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n. 11-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Ordinanza 21 novembre 2002 n. 878Pres. Ravalli, Est. Sabatino – Giaffreda ed altri (Avv. Pellegrino) c. Comune di Parabita (Avv. Bonea).

1. Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Termini - Sospensione nel periodo feriale - Ex art. 1 L. n. 742/1969 - Finalità dell'istituto - Individuazione - Inapplicabilità della sospensione a tutte quelle attività il cui compimento esula dal mandato difensivo.

2. Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Perenzione - Perenzione straordinaria dei ricorsi ultradecennali - Ex art. 9, comma 2°, della L. n. 205/2000 - Termine semestrale per la presentazione della domanda di fissazione - Non rimane sospeso durante il periodo feriale.

3. Giustizia amministrativa - Procedimento giurisdizionale - Perenzione - Perenzione straordinaria dei ricorsi ultradecennali - Ex art. 9, comma 2°, della L. n. 205/2000 - Presentazione di una istanza di fissazione firmata dal difensore ma non anche dalla parte - Validità nel caso in cui sia desumibile la volontà della parte stessa di proseguire il giudizio - Fattispecie.

1. La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è stata prevista per la necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati (1); tale sospensione, pertanto, non è applicabile a tutte quelle attività il cui compimento esula dal mandato difensivo e si estrinsechino invece in oneri, sebbene processuali, direttamente riconducibili ad una manifestazione di volontà dei soggetti titolari della posizione giuridica soggettiva.

2. Il termine semestrale, previsto per la perenzione dei ricorsi ultradecennali dall’art. 9 comma 2 della L. 21 luglio 2000 n. 205, entro il quale deve essere presentata una nuova domanda di fissazione, non può ritenersi sospeso durante il periodo feriale previsto dall’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, atteso che l’istanza di fissazione deve essere firmata direttamente dalla parte e riguarda una attività direttamente riconducibile al soggetto titolare della posizione giuridica soggettiva azionata (2).

3. E’ da ritenere ammissibile, al fine di evitare la dichiarazione di perenzione dei ricorsi ultradecennali ex art. 9, comma 2°, della L. n. 205/2000, una istanza di fissazione che risulta redatta e firmata dal solo difensore ma che sia priva della firma delle parti, nel caso in cui, comunque, siano presenti elementi dai quali emerga con chiarezza ed univocità l’intento - direttamente riconducibile alla parte stessa - di voler proseguire il giudizio (in applicazione del principio nella specie è stato ritenuto che il nuovo conferimento di un mandato ad hoc al difensore, a margine dell’istanza dallo stesso redatta, costituiva un elemento da cui emergeva l’intento della parte di voler proseguire il giudizio) (3).

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(1) Nel senso di ritenere che la sospensione feriale, è stata prevista per la necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati v. Corte Cost., sentenza 13 luglio 1987, n. 255.

(2) Come risulta dalla motivazione della sentenza in rassegna il T.A.R. Lecce, a tal fine, ha fatto leva sul fatto che la nuova istanza di fissazione prevista dall’art. 9. 2° comma, della L. n. 205/00, necessaria per evitare la perenzione dei ricorsi ultradecennali, deve essere sottoscritta dalla parte personalmente.

In questo quadro, secondo il T.A.R. Puglia, appare aliena alla logica del sistema l’applicazione di un periodo di sospensione che, per un verso, non parrebbe giustificato dalla salvaguardia del periodo di riposo, dall’altro ordine di tempo, quello di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 Cost., che elide la possibilità di inutili prolungamenti dell’esercizio della giurisdizione.

Se quindi il profilo della garanzia difensiva tecnica non entra necessariamente nell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 9 comma 2 della legge 205 del 2000, allora non vi sono margini per considerare rilevante la sospensione feriale dei termini, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1 della legge 742 del 1969. Il termine semestrale per la presentazione della nuova istanza di fissazione dell’udienza non può essere quindi sospeso.

Nel caso in questione, tuttavia, in considerazione della novità della questione e della non univocità delle soluzioni proposte (essendo stato ammesso che come in dottrina si sia più spesso sostenuta la natura processuale, sebbene senza particolari approfondimenti, del termine de quo) è stato riconosciuto il beneficio dell’errore scusabile.

Ricordiamo che l’art. 9, 2° comma, della L. n. 205/200 dispone testualmente che: "A cura della segreteria è notificato alle parti costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi, apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità di cui all’ultimo comma dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

(3) Ha osservato in proposito il T.A.R. Lecce che la logica che permea la norma di cui all’art. 9 comma 2, della L. n. 205/00 è la necessità di fare emergere una nuova, diversa e successiva volontà delle parti alla prosecuzione del giudizio; secondo la ratio della disposizione in parola, pertanto, possono essere identificati degli atti equipollenti alla sottoscrizione dell’istanza, ove dagli stessi emerga con chiarezza ed univocità l’intento direttamente riconducibile alle parti di voler proseguire il giudizio).

