvezza del sistema di classificazione anche dopo l’emanazione del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

1. Come riconosciuto dalla deliberazione dell’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali del 21 marzo 2002 n. 171 - che ha sostituito precedente deliberazione n. 150 del 17 maggio 1999, di opposto contenuto - l’opzione espressa da un’amministrazione comunale riclassificata di nominare un segretario appartenente a fascia professionale corrispondente alla classe comunale inferiore nella quale è classificato il comune interessato, con rinuncia alla propria riclassificazione, non vincola una nuova compagine amministrativa che può, pertanto, nominare il nuovo segretario tra gli iscritti a fascia professionale corrispondente a classe comunale superiore (nella specie è stato di conseguenza dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse all’impugnativa di provvedimenti confermativi della riclassificazione del comune interessato siccome inidonei a precludere l’esercizio della facoltà di nominare un segretario comunale di fascia professionale corrispondente a classe comunale superiore) (1)

2. L’assegnazione ad un comune di un segretario generale di fascia corrispondente a classe superiore rispetto a quella del comune interessato, disposta in via eccezionale dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 8 giugno 1962 n. 604, in relazione a particolari esigenze amministrative che richiedano una più vasta professionalità, non comporta revisione incrementativa della classe del comune, legata invece a presupposti del tutto peculiari in base all’art. 19 del d.P.R. 23 giugno 1972, n. 749, tenuto conto che le tabelle A) e B) allegate a quest’ultimo sono state fatte salve dall’art. 35 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 e l’attualità del sistema di classificazione è stata confermata dall’art. 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (2)

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(1) Non constano precedenti in termini.

(2) Il principio è pacifico in giurisprudenza: cfr. per tutte Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2000, n. 5489, nonché T.A.R. Lazio, Roma, Sez. 2, 16 settembre 1997, n. 1412 e T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 27 maggio 1996, n. 561.

 

 

per l'annullamento

della nota prot. n. 13821 del 28.7.2000, assunta al protocollo del Comune in data 28.8.2000, con cui l’A.A.G.A.S.C.P. ha affermato che la Segreteria del Comune di Polignano a Mare deve ritenersi definitivamente classificata come segreteria generale di II classe, in virtù della deliberazione n. 15° del 15.7.99 del CdA della stessa Agenzia ed ai sensi dell’art. 11, comma 10, del dpr n. 465/1997;

della deliberazione n. 150 del 15.7.99 del Consiglio nazionale di amministrazione dell’AAGASCP nella parte in cui stabilisce che l’avvalersi della potestà di nominare un segretario iscritto nella fascia professionale corrispondente alla classe demografica dell’Ente comporti la rinuncia alla riclassificazione;

nonché -con atto di motivi aggiunti- per l’annullamento

del provvedimento a firma del Presidente dell’ Agenzia contenuto nella nota prot. n. 3348 del 12.3.2001 con cui, in riscontro alla nota prot. n. 1856 del 20.2.2001 del Comune interessato avente ad oggetto la richiesta di pubblicizzazione come Segreteria di classe I/B, ha disposto che la Segreteria di detto Comune, ai fini della nomina del Segretario, deve intendersi definitivamente classificata come generale di II classe;

della deliberazione n. 50 del 9.4.2001 del C.d.A. della Sezione Regionale per la Puglia dell’A.A.G.A.S.C.P. di assegnazione della dott.ssa Di Turi presso la Segreteria Generale del Comune nella parte in cui si delibera di "confermare con la presente assegnazione che la Segreteria Generale del Comune di Polignano a Mare è di classe II come ribadito dall’Agenzia Nazionale con nota prot. n. 13821 del 28.07.2000 per le motivazioni ivi espresse a cui si rinvia e dalla ordinanza del TAR Puglia n. 113/2001";

(omissis)

FATTO

Con nota del 20 luglio 2000 a firma del Sindaco, la nuova (eletta alle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000) amministrazione comunale di Polignano a Mare comunicava all’A.A.G.A.S.C.P. (sede nazionale) l’intendimento di essa amministrazione di procedere alla pubblicizzazione della vacanza della segreteria generale di classe I B.

