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n. 10-2001 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I - Ordinanza 18 ottobre 2001 - Pres. Ravall, Est. Mangia - Chimenti (Avv. Savito) c. Ministero della Giustizia (Avv.ra Stato) e Angelini (n.c.).

Concorso - Quiz preselettivi - Previsti per l’ammissione alle prove scritte del concorso per notaio - Concorrente che ha commesso un solo errore durante il quiz - Mancata ammissione alle prove scritte - Domanda di sospensione - Va accolta.

Va accolta la domanda di sospensione di un provvedimento di non ammissione alle prove scritte del concorso per la professione di notaio, con conseguente ammissione con riserva del concorrente stesso alle prove scritte, ove la non ammissione sia stata disposta perché il candidato ha commesso un solo errore nel corso delle prove di preselezione informatica.

Invero, l’aver commesso un solo errore su quarantacinque alle prove di preselezione informatica a posti di notaio costituisce di per sé evidente segno del possesso di ragguardevole capacità; d’altra parte, la esclusione automatica anche in presenza di un solo errore trasforma la preselezione in un sistema atto a ridurre comunque i candidati con sviamento dalla funzione propria.

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Commento di

MARIA ADA RUSSO

<<Anche la memoria non è comprensibile senza un approccio matematico. Il dato fondamentale è il rapporto numerico fra il tempo della vita vissuta e il tempo della vita immagazzinata nella memoria. Nessuno ha mai cercato di calcolare questo rapporto e d’altra parte non disponiamo di strumenti tecnici per farlo; posso tuttavia supporre, senza grandi possibilità di errore, che la memoria si limiti a conservare un milionesimo, un miliardesimo, insomma una infinitesima particella della vita vissuta. Anche questo fa parte dell’essenza dell’uomo. Se qualcuno potesse custodire nella memoria tutto ciò che ha vissuto, se potesse rivivere quando lo desidera un certo frammento del passato, non avrebbe nulla a che spartire con gli umani….>>

Così scrive Milan Kundera nel suo ultimo bel libro "L’ignoranza" …….nel caso del concorso notarile, che la memoria si limiti a conservare una infinitesima parte dei "famigerati" quesiti predisposti per la prova preselettiva informatica diventa fatale per gli aspiranti concorrenti …

L’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, pronunciata in data 18 ottobre 2001, (ancora una volta dopo una nutrita serie di ordinanze cautelari, sia in primo che in secondo grado, e sia relative ai precedenti concorsi notarili che a quelli per uditore giudiziario) ammette con riserva, questa volta al concorso notarile, la ricorrente, esclusa per aver commesso un solo errore nella prova preselettiva.

Con ricorso del settembre u.s. la sig. ra A.C. impugna il giudizio implicito di non idoneità relativo alla prova di selezione informatica e, quindi, il provvedimento implicito di esclusione dalla partecipazione alle prove scritte del concorso a 200 posti di notaio bandito con decreto del Direttore Generale AA.CC. del 29.12.2000, nonché la graduatoria dei candidati che hanno superato la prova di selezione informatica della cui pubblicazione si è dato atto nella G.U. del 31.7.2001.

È chiesta la tutela cautelare perché le prove si svolgeranno nel mese di ottobre 2001 (24,25 e 26 ottobre).

Sono eccepiti i vizi di violazione di legge, in particolare art. 3 della legge n. 241 del 1990; violazione del DM Giustizia 24.2.1997 n. 74, eccesso di potere per ingiustizia ed irrazionalità manifeste, travisamento dei fatti, sviamento della funzione tipica, disparità di trattamento.

In sostanza, la ricorrente ritiene che l’esclusione dal concorso dei candidati che, pur avendo errato un solo quiz, hanno dimostrato una adeguata preparazione contrasta con le originarie disposizioni normative che disciplinano la preselezione. …e che l’aver commesso un solo errore su quarantacinque dimostra di per sé il possesso di una ragguardevole capacità e il superamento di una soglia pur rigorosa di idoneità al prosieguo della prova. Nel ricorso sono svolte considerazioni (facilmente immaginabili anche a prescindere da Kundera) sulla memoria (che può tradire in certi momenti anche le persone maggiormente preparate ma non per questo meno emotive) e sulla circostanza che anche i più affermati notai potrebbero trovarsi in difficoltà nel rispondere correttamente alle domande della selezione (sic!).

