TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 27 giugno 2001 n. 1012 – Pres. Ravalli, Est. D’Arpe – Leopizzi 1750 s.r.l. (Avv. Rizzo) c. Comune di Scorrano (Avv. Quinto) e con l’intervento ad adiuvandum di Ministero dei Beni Culturali e le Attività Culturali (Avv.ra Stato).
Giustizia amministrativa - Provvedimenti cautelari - In materia di giurisdizione esclusiva - Possibilità di adottare provvedimenti cautelari atipici - Sussiste - Fattispecie.
Demanio e patrimonio - Beni vincolati - Autorizzazione della Soprintendenza ad eseguire interventi di restauro - Potere di vigilanza - Spetta alla Soprintendenza stessa - Provvedimenti inibitori dell’esecuzione dell’intervento - Adottati dall’Autorità comunale - Illegittimità per incompetenza.
Nel caso di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A. (nella specie, si trattata di una controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica ed edilizia ex art. 34 D.L.vo n. 80/1998) è possibile adottare misure cautelari atipiche (alla stregua del principio nella specie il TAR ha accertato, in via cautelare, il diritto della ricorrente di realizzare i lavori di restauro affidatigli dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Bari, trattandosi di intervento edilizio in relazione al quale sussiste l’assoluta incompetenza del Comune resistente ad adottare provvedimenti autorizzatori o di carattere inibitorio).
Nel caso in cui una ditta sia stata autorizzata dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. ad eseguire lavori di restauro, sussiste l’assoluta incompetenza dell’Autorità Comunale ad adottare atipici provvedimenti inibitori dell’esecuzione dell’intervento di restauro del bene immobile culturale, posto che nel caso in questione non si tratta di intervento edilizio assoggettato alla D.I.A. di cui all’art. 2 co. 60° L. n. 662/1996 (bensì disciplinato dagli artt. 37, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/99) e che, in ogni caso, l’art. 10 co. 3° L. n. 47/85 contempla la speciale attribuzione dell’Autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo per l’applicazione delle misure e delle sanzioni previste dalle norme vigenti per l’ipotesi di interventi di restauro eseguiti senza autorizzazione su immobili vincolati da leggi statali e regionali.
Per l’annullamento
previa sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i motivi aggiunti depositati in data 11 giugno 2001 dalla ricorrente, e precisamente il provvedimento il data 5.6.2001, prot. 6425, comunicato a mezzo raccomandata a.r. solo alla Leopizzi 1750 s.r.l., a firma del responsabile del settore II del Comune di Scorrano; nonché di ogni altro atto presupposto, commesso e consequenziale;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE DI SCORRANO
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E LE ATTIVITA’ CULTURALI
Udito il relatore Primo Ref. ENRICO D’ARPE e uditi altresì per le parti l’Avv. Rizzo, l’Avv. Quinto e l’Avv. dello Stato Gustapane;
Considerato che sussiste l’obbligo del Collegio di pronunciarsi con ordinanza a causa dell’ontologica provvisoria efficacia del decreto Presidenziale n. 930/2001;
Preso atto della revoca della nota prot. n. 6425 del 5 giugno 2001 e che il Comune di Scorrano è stato informato dell’esecuzione dei lavori di somma urgenza, contenente l’individuazione dei lavori stessi;
Sottolineato che sussiste l’assoluta incompetenza dell’Autorità Comunale ad adottare atipici provvedimenti inibitori dell’esecuzione dell’intervento di restauro del bene immobile culturale de quo, posto che non si tratta di intervento edilizio assoggettato alla D.I.A. di cui all’art. 2 co. 60° L. n. 662/1996 (bensì disciplinato dagli artt. 37, 38 e 46 del D.Lgs. n. 490/99) e che, in ogni caso, l’art. 10 co. 3° L. n. 47/85 contempla la speciale attribuzione dell’Autorità competente a vigilare sull’osservanza del vincolo per l’applicazione delle misure e delle sanzioni previste dalle norme vigenti per l’ipotesi di interventi di restauro eseguiti senza autorizzazione su immobili vincolati da leggi statali e regionali;
Ritenuto che trattasi di controversia rientrante nella giurisdizione esclusiva del G.A. nella quale è possibile adottare, a tutela del diritto dell’Impresa ricorrente di realizzare i lavori affidatigli dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Bari, misure cautelari atipiche e che sussiste il fumus boni juris ed il periculum in mora;
Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, conferma il provvedimento Presidenziale n. 930/01 ed accerta, in via cautelare, il diritto della ricorrente di realizzare i lavori di restauro affidatigli dalla Soprintendenza ai B.A.A.A.S. di Bari, trattandosi di intervento edilizio in relazione al quale sussiste l’assoluta incompetenza del Comune resistente ad adottare provvedimenti autorizzatori o di carattere inibitorio.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
LECCE, lì 26 Giugno 2001.
Aldo RAVALLI – Presidente
Enrico D’ARPE – Estensore
Depositata il 27 giugno 2001.