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TAR PUGLIA-BARI, SEZ. I - Sentenza 15 febbraio 2000 n. 605 - Pres. ed Est. Ferrari - Armenio (Avv. Agrifoglio) c. Azienda U.S.L. BA/2 (Avv. Paccione) e Poggi (Avv. Lorusso).

E’ inammissibile un ricorso con il quale si chiede contestualmente: a) l’accertamento dell'obbligo per l'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso, ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, a determinati documenti attinenti ad una procedura concorsuale; b) l’annullamento degli atti di stessa procedura, formulata con espressa riserva di presentazione dei motivi d'impugnazione dopo l'acquisita conoscenza della documentazione che si assume essere stata inutilmente richiesta.

Ed invero, a prescindere dai limiti precisi che il ricorso cumulativo incontra nel giudizio amministrativo (a differenza di quanto invece previsto per il giudizio civile: art. 104 cod. proc. civ.), è assorbente la considerazione che non è ammissibile il cumulo delle domande quando, come nella specie, esse soggiacciono a riti diversi, non presentano identità di contenuto e di oggetto, sono volte alla tutela di interessi distinti fra di loro e si pongono in rapporto di evidente pregiudizialità l'una rispetto all'altra.

 

 

(omissis)

DIRITTO

1.- Come si è detto in narrativa, con il ricorso in esame sono state cumulativamente proposte due distinte domande:

a) di accertamento dell'obbligo per l'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso, ex art. 25 L. 7 agosto 1990 n. 241, a determinati documenti attinenti alla procedura concorsuale alla quale egli ha partecipato con esito negativo;

b) di annullamento degli atti di detta procedura, formulata con espressa riserva di presentazione dei motivi d'impugnazione dopo l'acquisita conoscenza della documentazione che si assume essere stata inutilmente richiesta.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, a prescindere dai limiti precisi che il ricorso cumulativo incontra nel giudizio amministrativo (a differenza di quanto invece previsto per il giudizio civile: art. 104 cod. proc. civ.), è assorbente la considerazione che non è ammissibile il cumulo delle domande quando, come nella specie, esse soggiacciono a riti diversi, non presentano identità di contenuto e di oggetto, sono volte alla tutela di interessi distinti fra di loro e si pongono in rapporto di evidente pregiudizialità l'una rispetto all'altra.

In altri termini, nel caso in esame la declaratoria di inammissibilità del cumulo non è conseguente alla contestuale proposizione di un'azione impugnatoria-annullatoria, che entro certi limiti è consentita, bensì alla circostanza che risultano proposte uno actu azioni che muovono da presupposti diversi, hanno portata e conseguenze diverse e soggiacciono a distinte procedure giurisdizionali.

Se ben si riflette, la situazione in esame non è in effetti dissimile a quella di contestuale proposizione di un'azione diretta ad ottenere l'esecuzione del giudicato e di un'azione rivolta all'annullamento del provvedimento adottato dall'Amministrazione in asserita ottemperanza allo stesso, situazione in presenza della quale la giurisprudenza del giudice amministrativo ha sempre concluso per l'inammissibilità del cumulo, con argomentazioni che ricalcolano quelle sopra riportate.

3. - Nel caso in esame la declaratoria di inammissibilità dell'intero ricorso non potrebbe neppure essere evitata facendo richiamo a quella giurisprudenza che, per l'ipotesi di inammissibilità del cumulo, consente al giudicante di far salvo il ricorso per la parte alla cui definizione il ricorrente ha dimostrato, nei propri scritti difensivi, di aver maggiore interesse. E ciò per almeno due ragioni:

a) innanzi tutto perché detta giurisprudenza si è venuta formando con specifico riferimento a provvedimenti cumulativamente impugnati ancorché carenti del necessario nesso procedimentale o di presupposizione, laddove nel caso di specie la verifica andrebbe condotta con riguardo ad un'azione di accertamento e ad un'azione impugnatoria aventi oggetti diversi;

b) in secondo luogo perché il ricorso, redatto in termini estremamente generici, ingenera nel lettore anche più attento una obiettiva incertezza sul petitum effettivo.