Inoltre, è censurato il vizio di mancanza di motivazione nel senso che la PA non chiarisce perché la commissione anche di un solo errore sarebbe indice di una inadeguata preparazione professionale, considerato che le disposizioni normative non richiedono un punteggio pieno.

La questione affrontata dall’ordinanza del Tar Puglia, Lecce, è stata già trattata molte volte in giurisprudenza, soprattutto con riferimento agli ultimi concorsi a uditore giudiziario e notarile. Il dibattito è stato molto vivace ed interessante e merita di essere richiamato brevemente.

Una serie di pronunce del Consiglio di Stato (tra le quali, ex plurimis, ord. n. 469 del 9 marzo 1999 e ord. n. 1769 del 28 settembre 1999 in Foro it., 1999, III, 482 e Guida al dir., 1999, fasc. 40, 100, n. CARUSO) hanno disposto le ammissioni con riserva in presenza di un solo errore nella prova preselettiva, sia nel concorso notarile che in quello per uditore giudiziario.

In molti casi, il Supremo Consesso è intervenuto in riforma delle ordinanze cautelari dei Tar.

Ad esempio, Tar Lazio n. 684 del 24.2.1999, ha respinto la domanda di sospensione cautelare dell'esecuzione del provvedimento che fissa la graduatoria degli ammessi alle prove scritte del concorso notarile, allorché il sistema impiegato offra sufficiente garanzia dell'anonimato, non emergano elementi macroscopici di illogicità e vi sia un evidente interesse pubblico ad un sollecito svolgimento del concorso.

Il Consiglio di Stato, sez. IV, con ord. del 02-03-1999, n. 421 (in Foro it., 1999, III e in riforma della precedente), ha disposto l’ammissione del candidato con riserva allorché tale ammissione non arrechi pregiudizio all'amministrazione (nella specie, non si richiedeva l'annullamento del bando, ma si contestavano soltanto le modalità di espletamento della prova di preselezione).

Anche Tar Lazio, sezione I, n. 2658 del 26 agosto 1999 (in Foro it., 1999, III, 483 e Guida al dir., 1999, fasc. 40, 99, n. CARUSO) è stata riformata da Consiglio di Stato, n. 1769 del 1999.

La prima ordinanza ha rigettato la domanda incidentale di sospensione motivando sul fatto che <<il sistema di preselezione preliminare, costituito in via transitoria dall’art. 17 del d.lgs. 398 del 1997, non appare affetto dai denunciati vizi di legittimità costituzionale posto che consiste, comunque, nell’accertamento di conoscenze richieste nell’ambito delle prove concorsuali per l’accesso in magistratura>>.

Il Consiglio di Stato, sezione IV, con ord. n. 1769 del 30 settembre 1999, ha accolto l’appello del ricorrente e lo ha ammesso con riserva motivando sul fatto che <<a prescindere da ogni rilievo di razionalità in ordine alle caratteristiche del sistema transitorio ed alla legittimità costituzionale della relativa normativa, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, appare sussistente il fumus boni iuris in relazione all’oggetto dei quesiti e alle modalità di espletamento della prova preliminare, sì che appare dubbio il conseguimento dell’obiettivo prefigurato in sede normativa, consistente nell’accertamento del possesso dei requisiti culturali dei candidati>>.

In seguito, sono stati ammessi con riserva candidati che avevano fatto anche due errori (cfr. Tar Reggio Calabria n. 918 del 13.10.1999 in Guida al dir., 1999, fasc. 42, 102, n. MEZZACAPO e Corriere giur., 1999, 1545, n. TARASCO).

L’ordinanza è stata motivata sul fatto che <<la commissione di due soli errori non assurge di per sé a situazione di conclamata carenza del possesso dei requisiti di cultura specifica, che costituisce l’obiettivo della procedura concorsuale nella sua unicità e interezza così come posto dalla legge e che l’immediata esclusione dal concorso per la commissione di due errori nella prova preliminare selettiva informatica si pone in evidente contrasto con la finalità della legge consistente nella scelta dei migliori all’esito di una procedura coerentemente organizzata>>.