L’Agenzia nazionale con nota n. 13821 del 28 luglio 2000 trasmetteva la richiesta alla Sezione Regionale della Puglia, significando che la segreteria del Comune interessato era da ritenersi segreteria generale di II classe, e quindi di competenza per le richieste di pubblicizzazione della sede della sezione regionale. Motivava a riguardo che con delibera giuntale del 19 agosto 1999 il Comune si era avvalso della potestà di nomina di un segretario iscritto nella fascia professionale corrispondente a quella demografica di appartenenza dell’ente stesso ex art. 11 comma 10 dpr 465/97; aggiungeva che, giusto quanto disposto dalla delibera di CdA dell’Agenzia n. 150 del 15.7.99 l’avvalersi di tale potestà aveva comportato la rinuncia alla riclassificazione stessa.

La nota suddetta e la delibera dell’Agenzia n. 150/99 vendono ora impugnate con ricorso notificato il 9 e 13 novembre 2000 e depositato nei termini in cui si deduce:

1) Violazione art. 11, comma 10, dpr n. 465/97.

Gli enti locali già riclassificati hanno potestà di scelta per la copertura delle proprie segreterie tanto tra i segretari iscritti nella fascia superiore a quella demografica in cui l’ente è ricompresso quanto tra quelli della fascia corrispondente alla classe demografica. Erra l’Agenzia quando afferma che la rinuncia a scegliere segretari compresi nella fascia superiore, comporti rinuncia in tal modo alla riclassificazione stessa. La valutazione operata da un’amministrazione comunale con deliberazione motivata di Giunta in ordine alla scelta di cui innanzi, non può interferire sul diverso aspetto della classificazione del Comune.

2) Violazione delle norme sub 1, sotto diverso profilo. Eccesso di potere.

Il mutamento di classe del Comune ha dei riflessi sulla qualificazione delle relative strutture organizzative. Ad ogni amministrazione che si insedia vien data la possibilità (art. 17, comma 70 della legge n. 127/97) di scegliere un nuovo segretario. La determinazione dell’Agenzia limita le prerogative concesse alle nuove compagini; si oblitera poi il principio fiduciario che caratterizza il nuovo rapporto tra amministrazione e segretario. I segretari comunali, a seguito della riforma, hanno cessato di essere funzionari dello Stato per divenire più stretti collaboratori e consulenti del Sindaco. Scelte di precedenti amministrazioni non possono condizionare sindaci neo eletti.

Con atto di motivi aggiunti, depositato -previa notifica- il 17 maggio 2001, il ricorrente Comune ha impugnato gli ulteriori atti (in epigrafe meglio descritti) dell’Agenzia e della Sezione Regionale nella parte in cui confermavano essere la segreteria comunale di Polignano a Mare di II classe e non di I B.

Si deduce:

1) Incompetenza. La nota n. 3348 del 12 marzo 2001 dell’Agenzia nazionale è a firma del Presidente del Consiglio di amministrazione. La competenza in tema di pubblicizzazione della vacanza è del Consiglio di amministrazione e l’attuazione delle relative delibere è del direttore generale.

2) Illegittimità diretta e derivata dalla illegittimità della delibera n. 150 del Consiglio Nazionale dell’amministrazione dell’AAGASCP per violazione ed erronea applicazione 10^ comma art. 11 dpr. 465/97. Eccesso di potere.

Si ribadisce quanto già espresso nell’atto introduttivo e cioè che le determinazioni dell’Agenzia impediscono agli enti riclassificati di usufruire della riclassificazizone stessa.

3) Violazione dei principi generali in tema di autotutela della P.A. Eccesso di potere.

