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n. 2-2003 - © copyright.

Tar puglia-lecce, sez. i – Ordinanza 23 gennaio 2003 n. 57Pres. ed Est. Ravalli – Odiase Patience (Avv. Rella) c. Questore di Taranto e Ministero dell’Interno (Avv.ra Stato) - (respinge la domanda di sospensione).

1. Giustizia amministrativa - Poteri del giudice - Potere di dichiarare se un determinato vincolo matrimoniale è stato contratto in frode alla legge - Sussiste - Riferimento ad uno dei due coniugi - Possibilità.

2. Stranieri - Permesso di soggiorno - Diniego - Motivato con riferimento al fatto che il matrimonio tra il cittadino extracomunitario e quello italiano è stato contratto in frode alla legge - In presenza di elementi in tal senso probanti - Non può essere sospeso - Fattispecie.

1. Il giudice amministrativo può valutare direttamente ed immediatamente, in presenza di elementi certi e probanti, se il matrimonio fra cittadino italiano ed extracomunitario sia avvenuto in frode alla legge; la frode alla legge, peraltro, può valutarsi anche se individuata con maggior certezza in capo ad uno solo dei soggetti.

2. Non può essere sospeso un provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e di espulsione dal territorio nazionale, nel caso in cui risulti che il matrimonio con il cittadino italiano sia stato contratto da parte del cittadino extracomunitario al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno e, quindi, in frode alla legge (nella specie sono stati ritenuti elementi in tal senso la mancanza di domicilio proprio della presunta nuova famiglia, unita alla falsa dichiarazione di domicilio presso i propri genitori - ignari di tutto - da parte del cittadino italiano, ma ancor più la mancanza di coabitazione e l’allontanamento della cittadina extracomunitaria ricorrente per riprendere le precedenti dimore, attività e frequentazioni) (1).

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(1) Cfr. in precedenza Tar Puglia-Lecce, Sez. I, ordinanza 21 marzo 2001 n. 587, in questa Rivista n. 3-2001, con breve nota di commento.

 

(omissis)

per l’annullamento,

previa sospensione dell’esecuzione, del provvedimento Cat. A 11 Imm./2002 del 9.11.2002, con cui il Questore della Provincia di Taranto ha decretato il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia presentata dalla ricorrente il 3.5.2002 e contestualmente avvisato l’interessata che dovrà abbandonare il territorio dello Stato entro 15 giorni dalla notifica del decreto medesimo, con avvertenza che, in mancanza si procederà all’espulsione di cui all’art. 13 D.Lgs. 286/98;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

PREFETTO DI TARANTO

QUESTOIRE DI TARANTO

Udito il relatore Pres. Aldo Ravalli e uditi altresì per le parti l’Avv. Storace, in sostituzione dell’Avv. Rella, e l’Avv. dello Stato Col angelo;

Considerato che la tutela accordata dagli artt. 19 D.Lgs. 286/98 e 28 D.P.R. n. 394/99 agli extracomunitari coniugati con cittadini italiani presuppone che il matrimonio non sia avvenuto al solo fine di conseguire il permesso di soggiorno;

Considerato che il T.A.R. ben può valutare direttamente ed immediatamente in presenza di elementi certi e probanti che il matrimonio fra cittadino italiano ed extracomunitario sia avvenuto in frode alla legge;

Considerato che la frode alla legge può valutarsi anche se individuata con maggior certezza in capo ad un solo dei soggetti;

Considerato, nel caso, che la mancanza di domicilio proprio della presunta nuova famiglia, unita alla falsa dichiarazione di domicilio presso i propri genitori (ignari di tutto) da parte del cittadino italiano, ma ancor più la mancanza di coabitazione (tale non può ritenersi il periodo di 15 giorni asserito), e l’allontanamento della cittadina nigeriana ricorrente per riprendere le precedenti dimore, attività e frequentazioni;

Considerato da quanto sopra che può fondatamente ritenersi che il matrimonio sia stato contratto da parte della cittadina nigeriana ricorrente al solo scopo di ottenere il permesso di soggiorno e, quindi, in frode alla legge;

Visti gli artt. 1 9 e 21, della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal citato art. 21;

P.Q.M.

Respinge (Ricorso numero 3184/2002) la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazioni alle parti.

Lecce, lì 22 gennaio 2003.

Aldo RAVALLI – Presidente ed Estensore

Depositata il 23 gennaio 2003.

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