Va peraltro aggiunto che, quand'anche nel caso in esame si vertesse in materia di ricorso cumulativo ammissibile ovvero si ritenesse in via gradata possibile per il giudicante individuare fra le due azioni quella alla cui definizione il ricorrente ha maggiore interesse, la conclusione non muterebbe nel senso che risulterebbe confermata, sia pure per ragioni diverse, la declaratoria di inammissibilità ancorché riferita a ciascuna delle due domande azionate.

4. - E' infatti inammissibile, per assoluta genericità e carenza probatoria, l'azione di annullamento proposta contro la procedura concorsuale, posto che nei confronti di essa il ricorrente si limita ad affermare di aver appreso "da voci di corridoio" che a detta procedura sarebbero stati ammessi candidati privi dei prescritti requisiti.

Ed invero il ricorrente, che non si è neppure preoccupato di depositare il giudizio il bando di concorso, non dice quali sarebbero i requisiti di ammissione mancanti, se i candidati asseritamente sprovvisti degli stessi sarebbero da individuarsi fra i tre vincitori ovvero nel quarto graduato dichiarato solo idoneo (con palesi riflessi sull'interesse del gravame) e non adduce neppure un inizio di prova a supporto della propria affermazione.

5. - Dal suo canto l'azione di accertamento proposta ex art. 25 L. n. 241 del 1990 è inammissibile sotto un duplice profilo:

a) innanzi tutto perché il soggetto, che abbia proposto u giudizio impugnatorio-annullatorio e che abbia interesse ad ottenere l'esibizione della documentazione comprovante la fondatezza della pretesa azionata, è tenuto a far valere detto interesse nella sede processuale propria del ricorso già attivato, sollecitando i poteri istruttori del giudicante, giacché la L. 7 agosto 1990 n. 241 tutela situazioni giuridicamente rilevanti ma non ancora soggette a giudizio;

b) in secondo luogo perché il ricorrente non si è neppure preoccupato di depositare in giudizio la domanda di accesso ai documenti, pur risultando di elementare evidenza che la proponibilità dell'azione ex art. 25 cit. L. n. 241 è subordinata all'avvenuto esaurimento dello spatium deliberandi che la norma in questione riserva all'Amministrazione per pronunciare sulla domanda.

In effetti, nel caso in esame, la domanda di accesso ( del 3 novembre 1999) è stata depositata in giudizio dalla resistente A.U.S.L. ed ha per oggetto solo "gli atti adottati successivamente all'espletamento delle prove di esame", cioè gli atti che erano stati forniti dall'Azienda sanitaria al ricorrente sin dal 22 novembre 1999, e quindi in data anteriore a quella di notifica del ricorso (30 dicembre 1999). Questa circostanza è di per sé sufficiente a condurre alla inammissibilità del ricorso in quanto proposto in carenza del suo presupposto, e cioè il rifiuto espresso o tacito dell'Amministrazione a consentire l'accesso ai documenti richiesti dal ricorrente. E' ben vero che nel suo stringatissimo ricorso egli assume di aver chiesto anche copia della delibera che aveva disposto l'ammissione al concorso dei candidati ma di tale circostanza - fra l'altro contraddetta dalla domanda del 3 novembre 1999, che fa esclusivo riferimento ai soli atti successivi all'espletamento delle prove di esame - egli non fornisce alcuna prova.

6. - Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sez. I dichiara inammissibile il ricorso proposto, come in epigrafe, dal dott. Vincenzo Armenio.

Condanna il ricorrente dott. Vincenzo Armenio al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in complessive £ 3.000.000 (tremilioni), di cui £ 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) in favore dell'A.U.S.L. BA/2 e £ 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) in favore del controinteressato dott. Claudio Poggi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2000, del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sez. I, con l'intervento dei signori:

Gennaro Ferrari  Presidente Est.

Amedeo Urbano Consigliere

Doris Durante Consigliere

Depositata il 15 febbraio 2000.

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