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n. 5-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 23 maggio 2002 n. 489Pres. Ravalli, Est. Ianigro – Fischetti (Avv. Pellegrino) c. Ministero della Giustizia e Presidente della Commissione degli esami di Procuratore Legale (Avv.ra Stato).

Concorso - Prove scritte - Valutazione negativa - Nel caso in cui essa sia dipesa da una soluzione data ad un problema giuridico, piuttosto che dalle argomentazioni contenute nell’elaborato - Domanda di sospensione ai fini dell’ammissione con riserva alle prove orali - Va accolta.

Va accolta la domanda di sospensione di un provvedimento di non ammissione alla prova orale di un concorrente (nella specie si trattava del concorso pubblico per esami a 200 posti di notaio), con conseguente sua ammissione con riserva a partecipare alla prova orale, ove il provvedimento di non ammissione si basi su di una valutazione non congrua delle prove scritte del concorrente dovuta al fatto che la commissione ha ritenuto di basare il proprio giudizio negativo sulla soluzione data al problema giuridico posto dal tema, piuttosto che valorizzare le conoscenze ed argomentazioni contenute nel tema stesso ed il provvedimento risulti inoltre affetto da disparità di trattamento rispetto ad altri casi affrontati dalla stessa commissione di concorso (1).

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(1) Come risulta dalla motivazione dell’ordinanza in rassegna, la Commissione del concorso de quo aveva ritenuto insufficiente la prova scritta della ricorrente sulla base del solo criterio dell’erroneità della risposta data al quesito oggetto della prova (che riguardava l’individuazione del giudice territorialmente competente in relazione al luogo di apertura della successione, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., che dalla ricorrente era stato individuato nel Tribunale di Roma, mentre secondo la Commissione era da individuare nel Tribunale di Perugina).

Quest’ultima soluzione, la cui esattezza peraltro - come risultava dai verbali di concorso - era stata contestata da alcuni commissari, non aveva impedito alla stessa commissione, in sede di correzione di altro elaborato di ammettere agli orali altro candidato, nonostante che quest’ultimo avesse indicato, nell’atto di volontaria giurisdizione ed al pari della ricorrente, il Tribunale di Roma quale giudice territorialmente competente.

I verbali sono stati ritenuti illegittimi con l’ordinanza de quo sotto tre profili:

1) la Commissione, nell’adottare il criterio di valutazione oggetto di contestazione (individuazione del Tribunale di Perugina quale giudice territorialmente competente), non aveva precisato le modalità attraverso cui si perveniva ad individuare in Perugina il luogo dell’ultimo domicilio del defunto, né aveva indicato le concrete ragioni per cui esso veniva posto quale elemento ostativo al giudizio di sufficienza sul tema (la motivazione era quindi, sotto questo primo profilo, insufficiente ed illogica);

2) il predetto criterio di valutazione, che era stato ritenuto ostativo nel caso della ricorrente, non aveva provocato del pari la mancata ammissione alle prove orali di altro candidato che aveva fornito al quesito circa la competenza territoriale una soluzione eguale a quella della ricorrente (il provvedimento, sotto questo secondo profilo, era pertanto affetto da eccesso di potere per disparità di trattamento);

3) last but not least, la Commissione del concorso de quo aveva individuato una soluzione quale causa per ritenere insufficiente un elaborato, invece di valorizzare le conoscenze ed argomentazioni contenuti nell’elaborato stesso (sotto questo terzo profilo il provvedimento era da ritenere illegittimo per incongruenza della valutazione complessiva degli elaborati e della attribuzione del punteggio finale).

 

 

Per l’annullamento

previa sospensione dell’esecuzione del verbale 15.2.2002 n. 119 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a 200 posti di notaio (D.D. 10.10.1999): del consequenziale provvedimento di non ammissione della stessa ricorrente alla prova orale; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ed in particolare dei verbali 27.1.2001 n. 6, 21.2.2001 n. 7, 23.2.2000 (recte 2001) n. 9 e 1.3.2000 (recte 2001) n. 11 della Commissione, con i quali sono stati stabiliti e, in seguito modificati e integrati i criteri generali di correzione; nonché ancora, ove occorra, del R.D. 14.11.26 n. 1953; ed ancora, ove occorra, di tutti gli atti della procedura;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE DELLA COMM. PER GLI ESAMI DI PROCURATORE LEGALE

Udito il relatore Ref. RENATA EMMA IANIGRO e uditi altresì per le parti l’Avv. Gianluigi Pellegrino e l’Avv. dello Stato Marzo;