Sulla perenzione dei ricorsi ultradecennali v. in questa Rivista:

G. VIRGA, I procedimenti abbreviati previsti dalla L. 21 luglio 2000, n. 205.

ID., Verso un nuovo processo amministrativo.

N. D'ALESSANDRO, Una norma barbara.

 

 

per l’opposizione

al decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, prima sezione di Lecce, del 21.09.02 n. 4653 con il quale è stata dichiarata la perenzione del ricorso proposto ex art. 9 comma 2 L. 205/00;

(omissis)

Ritenuto in fatto

Con ricorso iscritto al n. 1040 del 1988, l’originario ricorrente Luigi Giaffreda impugnava impugnava l’ordinanza n. 10 del 29/2/88 del Comune di Parabita, con la quale veniva disposta la demolizione del porticato realizzato dallo stesso in assenza di concessione edilizia.

Si costituiva altresì il Comune di Parabita, con articolata difesa.

Con avviso del 15.02.02, dato ex art. 9 comma 2 L. 205/00, il T.A.R., procedeva ad invitare la parte ricorrente a produrre istanza per dimostrare la permanenza ad un interesse alla decisione del ricorso e, in assenza di tale produzione, con il decreto impugnato, dichiarava la perenzione del processo.

Con atto depositato il 9.10.02, proponevano opposizione alla dichiarazione di detti Giaffreda Pasquale, Giaffreda Maurizio, Giaffreda Agostino e Mosca Annamaria, tutti eredi del ricorrente Luigi Giaffreda, costituendosi contestualmente con mandato a margine dell’atto di opposizione. Eccepivano i ricorrenti la mancata scadenza del termine semestrale, stante la sua natura di carattere processuale e quindi la necessaria applicazione del periodo di sospensione feriale, e quindi la nullità, stante la carenza del presupposto di legge, del provvedimento dichiarativo della perenzione.

All’udienza del 6.11.02, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.

Considerato in diritto

Il momento ricostruttivo centrale per la decisione dell’opposizione de qua, almeno nei sensi delle difese della ricorrente, è la esatta individuazione della natura del termine semestrale imposto dall’art. 9 comma 2 della L. 21.07.00 n. 205.

In particolare, il motivo del contendere attiene alla identificazione dello stesso come termine processuale ovvero sostanziale, e comunque, per la vicenda disciplinare, alla applicabilità allo stesso della sospensione feriale della decorrenza di cui all’art. 1 della legge 7.10.69, n. 742.

E’ del tutto evidente, in questa prospettiva, che la riconduzione dello stesso all’ambito processuale porterebbe alla immediata considerazione dell’applicabilità della sospensione, mentre la individuazione della sua natura sostanziale importerebbe comunque la valutazione ulteriore della valenza in discorso della normativa del 1969. Ed in questo senso, una probabile spinta in direzione della natura sostanziale del termine potrebbe venire dalla lettura degli atti preparatori della L. 205/00, da dove si evince che, nelle pur diverse stesure, il legislatore ha comunque voluto dare una connotazione tassativa al periodo in questione, tanto da arrivare ad indicarne la durata con il riferimento, assolutamente stringente, al periodo di 365 giorni, con una tecnica legislativa dal chiaro intento conformativo.

Ritiene il Collegio di poter trarre gli elementi della decisione dalla ricostruzione degli istituti in oggetto contenuta nella giurisprudenza costituzionale, ed in particolare nella autorevole sentenza n. 255 del 13.07.87. E ciò nella duplice considerazione, da un lato, della oggettiva difficoltà di una esatta sussunzione in una o l’altra delle categorie (cercando così di evitare la "singolare fioritura di decisioni giurisprudenziali nettamente diverse e, spesso, contraddittorie" di cui parla la Consulta) e dall’altro, nella sostanziale indifferenza di tale inquadramento per il problema da risolvere in questa sede, ovvero l’applicabilità o meno dell’istituto della sospensione feriale (atteso che non è per nulla scontato, come sempre precisa la Corte costituzionale, che il termine di riferimento dell’art. 1 della legge 742 del 1969 sia l’art. 152 c.p.c.).

Se invece si tiene conto della ratio che giustifica la sospensione, ovvero la "necessità d’assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati" (come indica la citata decisione), appare evidente come la necessità della sospensione sia estranea a tutte quelle attività il cui compimento esula dal mandato difensivo, e si estrinsechino invece in oneri, sebbene processuali, direttamente riconducibili ad una manifestazione di volontà dei soggetti titolari della posizione giuridica soggettiva. In tale ottica, appare aliena alla logica del sistema l’applicazione di un periodo di sospensione che, per un verso, non parrebbe giustificato dalla salvaguardia del periodo di riposo, dall’altro ordine di tempo, quello di ragionevole durata del processo, di cui al novellato art. 111 Cost., che elide la possibilità di inutili prolungamenti dell’esercizio della giurisdizione.

Il bilanciamento dei valori in gioco, che annotano sul versante opposto il principio di cui all’art. 24 Cost., ha invero portato in più occasioni alla denunzia di illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 742 del 1969, quando la mancata applicazione della sospensione venisse ad incidere concretamente sullo svolgimento dell’azione ed anche nel suo esercizio.

