TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II - Sentenza 1° febbraio 2001 n. 309 - Pres. Cavallari, Est. Viola - A. (Avv. G. Pesce e F. Baldassarre) c. Direttore Generale dell'A.U.S.L. BR/1 (Avv. A. Stefanelli) e Regione Puglia (n.c.).
In un giudizio per ottenere l'esecuzione di un giudicato con il quale una U.S.L. è stata condannata a pagare alcune somme la legittimazione passiva spetta esclusivamente al Commissario liquidatore della U.S.L., mentre non è da riconoscere alla Regione (1).
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(1) Cfr. Cass. 19 maggio 1999 n. 4847; T.A.R. Lazio, sez. I, 15 aprile 1998, n. 1299; in senso diverso, come si dà atto lealmente nella motivazione della sentenza in rassegna, si era orientato in precedenza il TAR Lecce, aderendo al primigenio orientamento della Cassazione (sentenza 26 novembre 1998 n. 756), la quale, viceversa, aveva affermato che discendeva dall'art. 6, 1° comma, della legge 23.12.94 n. 724 la necessità di individuare nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.S.L., mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dall'art. 2, comma 14, legge 28.12.95 n. 549) in "gestioni liquidatorie" affidate ai Direttori generali della Aziende U.S.L. (Cass. 26.9.97, n. 9438; 4.7.98, n. 6549; 6.6.98, n. 5602).
Tale orientamento originario, come affermato con la sentenza in rassegna, è però del tutto incompatibile con la vigente legislazione nazionale e regionale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, II Sezione di Lecce, composto dai signori magistrati:
Dott. Antonio Cavallari Presidente
Dott. Giuseppina Adamo Componente
Dott. Luigi Viola Componente relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 2085/2000 di A. rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine del ricorso, dagli Avv. Giovanni Pesce e Francesco Baldassarre, presso lo studio dell'ultimo in Lecce, via S.Francesco d'Assisi n. 7, elettivamente domiciliato.
contro
-il Direttore Generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della disciolta U.S.L. BR/6 rappresentato e difeso, in virtù di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio e presupposta delibera di costituzione in giudizio n. 18/CL del 3.2.2000, dall'Avv. Arnaldo Stefanelli elettivamente domiciliato in Lecce, via 47' Regg. Fanteria n. 13 presso lo studio dell'Avv. Angelo Patamello;
-la Regione Puglia, in persona del Presidente in carica pro tempore, non costituita in giudizio.
per l'esecuzione
del giudicato costituito dalla sentenza 14.2.92 n. 165 della Corte d'Appello di Lecce.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Data per letta alla pubblica udienza dei 26 ottobre 2000 la relazione del Primo Referendario Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Baldassarre per il ricorrente e l'Avv. Saracino in sostituzione di Stefanelli per l'Amministrazione resistente;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
Con atto di citazione notificato il 4.9.82, Franzina Saponaro vedova Ido, per sé e in rappresentanza del figlio minore Michele Ido, citava avanti al Tribunale di Brindisi l'U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico chiedendo, a titolo di risarcimento del danno per la mancata stipulazione da parte dell'Amministrazione resistente di un contratto di assicurazione che coprisse anche le malattie riportate in servizio o a causa di servizio (così come obbligatorio per legge), una somma pari a otto annualità della retribuzione dovuta al dante causa, deceduto a seguito di infermità contratta a causa di servizio.
La domanda era accolta dal Tribunale di Brindisi con sentenza 12.5.87, successivamente confermata, a seguito di appello dell'Amministrazione resistente, dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza n. 14.2.92 n. 165; in particolare, la Corte d'Appello di Lecce condannava l'U.S.L. BR/6 <<al pagamento, in favore della Saponaro, per metà per sé e per metà per il figlio minore Ido Michele, della somma di L. 68.304.000, rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal 1°/3/1973 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata pure dal 1°/3/1973 all'effettivo soddisfo».