Il Comune interessato con deliberazione n. 21 del 13.2.2001 aveva provveduto ad annullare la deliberazione di G.M. n. 160/99 (precedente amministrazione) ribadendo la volontà di richiedere pubblicazione delle sede di segreteria generale di IB. Di detta intervenuta delibera l’Agenzia sia nazionale che regionale non si fa assolutamente carico.

Il TAR (Ordinanza n. 113/2001), respingendo la istanza cautelare motivando sul danno, non ha affatto inteso pronunciarsi sulla questione sostanziale e quindi la statuizione TAR non può essere presa a paradigma di un riscontro negativo delle aspettative del Comune.

Si è costituita in giudizio per l’amministrazione intimata l’Avvocatura dello Stato opponendosi all’avverso gravame e relativi motivi aggiunti. In particolare nella memoria 14 sett. 2002 ha rappresentato che gran parte del ricorso era divenuta inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse alla luce della intervenuta deliberazione dell’Agenzia del 21 marzo 2002 che, sostituendo la precedente (impugnata) deliberazione n. 150/99, ha statuito che la nuova amministrazione di un ente riclassificato, può nuovamente (rispetto ad un diverso avviso della cessata amministrazione) esercitare il potere di nomina di nuovo segretario scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia superiore a quella demografica di appartenenza.

Per suo conto la stessa parte ricorrente con memoria del 23 luglio 2002 ha evidenziato come la intervenuta deliberazione del 21 marzo 2002 ha dato ragione al contenzioso intrapreso; conseguentemente, ha aggiunto, risultano viziati in via derivata i provvedimenti con cui sia l’Agenzia, sia a livello Nazionale che Regionale, hanno confermato la definitiva classificazione del Comune quale Comune di 2^ classe.

D I R I T T O

A) La prima questione posta dal Comune ricorrente che ha impugnato i susseguitesi atti dell’Agenzia muoventi da contrario-rispetto al proprio- avviso, riguarda la interpretazione da darsi al comma 10 dell’art. 11 del dpr 4 dic. 1997 n. 465 (regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n, 127) del seguente tenore "Fermo restando quanto disposto dall’art. 12, gli enti già riclassificati in base al previgente ordinamento mantengono la potestà di nomina tra i segretari iscritti alla fascia professionale superiore a quella demografica di appartenenza, salva diversa determinazione da adottarsi con deliberazione motivata della giunta. …(omissis)…".

Va premesso che al Comune di Polignano a Mare (compreso nella fascia demografica tra 10.001 e 65.000 abitanti e quindi di 2^ classe in base alla tabella allegata al dpr 23 giugno 1972 n. 749), il Ministero dell’Interno con nota provvedimentale del 20.6.1997 aveva assegnato un segretario di classe superiore I B ai sensi dell’art. 1 legge legge 604/1962. L’amministrazione comunale in carica nel 1999 con delibera giuntale ebbe ad optare –in applicazione della norma trascritta- per un Segretario Comunale di qualifica corrispondente alla classe demografica del Comune (cioè per un segretario generale di cl. 2^). Subentrante amministrazione comunale ha chiesto invece per la copertura del posto un Segretario Generale di cl. 1B. Detta richiesta è stata disattesa dall’Agenzia nazionale siccome esso comune con la delibera giuntale del 1999 si era avvalso della potestà di nominare per un segretario comunale iscritto alla fascia professionale corrispondente a quella demografica del Comune, il che comportava "la rinuncia alla riclassificazione stessa". Richiamava espressamente l’Agenzia nazionale apposita delibera del suo C.d.A., la n. 150 del 17.5.99, che in detti termini si esprimeva quanto all’applicazione dell’art. 11, comma 10, dpr. 465.

Impugnata dal Comune detta deliberazione n. 150/99 e le note dell’Agenzia nazionale e della Sezione Regionale che della stessa rendevano applicazione, è accaduto che nelle more del giudizio l’Agenzia abbia rivisto la propria interpretazione in ordine alla norma in questione, assumendo nuova deliberazione, la n. 171 del 21 marzo 2002 sostitutiva della precedente n. 150/99.