La lettura della norma di cui all’art. 9 comma 2 della legge 205 del 2000 induce però a considerazioni opposte. Si tratta qui di una espressione della volontà di proseguire nel processo che evita esplicitamente il coinvolgimento del difensore. Anzi, nonostante la presenza del processo a mezzo di difensore, atteso che l’avviso spetta solo alle parti costituire, la nuova istanza di fissazione è atto di esclusiva pertinenza delle parti stesse, con la testuale esclusione di rilevanza dell’apporto tecnico dell’avvocato. Emerge cioè la necessità di una nuova espressione dell’azione, ma con connotati diversi, dovendo la stessa giungere direttamente dagli interessati ed eventualmente senza l’intermediazione tecnica della difesa.

Tale è il caso, ad esempio, in cui venga constatato il decesso del difensore, situazione che comporta la notifica dell’avviso direttamente alla parte (non essendo praticabile, secondo il tenore della norma, neppure la rimessione sul ruolo d’udienza, anche ai soli fini della dichiarazione di interruzione del giudizio). In tale circostanza non può che ritenersi che la parte stessa sia legittimata egualmente direttamente a manifestare l’interesse alla prosecuzione del giudizio. Anzi, proprio in tali casi, la riferibilità testuale dell’art. 9 comma 2 L. 205/00 alla parte per la presentazione dell’istanza, esclude che possa dichiararsi irritale un atto solo firmato dalla parte, senza alcuna intermediazione del difensore, anche per il contenuto dell’atto stesso,rigidamente predeterminato dalla legge e non contenente scelte difensive discrezionali.

E’ ben vero che ciò non elimina integralmente l’apporto del procuratore delle parti. Basti pensare che comunque l’avviso di cui alla norma in questione è notificato proprio a questi e che quindi vi è un implicito onere di ulteriore comunicazione del difensore alle parti, ma ciò ben si giustifica nell’ambito della vicenda contrattuale che intercorre tra cliente ed avvocato, per mezzo degli obblighi di protezione su quest’ultimo gravanti.

Si tratta cioè di rapporti esterni alla ratio della norma, che rimane invece quella di permettere alle sole parti di esprimere il loro interesse all’ulteriore prosieguo del giudizio. Neppure pare sostenibile un’argomentazione in tema di pregiudizio, si sarebbe tentati di dire sostanziale, comunque inficiante i diritti di difesa attribuibili ai singoli cittadini, ove solo si evidenzi che non è dato cogliere quale concreta lesione possa subire chi per dieci anni ha evitato di interessarsi alle sorti del ricorso proposto. Se quindi il profilo della garanzia difensiva tecnica non entra necessariamente nell’ambito applicativo della norma di cui all’art. 9 comma 2 della legge 205 del 2000, allora non vi sono margini per considerare rilevante la sospensione feriale dei termini, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1 della legge 742 del 1969. Il termine semestrale per la presentazione della nuova istanza di fissazione dell’udienza non può essere quindi sospeso. Nel caso in questione, tale considerazione importerebbe la dichiarazione di tardività del ricorso in opposizione. Tuttavia, la novità della questione e la non univocità delle soluzioni proposte (dovendosi evidenziare come in dottrina si sia più spesso sostenuta la natura processuale, sebbene senza particolari approfondimenti) ben può dar luogo al riconoscimento dell’errore scusabile.

Ritiene peraltro il Collegio di dover dare soluzione ad una ulteriore questione che sorge dalla lettura del ricorso in opposizione. In questo, infatti, nonostante la esplicita nuova richiesta di fissazione dell’udienza, manca comunque la firma delle parti sull’istanza, che risulta redatta e firmata dal solo difensore. Tuttavia, stante la logica che permea la norma di cui all’art. 9 comma 2, ovvero la necessità di fare emergere una nuova, diversa e successiva volontà delle parti alla prosecuzione del giudizio, possono essere identificati atti equipollenti alla sottoscrizione dell’istanza, ove dagli stessi emerga con chiarezza ed univocità l’intento direttamente riconducibile alle parti. Nel caso specifico, tale nuova dichiarazione può essere rinvenuta nel conferimento di un nuovo mandato ad hoc al difensore, a margine dell’istanza dallo stesso redatta, quand’anche questo abbia una sua funzione in relazione alla costituzione di parti ulteriori (nel caso di specie, gli eredi dell’originario ricorrente), non potendosi non considerare la implicita capacità di esprimere, in diretto raccordo con l’avviso ricevuto ex art. 9, la decisione di procedere nel giudizio.

Consegue pertanto, al riconoscimento della tempestività dell’opposizione e del suo contenuto sostanzialmente conforme alla norma dell’art. 9 comma 2 della legge 205 del 2000, l’accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, prima sezione di Lecce, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie l’opposizione e per l’effetto ordina la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario, riconosciuto l’errore scusabile.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 6.11.02.

Aldo Ravalli Presidente

Diego Sabatino Estensore

Depositata il 21 novembre 2002.

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