Con ordinanza del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2275 del 7 dicembre 1999 (in Guida al dir., 1999, fasc. 49, 108, n. GIUNTA e Foro it., 2000, III, 9) la questione concernente la sussistenza o meno dei presupposti per l’ammissione cautelare con riserva alle prove successive di un candidato al concorso per uditore giudiziario, che sia stato escluso per aver commesso un errore in occasione della prova preselettiva, è stata rimessa alla Adunanza Plenaria in quanto le censure di irrazionalità del sistema si appuntavano, nella sostanza, contro la fonte primaria (decreto legislativo n. 398 del 1997) e sulla circostanza che gli atti aventi forza di legge non possono essere disapplicati dal giudice, essendo il controllo sugli stessi accentrato nella Corte Costituzionale, sicchè diventava abnorme la misura cautelare che si traduceva nella pratica disapplicazione della norma di legge sospettata di incostituzionalità, specie quando non veniva sollevata la questione di costituzionalità.

L’Adunanza Plenaria, con ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999, ha ritenuto che doveva essere ammesso con riserva alle prove scritte un concorrente che aveva commesso un solo errore nelle prove preselettive e che il giudice amministrativo, in presenza di una norma sospetta di incostituzionalità, nel sollevare la questione, può, nelle more, anche sospendere il provvedimento applicativo esercitando in tale modo una forma limitata di controllo diffuso. In particolare è stato stabilito che <<nelle procedure concorsuali la concessione della misura cautelare (sotto forma di ammissione con riserva) con contestuale ordinanza con cui si solleva la questione di legittimità costituzionale, non comporta la disapplicazione di una norma vigente ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi e si presenta, ad un tempo, misura idonea a evitare il danno grave ed irreparabile del ricorrente, consentendogli di partecipare alle prove concorsuali a parità di condizioni con gli altri concorrenti ed a scongiurare il rischio per l’amministrazione di una invalidazione totale della procedura concorsuale rispetto alla quale il pregiudizio organizzativo per la PA appare recessivo>>.

E’ appena il caso di ricordare che altre ordinanze interessanti sono state pronunciate in ordine alla durata della prova preselettiva (che pure costituisce un aspetto delicato in materia).

Tar Lazio, I, con ordinanza 12 luglio 2000 n. 5897, ha stabilito che il bando al concorso notarile (DM 10.12.1999) si presentava prima facie illegittimo <<nella parte in cui determinava la durata della prova preselettiva in 45 minuti nel mentre l’art. 4, comma 5, del DM 24 febbraio 1997 n. 74 la prevede nella misura di 70 minuti (con riferimento alla soluzione di n. 35 quesiti poi elevati a 45 con DM n. 456 del 10 novembre 1999, che nulla ha disposto però circa il tempo a disposizione dei concorrenti)>>.In particolare, è stato precisato che <<il bando, per questa via, ha alterato il rapporto tra numero di quesiti da risolvere e correlativo tempo a disposizione prescritto a livello regolamentare, tra l’altro praticamente conculcando la possibilità di autocorrezione garantita dall’art. 4, comma 7, del DM citato….e ha ritenuto sussistenti i vizi di irrazionalità e sviamento in quanto, tale brevità esaspera la natura mnemonica della prova, deviandola dalla finalità ad essa immanente di verifica preliminare della preparazione giuridica dei candidati nelle materie di concorso>>.

Tuttavia, il Consiglio di Stato (con ordinanza n. 4647 del 20 settembre 2000) ha annullato la citata ordinanza del Tar considerato che <<il carattere lesivo della clausola del bando di concorso, dove la durata massima della prova preselettiva è stabilita in 45 minuti, comportava la sua immediata impugnativa che non è stata tempestivamente esperita e che 70 minuti sono la durata massima della prova selettiva ben potendo la PA stabilire una durata minore>>.

In ultimo, mi sembra interessante richiamare anche la sentenza del Tar Lazio, sezione I, n. 9850 del 21 novembre 2000 pronunciata su una vicenda che dimostra come lo svolgimento della prova preselettiva in modo non perfetto possa essere superato e smentito nei fatti successivi.