Questa volta, giusta tesi del ricorrente, il C.d.A. dell’A.A.G.A.S.P.C. nell’esercizio delle attribuzioni riconosciutagli dall’art. 6., comma 1, del dpr 465/97, ha disposto che per un ente riclassificato la opzione espressa da una amministrazione comunale di nominare segretario appartenente alla fascia professionale corrispondente all’entità demografica con rinuncia alla riclassificazione della propria sede di segreteria, non vincola successive amministrazioni comunali che possono esercitare il potere di nomina del nuovo segretario scegliendolo tra quelli iscritti alla fascia professionale superiore, nonostante la rinuncia alla riclassificazizone operata dalla amministrazione uscente. Si aggiunge in delibera che lo stesso sindaco che abbia già rinunciato alla riclassificazione, in caso di intervenuta vacanza del posto, conserva durante il suo mandato il potere di nominare il nuovo segretario tra quelli della fascia superiore.

Pare quindi al Collegio che la intervenuta delibera soddisfi l’interesse azionato da parte ricorrente. non essendovi più dubbio che la nuova Amministrazione Comunale di Polignano a Mare alla luce delle novellate disposizioni possa coprire la propria Segreteria con un Segretario di classe IB, non essendo a ciò ostativa l’opzione espressa dalla precedente compagine. Di qui una declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’impugnativa avverso atti, anche quelli gravati nei motivi aggiunti, che muovevano da un primo intendere dell’Agenzia, poi rimosso.

B) Va ora esaminata l’altra questione sottoposta al giudizio del Collegio e prospettata in particolare nell’atto di motivi aggiunti che riguarda la classificazione della segreteria comunale, contestandosene da parte interessata la definizione di Segreteria Comunale di 2 classe resa dall’Agenzia nazionale e dalla Sezione Regionale.

Detto punto di causa, così delimitato, è distinto dal precedente inerente la possibilità di scelta di Segretario di fascia superiore; la soluzione positiva (quanto alla tesi di parte ricorrente) data al primo problema non si riverbera di per sé anche sul secondo, come invece la difesa del Comune pare prospettare.

Ritiene di premettere il Collegio, al fine di evitare possibili equivoci, innanzi tutto che l’assegnazione ad un Comune di un segretario generale di classe I B disposta dal Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 1 comma 3 legge 8 giugno 1962 n. 604, non comporta l’aumento di classe del Comune stesso (cfr. C.d.S., sez. IV, 16 ottobre 2000 n. 5489). L’assegnazione di un segretario comunale di qualifica immediatamente superiore a quella corrispondente alla classe del Comune è eccezionalmente consentita all’Ente locale che debba affrontare compiti particolari che richiedono specifiche procedure amministrative, la cui conoscenza è demandata alla competenza del Segretario stesso; pertanto tale situazione è radicalmente diversa da quella che consegue alla revisione di classificazione del Comune che non solo ha una diversa base normativa (art. 19 dpr 23 giugno 1972 n. 749) ma assume a proprio fondamento l’accertato aumento della popolazione residente (cfr. TAR Lazio sez. II, 16 sett. 1997 n. 1412; TAR Reggio Calabria 27 maggio 1996 n. 561). Passando allo specifico della classificazione dei Comuni per l’assegnazione del Segretario, essa sin dalla legge 604/1962 è legata alla popolazione demografica e secondo apposite tabelle (tab A allegata alla legge 604, poi sostituita dalle tab. A allegata alla legge 17.2.1968 n. 107, ed infine dalle tab. A e B dpr 23 giugno 1972 n. 749 che ha ridotto la distinzione dei Comuni da cinque a quattro classi e cioè 4^, 3^, 2^ e 1^ quest’ultima distinta in 1B e 1A, con corrispondenza nella seguenti qualifiche di Segretario: Segretario comunale, Segretario capo, Segretario generale di cl.2^, Segretario generale di cl. 1^ B e Segretario generale di cl. 1^ A).