Premesso che la ricorrente Fischetti Francesca, avendo partecipato al concorso pubblico per esami a 200 posti di notaio indetto con d.m. 10.10.1999, ha impugnato, il provvedimento di non ammissione agli esami orali, ed ha chiesto, in via cautelare, una rivalutazione della sua posizione da parte di altra Commissione in composizione diversa;

premesso che l’avvocatura distrettuale dello Stato, ha proposto, ex art. 31 comma 5 l. n. 1034/71, regolamento di competenza indicando come territorialmente competente il Tar del Lazio, sede di Roma;

rilevato che la ricorrente non ha dichiarato, allo stato, di aderire al proposto regolamento, onde, non essendosi formato l’accordo di cui al comma 4 dell’art. 31 cit. per la trasmissione degli atti al TAR indicato come competente, va fissata ai sensi del comma 5 la camera di consiglio del 5 giugno 2002 per la sommaria delibazione del regolamento;

ritenuto che nelle more e prima della decisione sul regolamento di competenza, sussistono ragioni di urgenza per cui va provveduto sulla domanda cautelare essendo in corso la procedura concorsuale oggetto di contestazione;

Considerato che, tra gli atti oggetto di gravame, risulta impugnato il verbale n. 11 dell’1.3.2000 con cui la Commissione esaminatrice, integrando i criteri di correzione dell’elaborato di volontaria giurisdizione, dava atto che "il giudice territorialmente competente in relazione al luogo di apertura della successione, ai sensi dell’art. 747 c.p.c., è quello di Perugina, e che un errore sulla competenza territoriale del giudice è ostativo ad un giudizio di sufficienza del tema";

rilevato che la Commissione, nell’inserire il criterio di valutazione oggetto di contestazione, non ha precisato le modalità attraverso cui si perveniva ad individuare in Perugina il luogo dell’ultimo domicilio del defunto, né le concrete ragioni per cui esso veniva posto quale elemento ostativo al giudizio di sufficienza sul tema, e che sulla pacificità della soluzione imposta, sono emersi dubbi e discordanze in seno alla stessa Commissione nel corso della correzione degli elaborati, come emerge dal dissenso, espresso e motivato sul punto dal notaio Raiola nel verbale del 20.2.2002, e da analogo dissenso espresso dal notaio Balice nel verbale del 16.02.2002;

precisato che la ricorrente ha riportato il giudizio "insufficiente" sul tema di volontaria giurisdizione e che, dal verbale n. 199 del 15.02.2002 risulta che tale valutazione è dipesa proprio dalla individuazione nel ricorso e nella relativa motivazione, dell’ultimo domicilio del defunto in Roma, in difformità dal luogo di Perugina individuato dal predetto criterio di valutazione:

evidenziato che, tra i motivi posti a base del ricorso la ricorrente ha denunciato la palese disparità di trattamento operata dalla Commissione con riguardo ad altro candidato, ammesso agli orali pur avendo indicato, nell’atto di volontaria giurisdizione, il Tribunale di Roma quale giudice territorialmente competente, ed avendo per detto elaborato riportato il punteggio di trenta pari alla sufficienza;

ritenuto che la censura appare fondata posto che, dalla lettura del relativo elaborato di volontaria giurisdizione identificato con il n. 365, risulta che ivi, veniva indicato quale giudice territorialmente competente il Tribunale di Roma, e che la scelta veniva motivata non un riguardo al domicilio del defunto, ma in relazione al "domicilio del soggetto nel cui interesse è chiesto il provvedimento", ossia a persona diversa dal defunto, e, solo successivamente, nel prosieguo dell’elaborato, veniva indicato in maniera perplessa e dubitativa, come competente il Tribunale di Perugina quale giudice del luogo ove il defunto aveva l’ultimo domicilio, senza tuttavia aderire integralmente a tale soluzione;

considerato che, sulla base di quanto sopra, appare fondato il vizio denunciato in relazione alla non uniforme applicazione del criterio in esame da parte della Commissione, ed alla evidente irragionevolezza e perplessità del suo operato, innanzitutto per aver individuato una "soluzione quale causa insufficiente di un elaborato, invece di valorizzare le conoscenze ed argomentazioni contenuti nei temi, ed inoltre per la evidente disparità di trattamento operata nella concreta applicazione del criterio in esame che pone in serio dubbio la imparzialità dei giudizi in oggetto;

considerato quindi che i vizi rilevati inducono a porre in dubbio la congruità della valutazione complessiva degli elaborati e della attribuzione del punteggio finale, con riguardo a tutti e tre gli elaborati della ricorrente;

considerato infine, che non può escludersi che una rivalutazione globale degli elaborati possa condotte ad un giudizio di ammissione agli orali;

Visti gli artt. 19 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

a) Accoglie (Ricorso numero 1278/2002) la suindicata domanda incidentale di sospensione, e per l’effetto ordina che la Commissione esaminatrice, in composizione diversa, rivaluti gli elaborati della ricorrente;

b) Fissa la Camera di Consiglio del 5 giugno 2002 per la discussione sul regolamento di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Lecce, lì 22 maggio 2002.

Aldo RAVALLI – Presidente

Renata Emma IANIGRO – Estensore

Depositata il 23 maggio 2002.

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