In particolare, il ricorso è stato ritenuto improcedibile in quanto –nelle more del giudizio – il ricorrente aveva superato sia le prove scritte che quelle orali e, ad avviso del Tar, <<il giudizio favorevole riportato costituisce un fatto nuovo e un nuovo valore giuridico entrato nel patrimonio del ricorrente capace di produrre autonomamente gli effetti che la legge ad esso ricollega e che l’eventuale annullamento della selezione, in sede di giudizio di merito, non potrebbe comunque travolgere>>.

Il Tar precisa che <<la preselezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria>>.

L’ordinanza in commento del Tar Puglia, Lecce, fornisce l’occasione per chiedersi come mai – dopo un dibattito molto vivace - ancora siamo fermi a questo punto, almeno per quanto riguarda il concorso notarile, dato che per la magistratura le cose, forse, si sono avviate di recente sui binari giusti.

E’ un po’ desolante constatare come l’aspirante concorrente notaio (che non abbia svolto in modo perfetto la prova preselettiva) possa essere ammesso alle prove ulteriori di concorso solo dopo: (1)la proposizione del ricorso giurisdizionale; (2)l’accoglimento della domanda incidentale di sospensione; (3)tutto ciò con inevitabili costi a suo carico per il giudizio e con ulteriore aumento del carico di lavoro e del contenzioso già sofferente del giudice amministrativo (peraltro rientrante, salvo deroghe, nel blocco delle assunzioni per il prossimo anno disposto dalla finanziaria per il 2002); (4)tra l’altro potrebbe sorgere anche il problema della competenza del Tar adito e dell’eventuale impugnativa al Tar del Lazio.

In alcune pronunce (anche se nella fattispecie la questione non viene sollevata) la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorso avverso l'esclusione dal concorso per notaio va proposto innanzi al Tar Lazio, essendo l'atto impugnato emanato da organo centrale dello stato, ed avendo lo stesso efficacia non limitata alla circoscrizione di un solo tribunale amministrativo, trattandosi di esclusione da concorso di carattere nazionale (cfr., ex multis, C. Stato, sez. IV, 29-09-1997, n. 1042 in Foro amm., 1997, 2299).

Questo creerebbe un altro aspetto di indubbio disagio per l’aspirante concorrente, con probabile aggravio di costi.

Più di recente, il Consiglio di Stato, sez. IV, 27-04-1999, n. 730 (in Cons. Stato, 1999, I, 618) ha precisato che <<ai fini dell'individuazione del giudice di primo grado competente deve aversi esclusivo riguardo agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato, atteso che essi soltanto - e non anche quelli ulteriori che comunque l'atto impugnato potrebbe successivamente produrre - rilevano al fine di discriminare tra la competenza del Tar territoriale, ai sensi dell'art. 3, 2º comma, l. 6 dicembre 1971 n. 1034, e quella del Tar centrale (quello del Lazio ovvero quello del luogo ove abbia altrimenti sede un ente pubblico a carattere ultraregionale), ai sensi dell'art. 3, 3º comma, legge cit.; pertanto, rientra nella competenza del Tar locale il ricorso proposto contro l'atto di esclusione di un candidato da una procedura concorsuale, sia pure a carattere nazionale e svolta da una sola commissione esaminatrice centralizzata, considerato che l'efficacia immediata e diretta dell'atto contestato appare territorialmente limitata al luogo di residenza del candidato escluso, al quale è preclusa ogni ulteriore partecipazione alla selezione, mentre appaiono solo mediati e indiretti gli effetti ulteriori che tale atto di esclusione è destinato a produrre sulle successive prove di esame, eventualmente centralizzate, e sulla redazione ed approvazione della graduatoria finale del concorso, che verrà formata nel luogo ove ha sede la commissione esaminatrice.>>

Nel caso esaminato dalla Sezione IV, con la citata decisione n. 730, era stato impugnato il provvedimento di esclusione da un concorso pubblico a carattere nazionale per la copertura di posti di Vigile del Fuoco (il provvedimento era emesso da un Organo centrale dello Stato ma il ricorrente contestava solamente l'esclusione comminatagli per una delle cause previste dal bando, non impugnato col ricorso).