In detto quadro si inseriva la norma di cui al 3^ comma citato art. 1 legge 604/1962 che consentiva, con decreto del Ministero dell’Interno, la possibilità di assegnazione di segretario di qualifica immediatamente superiore a quella stabilita nella tabella e ciò per i Comuni "riconosciuti sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo o di importanti uffici pubblici o che siano centri di notevole attività industriale o commerciale e che dimostrino di trovarsi in condizioni finanziarie tali da poter sostenere, senza notevoli aggravio per i contribuenti, le maggiori spese". Tale disposizione, eccezionale, in quanto derogatoria del criterio demografico stabilito in tabella, è stata abrogata in uno con l’intero art. 1 in cui trovasi inserita dall’art. 35 dpr 4 dic. 1997 n. 465, nel mentre le tabelle A e B allegate al dpr 749 del 1972 di cui si è detto sono state espressamente fatte salve dall’art. 12 stesso dpr del 1997 ai fini della classificazione dei Comuni per l’assegnazione del Segretario. La perdurante vigenza di dette tabelle e quindi del sistema di classificazione dei comuni ai fini in questione, è stata ribadita nell’art. 106 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).

Così ricostruito il sistema, pare al Collegio che attualmente la segreteria di un Comune di popolazione tra i 10.001 e 65.000 abitanti (Polignano a Mare) sia per definizione di cl. 2^. La conclusione di cui innanzi non è contraddetta dalla potestà che l’Amministrazione comunale ( di un Ente già riclassificato in base alla precedente disposizione) possa legittimamente richiedere un segretario comunale di qualifica superiore. Ciò infatti avviene in base alla norma di cui al comma 10, art. 11 stesso dpr, che dianzi si chiarita e che viene a riguardare in senso derogatorio la corrispondenza tra classe del Comune e qualifica del Segretario, ma non già il dato obiettivo, stabile, di essa classe. Presiedc a riguardo una potestà derivante da pregresse definizioni ministeriali, ora non più previste, ma che possono rivivere a discrezione (motivata) delle susseguentesi compagini amministrative (come detto nella narrativa sub A). Pare cioè, raccordando le due norme (10^ comma art. 11 ed art. 12) che proprio la possibile oscillazione –ed il caso all’esame è un esempio- nell’esercizio della riconosciuta potestà (Segretario di fascia superiore o Segretario di fascia corrispondente) non debba influire sulla classificazione (dato obiettivo) della Segreteria. Altrimenti ragionando sarebbe impossibile una classificazione oggettiva, ex ante, di una Segreteria, o per meglio dire la stessa sarebbe rimessa di volta in volta alla discrezionalità della singola compagine. Non pare che l’attuale sistema ciò preveda soprattutto perché la norma di cui al comma 10^ art. 11 è dettata nel rispetto del successivo art. 12 ("fermo restando quanto disposto nell’art. 12") e quindi alla perdurante classificazione delle Segreterie comunali in base alle tab. A e B di cui si è già detto, improntate al criterio demografico. In altre parole il dato obiettivo –classificazione dell’Ente - non può trasmigrare a favore di quello soggettivo e cioè della possibilità riconosciuta all’amministrazione in carica di un Ente al tempo riclassificato, di individuare la figura professionale più consona ed anche di superiore qualifica, alle sue esigenze.

Per dette considerazioni va respinto il ricorso per la parte in cui si impugna la definizione resa dall’Agenzia nazionale e regionale della segreteria comunale di Polignano a Mare quale segreteria di II classe, ferme restando le puntualizzazioni rese nella narrativa che precede.

Quanto alle spese di giudizio, si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - sede di Bari Sez. II- in parte dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ed in parte respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 19 settembre 2002, con l'intervento dei Magistrati

Dott. Michele Perrelli - Presidente

Dott. Vito Mangialardi - Componente Est.

Dott. Maria Abbruzzese - Componente

Depositata in data 7 ottobre 2002.

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