TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I - Sentenza 17 gennaio 2000 n. 21 - Pres. Magliulo, Est. Ciliberti - Panittica Pugliese a r. l. (Avv. Lorusso) c. Comune Di Fasano (Avv. Carparelli) - (respinge).
Giustizia amministrativa - Acquiescenza - In materia di oneri d’urbanizzazione - Pagamento della prima rata degli oneri - Non comporta acquiescenza nei confronti dell’atto di determinazione degli oneri stessi.
Giustizia amministrativa - Onere della prova - In materia di oneri d’urbanizzazione - Spetta al ricorrente.
Edilizia ed urbanistica - Oneri di urbanizzazione - Esenzione art. 9 della legge n. 10/97 - Per gli imprenditori agricoli a titolo principale - Inapplicabilità alle società - Contrasto con normativa comunitaria - Irrilevanza - Fattispecie in materia di attività di produzione e ricerca nel settore dell'acquacoltura.
Non si può ravvisare nel pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione un atto di acquiescenza, dato tale pagamento può ragionevolmente collegarsi alla volontà del ricorrente di sottrarsi al pregiudizio ulteriore dell'eventuale esecuzione forzata. Trattandosi di comportamento non univoco e presumibilmente indotto da ragioni di necessità, detto pagamento non può in alcun modo significare accettazione implicita dell'atto di determinazione degli oneri, né postulare la piena conoscenza e tolleranza degli effetti lesivi dello stesso (1).
Nel caso in cui sia stato impugnato l’atto con il quale si determina l’ammontare degli oneri di urbanizzazione, vertendosi in tema di diritti soggettivi e di rapporti paritetici, incombe sul ricorrente l’onere di provare semplicemente il proprio diritto all'esenzione, a nulla rilevando che detto atto sia, in un certo senso, favorevole in quanto, oltre a determinare gli oneri, stabilisce una rateizzazione degli stessi.
L'esonero dei versamento dei contributo di cui all'art. 9 della legge n. 10/1977 per il rilascio di una concessione edilizia presuppone la qualità dì imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n. 153, che non può essere posseduto da una persona giuridica (2). Tale esonero, pertanto, non spetta ad una società che esercita in via principale una attività agricola (nella specie, acquacoltura).
Vero è che la direttiva CEE 17 aprile 1972 n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ed il regolamento comunitario 12.3.1985 n. 797/95, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, non consentono agli Stati membri di determinare i destinatari di un regime di benefici agli agricoltori, escludendone le persone giuridiche (3), di guisa che appare ingiusto che sia negato un beneficio a coloro che, come le società, la stessa normativa comunitaria riconosce potenziali titolari dei diritti al conseguimento del sostegno alle imprese agricole (4), ma è altresì indubitabile che l’art. 9 lett. a) della legge n. 10/1977 costituisce norma derogatoria ed eccezionale rispetto alla regola generale della onerosità della concessione edilizia affermata nel precedente art. 3 della legge Bucalossi, con la conseguenza che non può farsi luogo ad una sua applicazione, in via analogica, in favore dell'imprenditore agricolo persona giuridica non espressamente contemplato (5).
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(1) Cfr. Cons. Stato, II, 13.11.1996 n. 1026 e Cons. Stato, V, 30.6.1992 n. 360.
(2) Cfr. Cons. Stato VI 19.7.1996 n. 960; T.A.R. Lombardia I Milano 26.5.1998 n. 1125; TAR. Latina 1.8.1994 n. 752. Alla stregua del principio nella specie il TAR, pur riconoscendo che l'attività di acquacoltura svolta dalla ricorrente società rientrava senz'altro, ai sensi dell'art. 2 della legge 5.2.1992 n. 102, nell'ambito dell'attività imprenditoriale agricola (cfr. Cass, Civile III, 21.7.1993 n. 8123; C.G.A Sicilia sez. giurisd. 5.5.1997 n. 76), ha negato che nella specie potesse applicarsi l’esenzione.
(3) Cfr. Corte Giustizia CE IV 6.11.1997 n. 164, Corte Giustizia CEE 10.2.1979 n. 121.
(4) Cfr. Cons. Stato, IV, 28.10.1996 n. 1156.
(5) La sentenza in rassegna, dunque, pur riconoscendo che la normativa italiana (così come interpretata dalla giurisprudenza tradizionale) contrasta con una direttiva CEE, ha finito per applicare tale normativa che invece - in considerazione del rilevato contrasto - poteva essere disapplicata dal giudice amministrativo, in conformità all’orientamento più volte espresso dalla giurisprudenza amministrativa.
