TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 27 settembre 2001 n. 1299 – Pres. Ravalli, Est. Martino – Alcatel Italia S.p.A. (Avv.ti Lofoco e Cassola) c. Comune di Ostini (Avv. Zaccaria).
Edilizia ed urbanistica - Concessione od autorizzazione edilizia - Rilascio - Presupposti - Disponibilità dell’area o del bene interessato - Puntuale verifica da parte del Comune - Necessità.
Edilizia ed urbanistica - Autorizzazione edilizia - Per stazione radio base per telefonia cellulare - Da installare nel campanile di una chiesa - Assenso del parroco - Insufficienza - Autorizzazione dell’ordinario diocesano - Necessità - Annullamento dell’autorizzazione rilasciata in mancanza di detta autorizzazione - Sembra legittimo.
L’Amministrazione comunale competente al rilascio della concessione od autorizzazione edilizia è comunque tenuta a verificare l’esistenza del titolo che legittima l’istante a disporre dell’area o del bene interessato dall’intervento, atteso che la formula della salvezza dei diritti dei terzi, ex art. 4, comma 6, della L. 10/77, non è sufficiente a che la medesima Autorità sia tenuta a rilasciare il titolo concessorio ogni qual volta, secondo il livello di attenzione dovuta, possa apparire carente il titolo di disponibilità.
Sembra legittimo l’annullamento d'ufficio di una autorizzazione edilizia rilasciata per la installazione di una stazione radio base per la telefonia radiomobile sul campanile di una Chiesa, motivato in relazione al fatto che la "dichiarazione di assenso" alla installazione data dal parroco - sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata - non è di per sé sufficiente titolo legittimante la disponibilità alla utilizzazione del luogo sacro ai sensi del Codice di diritto canonico, occorrendo a tal fine l’assenso dell’Ordinario diocesano.
Commento di
OTTAVIO CARPARELLI (Avvocato del Comune di Fasano - Br)
Il Tar Puglia – I Sez., Lecce, con l’ordinanza in rassegna, ha respinto la domanda di concessione della tutela cautelare avanzata da ALCATEL Italia s.p.a., contro il provvedimento afflittivo adottato dal Comune di Ostuni (Br), con cui l’ente locale ha annullato l’autorizzazione edilizia - prima rilasciata in favore della prefata società - per l’installazione di una stazione radio base (S.R.B.) sul campanile della Chiesa dei SS. Medici Cosma e Damiano, sita in Ostuni.
I Giudici amministrativi pugliesi hanno ritenuto legittima la motivazione a base del gravato provvedimento di ritiro e negativo dell’ente, in quanto hanno considerato titolo insufficiente a legittimare la richiesta di autorizzazione edilizia, la dichiarazione di assenso - prestata soltanto dal parroco della Chiesa dei SS.Medici Cosma e Damiano - all’installazione della stazione radio base sul predetto campanile.
Al riguardo, infatti, hanno reputato necessario, quale unico titolo legittimante la disponibilità ad utilizzare il luogo sacro - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art.18, l.n.222/1985, e del canone 1210 Cod. Dir. Canonico - il consenso dell’Ordinario Diocesano (negato nella fattispecie); consenso che, per vero, nel caso in commento, potrebbe essere volto, non tanto alla tutela della proprietà del bene “Chiesa”, quanto alla tutela dell’interesse religioso dei fedeli connesso all’esercizio pubblico del culto in un edificio sacro.
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V’è da rilevare come il T.A.R. Salentino, con la motivazione posta a presidio dell’ordinanza in rassegna, abbia offerto un significativo contributo in ordine alla questione dell’individuazione dei soggetti, diversi dal proprietario, legittimati a richiedere un permesso edilizio (cfr., al riguardo, Consiglio di Stato, Sez.V, 28 maggio 2001, n.2881, in questa Rivista, n.6-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2001-05-28-02.htm; T.A.R. Veneto, Sez.II, 24 luglio 2001, n.2221, ivi n.7/8-2001, pag. http://www.giustamm.it/private/tar/tarveneto_2001-07-24-1.htm; e O. CARPARELLI, “Brevi note in tema di soggetti legittimati a richiedere la concessione edilizia”, ivi n.7/8-2001, pag. http://www.giustamm.it/articoli/carparelli_concessione.htm ).
L’Organo Giurisdizionale ha chiarito - evidentemente nell’ottica della buona fede, dell’affidamento del cittadino, e nel rispetto del canone costituzionale-principio cardine di imparzialità della Pubblica Amministrazione - come i poteri istruttori della P.A., ex art.6, lett.b) l.n.241/1990, in sede procedimentale, non solo possono, ma“… secondo l’attenzione dovuta …” devono necessariamente spingersi sino a verificare l’effettiva esistenza di una relazione qualificante del soggetto richiedente, con l’area ove si intende realizzare l’intervento edilizio.