Nella motivazione il Consiglio di Stato - riconoscendo la coesistenza di orientamenti giurisprudenziali della Sezione non del tutto collimanti – ha ritenuto di dover aver riguardo, per l’individuazione del giudice di primo grado competente, agli effetti immediati e diretti del provvedimento impugnato (nel caso di specie, l'efficacia immediata e diretta dell'atto contestato appare territorialmente limitata al luogo di residenza del candidato escluso, cui è preclusa ogni ulteriore partecipazione alla selezione, ed appaiono solo mediati ed indiretti gli effetti ulteriori che tale atto di esclusione è destinato a produrre sulle successive prove di esame, eventualmente centralizzate, e sulla redazione ed approvazione della graduatoria finale del concorso, che verrà formata nel luogo ove ha sede la Commissione esaminatrice).

E’ anche il caso di richiamare – da ultimo - la decisione della sezione IV, n. 2941 del 30 maggio 2001 (in Cons. Stato n. 5-6 maggio giugno 2001, pag. 1219), che ha ritenuto competente, in base all’art. 3 ultimo comma della legge n.1034/1971, il Tar per il Lazio per la controversia nella quale sia stato impugnato in via principale l’atto di un organo centrale dello Stato in relazione ad un concorso pubblico su base nazionale, che comporta l’esclusione da fase concorsuale da espletarsi in Roma e produce l’effetto immediato di impedire la partecipazione al detto concorso nel luogo in cui lo stesso è destinato ad avere luogo, vale a dire la città di Roma, considerato che tale soluzione appare conforme all’esigenza di assicurare che il contenzioso relativo a un pubblico concorso sia concentrato presso il Tar nella cui circoscrizione si trova l’Autorità che provvede all’espletamento dello stesso, coincidendo, di regola, la sede di detta autorità con il luogo di espletamento del concorso>>.

Il Tar ha precisato che quando il provvedimento di esclusione inibisca la partecipazione ad una fase della procedura concorsuale che debba svolgersi in una città diversa da Roma o comunque non ricompresa nella circoscrizione del Tar Lazio con sede in Roma, ancorché l’autorità procedente sia una Amministrazione centrale, sarà competente il Tar locale nella cui circoscrizione ricada il luogo di svolgimento della fase concorsuale giacchè in tale frangente gli effetti immediati e diretti dell’atto si producono nella circoscrizione del Tar locale.

In relazione all’ultimo profilo problematico evidenziato (la questione di competenza), si ritiene – comunque – che oggi assume un rilievo significativo la previsione di cui al comma 5° dell’art. 31 della legge Tar nella parte in cui contempla la sommaria delibazione del regolamento di competenza ed attribuisce al collegio la possibilità di rilevare, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza dello stesso, di respingere l’istanza in tal senso proposta e di provvedere sulle spese.

Questo preventivo filtro consente, infatti, al Tar locale, adito dalla parte, come nell’analogo caso del giudizio incidentale di costituzionalità, di non spogliarsi della causa quando ritenga di avere la competenza, salvaguardando così la potestà decisoria e limitando gli interventi del Consiglio di Stato.

V. in questa rivista la pagina di approfondimento sul concorso per uditore giudiziario ed ivi ulteriori riferimenti.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sez. I^ di Lecce

composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli Presidente

Silvia Martino Componente

Antonella Mangia Componente relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001

Visto il ricorso 2773/2001 proposto da Chimenti Angela, rappresentata e difesa dall’ Avvocato Savito Tommaso;

contro

Ministero della Giustizia rappresentato e difeso da Avvocatura distrettuale dello Stato;

e nei confronti di

Angelini Martino;

omissis

Considerato che l’aver commesso un solo errore su quarantacinque alle prove di preselezione informatica a posti di notaio costituisce di per sé evidente segno del possesso di ragguardevole capacità;

Considerato che la esclusione automatica anche in presenza di un solo errore trasforma la preselezione in un sistema atto a ridurre comunque i candidati con sviamento dalla funzione propria, in linea con quanto già espresso dal TAR Reggio Calabria con l’ordinanza cautelare del 26 luglio 2000, n. 818;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Accoglie (ric. N. 2773/2001) la suindicata domanda incidentale di sospensione e, per l’effetto, dispone l’ammissione con riserva della ricorrente al concorso.

Lecce, li 18 ottobre 2001

Aldo Ravalli Presidente

Antonella Mangia Estensore

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