REPUBBLICA ITALLANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Sezione di Lecce - Sez. I
composto dai Signori:
dott. Luigi Magliulo - Presidente
dott. Luigi Viola - Componente
dott. Orazio Ciliberti - Componente
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(omissis)
per l'annullamento
- dell'avviso assessorile di pagamento prot. n. 35279 del 30.11.1995, con cui si intima alla ricorrente il versamento della somma complessiva di lire 301.550.226, di cui lire 165.775.113 per oneri concessori, maggiorati di interessi al tasso legale, ed il residuo a titolo di sanzione ex art. 3 comma secondo lett. c) legge 28.1.1977 n. 10;
- di ogni altro atto al predetto comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi incluse la delibera G.M. n. 739 del 14.7.1992 (e dell'eventuale statuizione implicita ad esso sottesa di diniego dell'esenzione di cui all'art. 9 comma legge n. 10/1977) e le note municipali n. 13387 dell'11.9.1992 e n. 35 30.11.1995;
nonché per l'accertamento del diritto
della ricorrente all'esonero del pagamento degli oneri concessori ai sensi dell'art. 9 comma primo lettera a) legge n. 10/1977, con declaratoria dell’insussistenza dei presupposti per l'esercizio della potestà sanzionatoria di cui all'art. 3 comma 2 lett. c) legge 28.2.1985 n. 47,
e per la condanna
dell'Amministrazione al consequenziale rimborso delle somme già corrisposte dalla ricorrente a fronte del rilascio delle concessioni edilizie nn. 279/92 e 276/93;
(omissis)
FATTO
La Panittica S.r.l. svolge, in via esclusiva e continuativa attività di produzione e ricerca nel settore dell'acquacoltura, quale prevista dalla legge 5.2.l992 n. 102. Con concessione edilizia n. 276/92 e con le successive concessioni in variante nn. 276/93 e 420/95, il Comune di Fasano ha assentito la realizzazione, in zona agricola, dì un impianto di riproduzione di pesci, in località Torre Canne.
Nel farlo, non ha riconosciuto alla deducente l'esonero dal pagamento degli oneri concessori ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) legge n. 10/1977, nonostante che il Settore Legale della Regione Puglia, consultato dall'ispettorato provinciale agricolo, a sua volta interessato dal Comune di Fasano, ai sensi dell'art. 9 comma 6 L.R. 2.2.1979 n. 6, si sia pronunziato in senso favorevole al riconoscimento del diritto della ricorrente all'esenzione.
Prima ancora che l'I.P.A. potesse rendere il parere richiesto, il Comune di Fasano procedeva alla quantificazione degli oneri concessori nella complessiva somma di lire 215.935.863 (comprensiva di interessi legali), consentendo alla rateizzazione previa stipula di polizza assicurativa fidejussoria per l'intero importo (delib. G.M. n. 739 dei 14.7.1992).
La deducente ha stipulato la polizza ed ha versato la prima delle suddette rate (lire 50.160.750), al solo fine di assicurarsi il rilascio della concessione edilizia, ed ha altresì versato un'ulteriore somma di lire 47.630,302, all'atto dei rilascio di una successiva concessione edilizia in variante (n. 276/93).
Da ultimo, il Comune ha notificato alla ricorrente società l'avviso in epigrafe, quantificando le somme dovute in lire 301.550.226 (corrispondenti alle rate non versate maggiorate della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 3, comma 2, lettera c) legge n. 47/85) ed ingiungendone il pagamento sotto comminatoria di riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. n. 43/1988. La ricorrente società insorge, deducendo i seguenti motivi: (omissis)
DIRITTO
I. Il ricorso è ammissibile, ma non può ritenersi fondato.
II. In via preliminare, va rilevata l'ammissibilità del ricorso, non potendosi ravvisare nel pagamento della prima rata degli oneri di urbanizzazione un atto di acquiescenza in quanto tale pagamento può ragionevolmente collegarsi alla volontà della società intimata di sottrarsi al pregiudizio ulteriore dell'eventuale esecuzione forzata. Trattandosi di comportamento non univoco e presumibilmente indotto da ragioni di necessità, detto pagamento non può in alcun modo significare accettazione implicita dell'atto di determinazione degli oneri, né postulare la piena conoscenza e tolleranza degli effetti lesivi dello stesso (cfr. Cons. Stato, II, 13.11.1996 n. 1026. Cons. Stato, V, 30.6.1992 n. 360).
Vertendosi in tema di diritti soggettivi e di rapporti paritetici, incombe alla società ricorrente, nell'impugnare l'atto di liquidazione degli oneri concessori, di provare semplicemente il proprio diritto all'esenzione, non potendosi dubitare dell’interesse della stessa ad ottenerla (cfr. Cons. Stato V 30.6.1998 n. 971), a nulla rilevando che detto atto sia, in certo senso favorevole, in quanto, oltre a determinare gli oneri, stabilisce una rateizzazione degli stessi.
III. La questione della legittimità dell’atto di determinazione degli oneri concessori, trattandosi di atto di natura paritetica, è in certo modo sormontata dalla questione del diritto alla esenzione dai detti oneri.
