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n. 7/8-2001 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 5 luglio 2001 n. 1058Pres. Ravalli, Est. Severini – Garrisi (Avv. Marra) c. Comune di Lizzanello (Avv. Marchello).

Giustizia amministrativa - Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Trasposizione in s.g.- Disciplina applicabile - E’ quella del ricorso giurisdizionale anche per ciò che concerne i termini di impugnazione - Conseguenze - Individuazione.

La trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comporta che il ricorso debba necessariamente essere assoggettato alla disciplina  sia processuale che sostanziale prevista per il ricorso giurisdizionale ed in particolare che sia rispettato il termine di impugnazione dei 60 giorni prescritto per tutti i ricorsi giurisdizionali dall’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034; è pertanto da ritenere irricevibile per tardività il ricorso straordinario allorchè sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove il ricorso straordinario stesso risulti essere stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 21 L. n. 1034/71 (1).

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(1) Il TAR Puglia con l’ordinanza in rassegna ritiene che il ricorso straordinario che venga trasposto in sede giurisdizione, sia soggetto alle regole previste per il rimedio giurisdizionale, anche per ciò che concerne i termini di impugnazione, di guisa che, ove risulti che il ricorso straordinario sia stato notificato oltre i termini previsti per il ricorso giurisdizionale, il ricorso stesso deve essere ritenuto irricevibile dal G.A.

Per giustificare tale singolare affermazione (non risultano, infatti, precedenti in termini), il TAR afferma che "ove così non fosse il gravame straordinario al Presidente della Repubblica, invece di rappresentare libera scelta alternativa al ricorso giurisdizionale costituirebbe una via in abuso dei principi dell’ordinamento, che ha posto termini brevi per la tutela giurisdizionale superati i quali i provvedimenti diventano inoppugnabili e i rapporti acquistano certezza".

Il principio affermato non sembra condivisibile, ove si ponga mente al fatto che la trasposizione del ricorso straordinario non è una mera facoltà di cui si avvale il ricorrente, ma un facoltà di cui possono eventualmente avvalersi i controinteressati. Il ricorrente che si vede notificare l’istanza di trasposizione non ha altra alternativa che quella di abbandonare il ricorso ovvero di ottemperare all’istanza del controinteressato, depositando il suo ricorso in s.g.

Se si riflette su questo, ci si rende conto del fatto che non si può pretendere il rispetto da parte del ricorrente in sede straordinaria del termine d’impugnazione previsto in s.g.

Peraltro occorre considerare che il più lungo termine per il ricorso straordinario si giustifica in funzione non solo del fatto che non occorre patrocinio di avvocato, ma anche in considerazione della circostanza che entro il termine previsto dal D.P.R. sui ricorsi amministrativi il ricorso straordinario non solo va notificato ma anche depositato.

 

Per l’annullamento, previa sospensione

dell’esecuzione della delib. di C.C. n. 32 del 19.11.1998 di "approvazione progetto di ampliamento cimitero comunale" e di tutti gli atti ad esso connessi, presupposti e/o consequenziali, in particolare dell’eventuale provvedimento di assegnazione dei lotti cimiteriali;

Visti gli atti e i documenti depositato con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI LIZZANELLO

Udito il relatore Ref. PAOLO SEVERINI e uditi altresì per le parti l’Avv. Leuci, in sostituzione dell’Avv. Marra, e l’Avv. Marchello;

Considerato che con atto notificato al Comune di Lizzanello e depositato il data 13 marzo 2001 Garrisi Atonia Anna ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo l’annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 19.11.1998;

che il Comune di Lizzanello, con atto notificato alla ricorrente in data 11 maggio 2001, ha chiesto che il ricorso straordinario sia deciso in sede giurisdizionale;

ritenuto che nel ricorso è dichiarato che si è avuta conoscenza della delibera impugnata il 14.11.2000;

che pertanto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato notificato nel termine previsto dall’art. 9 del D.P.R. 1199/1971 (e precisamente il 119° giorno dalla conoscenza);

ritenuto tuttavia che la trasposizione in sede giurisdizionale del rimedio amministrativo del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica comporta che il ricorso debba necessariamente essere assoggettato alla disciplina sua propria sia processuale che sostanziale, in particolare che sia rispettato il termine di impugnazione dei 60 giorni prescritto per tutti i ricorsi giurisdizionali dall’art. 21 L. 6.12.1971 n. 1034;

considerato che ove così non fosse il gravame straordinario al Presidente della Repubblica, invece di rappresentare libera scelta alternativa al ricorso giurisdizionale costituirebbe una via in abuso dei principi dell’ordinamento, che ha posto termini brevi per la tutela giurisdizionale superati i quali i provvedimenti diventano inoppugnabili e i rapporti acquistano certezza;

che pertanto, pur essendo stato nella specie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica tempestivo quale ricorso amministrativo, diviene irricevibile per tardività una volta che sia avvenuta la trasposizione in sede giurisdizionale, ove risulti essere stato presentato oltre il termine di cui al citato art. 21 L. n. 1034/71;

Considerato che tale soluzione appare rispettosa sia dei principi dell’ordinamento, che assoggettata a regole diverse e proprie procedimenti amministrativi e processo avanti ai giudici, sia della volontà dei soggetti ad una scelta fra strumenti di difesa che l’ordinamento definisce alternativi, e non già sistema per superare la tardività di uno di essi;

Considerato, comunque, anche a prescindere da tali rilievi che il ricorso nel merito non appare assistito dal requisito del periculum in mora, avendo il Comune resistente documentato come l’esecuzione dei lavori di ampliamento del locale cimitero, con la creazione di alcune nuove cappelle, non ostacoli il libero ed agevole accesso della ricorrente alla propria cappella di famiglia;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Respinge (ricorso numero 1798/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce, li 04 luglio 2001

Aldo Ravalli – Presidente

Paolo Severini – Estensore

Depositata il 5 luglio 2001.

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