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Giurisprudenza
n. 2-2003 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 6 febbraio 2003 n. 387Pres. ed Est. Ravalli – Casale (Avv. Zurlo) c. Comune di Ostuni (Avv. Zaccaria) e con l’intervento ad adiuvandum di Marzio ed altri (Avv. Zurlo) - (accoglie).

1. Giurisdizione e competenza - Comune e Provincia - Consiglieri comunali - Provvedimenti di decadenza dalla carica per reiterate assenze - Controversie relative - Rientrano nella giurisdizione amministrativa - Ragioni.

2. Comune e Provincia - Consiglieri comunali - Decadenza dalla carica per reiterate assenze - Impugnativa in s.g. - Notifica al primo dei non eletti - Non occorre.

3. Comune e Provincia - Consiglieri comunali - Decadenza dalla carica per reiterate assenze - Presupposti - Atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo - Necessità.

4. Comune e Provincia - Consiglieri comunali - Decadenza dalla carica per reiterate assenze - Nel caso in cui le assenze siano giustificate dalla necessità di effettuare un viaggio all’estero per motivi di lavoro - Illegittimità.

1. La decadenza del consigliere comunale dalla carica per assenze ripetute ed ingiustificate comporta l’esercizio di un potere discrezionale da parte del consiglio comunale; ne consegue che le controversie in tema di legittimità degli atti di decadenza del consigliere comunale per ripetute assenze ingiustificate appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva.

2. Il ricorso proposto dal consigliere comunale contro un provvedimento di decadenza dalla carica elettiva per reiterate assenze ingiustificate, non deve essere notificato al primo dei non eletti, avendo quest’ultimo eventualmente solo un interesse di fatto al mantenimento dell’atto di decadenza.

3. Le assenze dalle sedute del consiglio comunale che possono dar luogo a decadenza dalla carica sono quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse del consigliere per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni assunti con l’incarico pubblico elettivo; tali motivi non possono rinvenirsi ogni qual volta si prospettano a giustificazione serie necessità di lavoro che assurgono a livello di forza maggiore in relazione ai tempi di assunzione degli impegni (1).

4. E’ illegittima una delibera con la quale un consiglio comunale dispone la decadenza dalla carica di un consigliere per reiterate assenze, ove le assenze stesse siano giustificate dalla necessità per il consigliere interessato di effettuare un viaggio all’estero per motivi di lavoro.

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(1) Ha aggiunto il T.A.R. Puglia che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), per cui le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione.

V. in materia in precedenza:

T.A.R. Calabria, sez. Catanzaro, 19 marzo 1997, n. 217  in Foro amm. 1997, 3247, secondo cui "in  mancanza di esplicita previsione normativa e considerata la particolare gravità della pronuncia di decadenza da consigliere comunale (che priva l'interessato di un ufficio pubblico elettivo), non è consentito escludere a priori la validità di giustificazioni presentate in un momento successivo al verificarsi delle assenze o anche  dopo la  notificazione  all'interessato della proposta di decadenza; ferma restando, ovviamente, la facoltà di apprezzamento e di congrua motivazione, da parte del consiglio comunale, in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione della mancata partecipazione alle sedute e della documentazione esibita".  

T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 19 dicembre 1998, n. 930, in Foro amm. 1999,1331, secondo cui un provvedimento sanzionatorio che non rechi alcuna ragione nè specifichi   l'iter  logico giuridico   che  ha  condotto l'amministrazione ad assumere determinazione di pesante gravità deve considerarsi deviato e non in linea con la regola del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (nella specie, l'amministrazione comunale, prima della pronuncia della decadenza dalla carica di un consigliere comunale per tre assenze, aveva l'obbligo giuridico di valutare le ragioni addotte  a giustificazione attraverso un procedimento di esternazione dei motivi).  

 

 

per l’annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Ostuni n. 1 dell’8 gennaio 2003, con la quale si dispone la decadenza della carica di consigliere comunale;

(omissis)

FATTO E DIRITTO

I – Il nominato in epigrafe, eletto consigliere comunale di Ostuni nelle elezioni amministrative della primavera 2002, appartenente al gruppo di minoranza, è stato dichiarato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 1/03 decaduto dalla carica, essendo state valutate "non valide" le ragioni addotte per giustificare la propria assenza dalle consecutive sedute del 30 luglio, 7 e 8 ottobre, 27 e 28 novembre, 9 e 10 dicembre del 2002.