E' vero che il Comune di Fasano, con nota n. 8288 in data 8.4.1992, chiedeva all'Ispettorato Provinciale Agricolo di Brindisi un parere sulla possibilità di accordare i benefici previsti dall'art. 9 comma primo lett. a) della legge n. 10/1977 anche ad una società commerciale che svolge attività imprenditoriale agricola e che l'Amministrazione non ha atteso il riscontro dell'I.P.A. e, con deliberazione G.M. n. 739 del 14.7.1992, ha accolto la domanda di rateizzazione degli oneri determinati in misura piena, negandone implicitamente l'esenzione. E' vero, altresì, che l'Amministrazione, prima che l'Ispettorato Provinciale Agricolo potesse rendere il parere richiesto e pronunciarsi - come ha poi fatto - in senso favorevole al riconoscimento dei diritto all'esenzione dal pagamento degli oneri concessori non avrebbe dovuto, stando al principio dei giusto procedimento, provvedere alla quantificazione degli oneri stessi, richiedendone l'esborso (cfr. Cons. di Stato sez. V 8.9.1995 n. 1299). Si tratta tuttavia di un vizio del procedimento istruttorio che, nel mentre sembra inficiare la legittimità dell'atto di determinazione degli oneri concessori, non assume poi alcun rilievo ai fine della prova del diritto della ricorrente alla esenzione dagli stessi.
Il motivo della carenza istruttoria, così come gli altri motivi formalmente attinenti al provvedimento impugnato, è da ritenersi inammissibile, in quanto l'accoglimento dello stesso sarebbe inutilter datum, a fronte del mancato raggiungimento della prova dei diritto all'esenzione.
La questione centrale dei ricorso concerne, dunque, la domanda di accertamento dei diritto della ricorrente all'esonero dei pagamento degli oneri concessori. Al riguardo, il Collegio ritiene che l'attività di acquacoltura svolta dalla ricorrente società rientri senz'altro, ai sensi dell'art. 2 della legge 5.2.1992 n. 102, nell'ambito dell'attività imprenditoriale agricola (cfr. Cass, Civile III, 21.7.1993 n. 8123; C.G.A Sicilia sez. giurisd. 5.5.1997 n. 76), Tuttavia, stando ad una consolidata giurisprudenza, l'esonero dei versamento dei contributo di cui all'art. 9 della legge n. 1071977 per il rilascio di una concessione edilizia presuppone la qualità dì imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9.5.1975 n. 153, che non può essere posseduto da una persona giuridica (cfr. Cons. Stato VI 19.7.1996 n. 960 - T.A.R. Lombardia I Milano 26.5.1998 n. 1125; TAR Latina 1.8.1994 n. 752). Effettivamente, nella legislazione italiana, in particolare negli artt. 12 e 13 della citata legge n. 1533/1975 e nell’art. 8 della legge 10.5.1976 n. 352 non è enunciata alcuna nozione di imprenditore agricolo a titolo principale con riferimento a persone diverse dalle persone fisiche. E' vero che la direttiva CEE 17 aprile 1972 n. 72/159, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ed il regolamento comunitario 12.3.1985 n. 797/95, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie, non consentono agli Stati membri di determinare i destinatari di un regime di benefici agli agricoltori, escludendone le persone giuridiche (cfr. Corte Giustizia CE IV 6.11.1997 n. 164,
Corte Giustizia CEE 10.2.1979 n. 121), di guisa che appare ingiusto che sia negato un beneficio a coloro che, come le società, la stessa normativa comunitaria riconosce potenziali titolari dei diritti al conseguimento del sostegno alle imprese agricole (cfr. Cons. Stato, IV, 28.10.1996 n. 1156) ma è altresì indubitabile che l’art. 9 lett. a) della legge n. 10/1977 costituisce norma derogatoria ed eccezionale rispetto alla regola generale della onerosità della concessione edilizia affermata nel precedente art. 3 della legge Bucalossi, con la conseguenza che non può farsi luogo ad una sua applicazione, in via analogica, in favore dell'imprenditore agricolo persona giuridica non espressamente contemplato. E ciò non si pone in contrasto con la normativa comunitaria sopra menzionata la quale prescrive agli Stati membri l'adozione di una serie di misure da attuarsi in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, ivi comprese le persone giuridiche, dal momento che tra le misure individuate da detta normativa non è compresa l'esenzione dei contributi di costruzione ed urbanizzazione. D'altra parte, occorre considerare che l'introduzione di siffatta esenzione a favore dell'imprenditore agricolo persona fisica non rappresenta l'attuazione di un obbligo nascente dalla direttiva comunitaria, ma un autonomo beneficio che il legislatore ha ritenuto di prevedere in sede di emanazione di nuove norme per l'edificabilità dei suoli (cfr, T.A.R. Latina n. 752194 citata).
Pertanto, quand'anche il Collegio riconoscesse che, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 10/1977, il contributo per il rilascio della concessione edilizia non è dovuto nel caso che la stessa riguardi manufatti da realizzare in zone agricole, in funzione delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, il quale comprovi, come nel caso di specie, tale sua qualificazione mediante certificazione dell’I.P.A. (cfr. Cons. Stato VI 19.7.1996 n. 960), resta non comprovato, alla luce delle suesposte considerazioni, e non può pertanto essere riconosciuto il diritto all'esenzione della ricorrente società dal pagamento dei detti oneri.
IV Il ricorso, pertanto non è meritevole di essere accolto. Si ravvisano giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, Sezione I di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina all'Autorità amministrativa di dare esecuzione alla presente sentenza.
Depositata il 17 gennaio 2000.