Al tempo stesso, infatti, il suddetto T.A.R. ha espresso una valutazione di insufficienza sull’effettiva portata della formula “… salvezza dei diritti dei terzi …” - che, di norma, accompagna sempre il rilascio di una concessione edilizia - in tutti i casi in cui sembra precario il titolo offerto dal richiedente, circa l’effettiva disponibilità del bene interessato dall’intervento edilizio.
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Non sembra azzardato poter ritenere che, in mancanza della prefata verifica, potrebbe configurarsi in capo alla P.A. procedente anche un’implicita violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa, non potendo ritenere, la medesima P.A., di aver assolto i propri obblighi connessi al rispetto di tale principio, con il semplice inserimento nell’atto di assenso edificatorio della formula “... fatti salvi i diritti dei terzi ”.
In conclusione, si osserva.
Il Collegio Giudicante, nel caso esaminato, più che fare leva sulla tutela di esigenze di pubblico interesse in generale, ha ritenuto sussistente un vero e proprio specifico impedimento legale (diniego del consenso dell’Ordinario Diocesano - nella specie, Arcivescovo Diocesi di Brindisi, ex art. 18, L.n.222/1985, e canone 1210 Cod.Dir.Canonico) al rilascio, in favore di ALCATEL ITALIA s.p.a, del permesso edilizio per l’installazione della stazione radio base (S.R.B.), sul campanile della chiesa dei SS. Medici Cosma e Damiano di Ostuni.
Ha, così, sostanzialmente confermato, per un verso, il consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia, del Massimo Organo di Giustizia Amministrativa (ex multis, Cons.Stato, Sez.V, 24 ottobre 1996, n.1285, in Giur. Bollettino legisl. Tecnica, 1997, 4074 ) e, per altro verso, la necessità di far convivere, alla pari, nel procedimento amministrativo finalizzato al rilascio di un permesso edilizio, due insiemi di norme, uno di natura privatistica, l’altro di natura pubblicistica.
Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, dell’atto impugnato con i motivi aggiunti depositati il 3 agosto 2001, e precisamente del provvedimento prot. n. 14469 del 30.5.2001 adottato dal Dirigente dell’U.T.C. del Comune di Ostuni; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI OSTUNI
Udito il relatore Ref. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti l’Avv. Carnevale, in sostituzione dell’Avv. Lofoco, e l’Avv. Zaccaria;
Considerato che è stato impugnato l’atto con il quale il Comune ha disposto l’annullamento di ufficio della autorizzazione edilizia rilasciata alla ricorrente Alcatel per la installazione di una stazione radio base (S.R.B.) per la telefonia radiomobile sul campanile della Chiesa di SS. Cosimo e Damiano in Ostuni;
Considerato che detto annullamento è motivato in relazione al fatto che la "dichiarazione di assenso" alla installazione data dal parroco non fosse di per sé sufficiente titolo legittimante la disponibilità alla utilizzazione del luogo sacro ai sensi del Codice di diritto canonico;
Considerato che l’Amministrazione comunale competente al rilascio della concessione edilizia è comunque tenuta a verificare l’esistenza del titolo che legittima l’istante a disporre dell’area o del bene interessato dall’intervento;
Considerato che la formula della salvezza dei diritti dei terzi, ex art. 4, comma 6, della L. 10/77, non è sufficiente a che la medesima Autorità sia tenuta a rilasciare il titolo concessorio ogni qual volta, secondo il livello di attenzione dovuta, possa apparire carente il titolo di disponibilità;
Considerato, nella fattispecie, che il Comune era tenuto a conoscere che l’art. 18 della L. n. 222/85 richiama espressamente, ai fini della validità ed efficacia dell’atto di disponibilità del bene "Chiesa", i controlli e le limitazioni ai poteri di rappresentanza previsti dal diritto canonico;
Considerato che la norma del canone 1210 Cod. Dir. Canonico prescrive che "altri usi" del luogo sacro possono essere consentiti solo dall’Ordinario diocesano;
Considerato che, nella fattispecie, l’Arcivescovo della Diocesi di Brindisi, in data 29.11.99, ha chiaramente negato il proprio consenso all’installazione dell’antenna de qua;
Ritenuto, in definitiva, che il titolo vantato dalla Alcatel (dichiarazione di assenso del parroco) relativamente alla disponibilità del campanile destinato ad ospitare la SRB appare titolo insufficiente, in quanto posto in essere da soggetto privo del potere di disporre e comunque assoggettato alla condizione di validità dell’efficacia rappresentata dall’assenso dell’Ordinario, unico legittimato a disporre dell’uso del bene sacro;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;
P.Q.M.
Respinge (Ricorso numero 529/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Lecce, lì 26 settembre 2001.
Aldo RAVALLI – Presidente
Silvia MARTINO – Estensore
Depositata il 27 settembre 2001.