TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 22 novembre 2001 n. 1466 – Pres. Ravalli, Rel. Russo – Nardelli (Avv. V. Caputi Jambrenghi) c. Prefetto di Taranto (Avv.ra Stato), Istituto di Vigilanza Metronotte Città di Martina Franca (Avv. Quinto) e Istituto di Vigilanza La Sicurezza (n.c.).
Autorizzazione e concessione - Licenza di P.S. - Per l’esercizio di attività di vigilanza privata - Diniego prefettizio - Motivato facendo riferimento ad una presunta non necessità di un ulteriore istituto di vigilanza ed ad una raggiunta saturazione della domanda di ausilio privato - Appare illegittimo - Ragioni.
Appare illegittimo un provvedimento con il quale il Prefetto nega l’autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza privata motivato genericamente facendo riferimento ad una presunta non necessità di un ulteriore istituto di vigilanza e ad una raggiunta saturazione della domanda di ausilio privato, atteso che - in mancanza di situazioni di mercato ictu oculi sovrabbondanti - non sono proprie delle Autorità di polizia valutazioni sulla convenienza o meno di entrare nel mercato, né valutazioni di generici effetti negativi della concorrenza, essendo proprie di tale Autorità valutazioni, specie in fase di vigilanza sotto l’aspetto di affidabilità e correttezza di gestione degli Istituti di vigilanza sotto l’aspetto dell’ordine pubblico, seppure latamente inteso.
Per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione
del decreto del 9.7.2001, notificato il 6.8.2001, del Prefetto della Provincia di Taranto, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, compreso il parere della Questura di Taranto richiamato nel decreto prefettizio, non conosciuto;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE CITTA’ DI MARTINA FRANCA
PREFETTO DI TARANTO
Udito il relatore Ref. MARIA ADA RUSSO e uditi altresì per le parti l’Avv. Caputi Jambrenghi, l’Avv. dello Stato Colangelo e l’Avv. Quinto;
Ritenuto che, ad un primo sommario esame, il provvedimento impugnato non appare sufficientemente motivato in quanto (a fronte di una attività per la quale debbono osservarsi i principi della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41 della Costituzione, specie in mancanza di parametri e regole precise) non contiene, al di là delle affermazioni generiche utilizzabili per ogni provvedimento di diniego della stessa natura, né specifici e precisi riferimenti fattuali, né argomentazioni circa gli effetti peggiorativi dello specifico servizio dall’ingresso di un nuovo operatore sul mercato, pur in presenza dell’esistenza di una recente generalizzata estensione all’intero territorio provinciale dell’ambito di operatività delle imprese già autorizzate, comunicato con nota della Prefettura in data 20 giugno 2001 (mentre, peraltro, era in corso l’istruttoria relativa alla vicenda de qua), che farebbe propendere ad una valutazione della medesima Autorità di necessità di estensione degli operatori;
Ritenuto, altresì, che il diniego di autorizzazione all’esercizio di attività di vigilanza privata non può legittimamente fondarsi su un mero giudizio di non necessità di un ulteriore istituto (pur in presenza di tendenza ad un maggior impiego di tali istituti, come, ad esempio, per i controlli ai passaggi negli aeroporti), né sulla generica affermazione, non adeguatamente dimostrata, in una raggiunta saturazione della domanda di ausilio privato (anche alla luce del nutrito elenco di potenziali clienti prodotto dalla ricorrente);
Ritenuto, infine, che in mancanza di situazioni di mercato ictu oculi sovrabbondanti, non sono proprie delle Autorità di polizia valutazioni sulla convenienza o meno di entrare nel mercato, né valutazioni di generici effetti negativi della concorrenza, essendo proprie di tali Autorità valutazioni, specie in fase di vigilanza sotto l’aspetto di affidabilità e correttezza di gestione degli Istituti di vigilanza sotto l’aspetto dell’ordine pubblico seppure latamente inteso;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;
P.Q.M.
Accoglie (Ricorso numero 3156/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Lecce, lì 21 novembre 2001.
Aldo RAVALLI – Presidente
Maria Ada RUSSO – Estensore
Depositata il 22 novembre 2001.