Nel ricorso si deduce:

1) illegittimità dell’art. 38 bis Statuto di Ostuni in relazione all’art. 289 T.U. n. 148 del 1915 per contrasto con l’art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000. Violazione dell’art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000;

2) Violazione dell’art. 38 bis Statuto cit. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, irrazionalità ed ingiustizia manifesta;

3) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Motivazione perplessa e lacunosa. Sviamento. Violazione art. 3 L. n. 241/90.

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno conseguente a "strepitus fori".

Il Comune si è costituito depositando memoria nella quale ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e la inammissibilità del ricorso per mancata notificazione al primo dei non eletti. Nel merito ha sostenuto la infondatezza del ricorso.

Hanno svolto intervento ad adiuvandum i nominati in epigrafe.

Alla Camera di Consiglio del 5 febbraio 2003 il presidente ha dato avviso alle parti ai sensi degli artt. 3 e 9 L. n. 205 del 2000 ai fini della definizione immediata nel merito del ricorso.

II – La revoca del consigliere comunale per assente ripetute ingiustificate è esercizio di potere discrezionale da parte del Consiglio Comunale. Ne consegue che le controversie in tema di legittimità degli atti di revoca del consigliere comunale per la specifica causa (ripetute assenze ingiustificate) appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo, riguardando non già il diritto di elettorato passivo, ma il modo di esercizio della carica elettiva.

L’eccezione del resistente Comune è, pertanto, infondata.

Il ricorso proposto dal Consigliere Comunale contro la revoca della carica elettiva per assenze ingiustificate, non ha notificato al primo dei non eletti quale controinteressato necessario, avendo questi solo eventualmente un interesse di fatto al mantenimento dell’atto di revoca.

Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso è quindi, infondata.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il ricorrente ha dato giustificazione delle assenze dal Consiglio Comunale del 7 e 8 ottobre e del 9 e 10 dicembre 2002 con note rispettivamente dell’8 ottobre e del 10 dicembre 2002. La giustificazione data "viaggio all’estero per lavoro" è stata provata con l’allegazione della ricevuta del passaggio aereo. Uguale giustificazione con allegazione di ricevuta di biglietto aereo è stata data per le assenze del 27 e 28 novembre 2002.

Il Collegio ritiene del tutto giustificata la assenza in considerazione sia della ragione del viaggio (lavoro), sia in relazione alla distanza della destinazione del viaggio (Canada, Cile, Stati Uniti). Infatti, da un lato non vi è alcuna contestazione circa la veridicità della razione del viaggio, dall’altra è del tutto ragionevole che un viaggio di lavoro a lunga distanza sia programmato con buon anticipo e che non possano poi essere facilmente disdetti gli appuntamenti con i terzi all’estero.

Ritiene il Collegio che le assenze dalle sedute del Consiglio Comunale che possano dar luogo a revoca siano quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo. Tali motivi possono rinvenirsi ogni qual vola si prospettano a giustificazione serie necessità di lavoro che assurgono – come nel caso – a livello di forza maggiore in relazione ai tempi di assunzione degli impegni.

Va considerato, per la valutazione dei comportamenti dei soggetti eletti, che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.) per cui le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione.

Il ricorso va, pertanto, accolto.

La genericità del danno, insieme con la indeterminatezza della misura, congiunta con la prontezza della definizione del ricorso escludono la sussistenza di una effettiva situazione di danno risarcibile. La relativa pretesa va, quindi respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 117/03 l accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca della carica di consigliere comunale specificato in epigrafe.

Condanna il Comune di Ostuni al pagamento delle spese di giudizio che liquida complessivamente in € 1.500,00 a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce il 5 febbraio 2003 in Camera di Consiglio.

Aldo RAVALLI – Presidente, estendore.

Depositata il 6 febbraio 2003.

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