La sentenza della Corte d'Appello di Lecce era parzialmente confermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 19.4.96 n. 8593 che dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti di Michele Ido, cassando senza rinvio, per difetto di giurisdizione dell'A.G.O., il resto della sentenza ed in particolare, la condanna disposta a favore di Franzina Saponaro; in particolare, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite rilevava come il ricorso per Cassazione dovesse essere notificato direttamente a Michele Ido, divenuto maggiorenne nelle more della pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello e non alla madre Franzina Saponaro, nel frattempo cessata dalle funzioni di rappresentanza legale.
Dopo una serie di infruttuosi tentativi di ottenere la soddisfazione della propria pretesa nelle forme del giudizio di esecuzione davanti all'A.G.O., il ricorrente, con atto notificato al Direttore Generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico il 28.5.99, diffidava l'Amministrazione ad adottare tutte le determinazioni ed i provvedimenti necessari alla liquidazione e corresponsione della somma in questione.
Nonostante il formale atto di intimazione e diffida ritualmente notificato, l'A.U.S.L. si limitava a formulare una proposta di transazione e non adottava le dovute determinazioni di esecuzione del giudicato determinando la necessità della proposizione, in data 2.9.99, del presente ricorso per l'esecuzione del giudicato.
Con memoria depositata il 9.2.2000, si costituiva il Direttore Generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico chiedendo la trattazione ìn pubblica udienza, ai sensi dell'art. 27, 2' comma della 1. 6.12.71 n. 1034, del ricorso per ottemperanza.
All'udienza del 26 ottobre 2000 il ricorso passava quindi in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
In via preliminare, la Sezione ritiene necessario rilevare come sussistano tutti i presupposti processuali per la proposizione del ricorso per ottemperanza.
In particolare, per quello che riguarda il presupposto del passaggio in giudicato della sentenza oggetto di ottemperanza, deve rilevarsi come, per effetto della parziale declaratoria dell'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dall'U.S.L. BR/6 (Cass. S.U. 19.4.96 n. 8593), sìa ormai passata in giudicato, limitatamente alla posizione del ricorrente Michele Ido, la sentenza della Corte d'Appello di Lecce 14.2.92 n. 165.
In particolare, per effetto della scindibilità della causa e-x art. 331 c.p.c. e dell'inammissibilità dell'impugnazione proposta nei confronti dell'attuale ricorrente riconosciute dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, si è formato un giudicato in ordine alla spettanza, a Michele Ido, della metà della somma originariamente liquidata alla madre Franzina Saponaro «per metà per sé e per metà per il figlio Michele Ido».
E’ stato infine, notificato formale atto dì messa in mora ed invito ad adempiere rispetto al quale Amministrazione è rimasta inerte.
2.1. Nessuna rilevanza può poi essere attribuita alle due eccezioni sollevate dalla difesa dell'A.U.S.L. BR/1 nella memoria conclusionale depositata in data 14.10.2000.
La prima eccezione, costituita dalla presunta impossibilità di utilizzare il giudizio di ottemperanza per ottenere la soddisfazione di pretese creditorie che potrebbero essere eseguite anche nelle forme del processo esecutivo avanti l'A.G.O., è ormai ampiamente e definitivamente superata da un concorde orientamento del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione che, a partire dalla pronuncia n. 1/73 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha sostanzialmente ammesso la possibilità di una doppia tutela ed in particolare, la possibilità di ottenere il pagamento di somme di denaro derivanti da sentenze di condanna mediante l'attivazione coattiva, in sede di giudizio di ottemperanza, del relativo procedimento di spesa presso la P.A. inadempiente (tra le tante, da ultimo, CdS sez. IV 1.9.99 n. 1399; 22.8.97 n. 899; Cass. S.U. 18.2.94 n. 1593).
2.2. Più complesso l'esame della seconda eccezione costituita dall'esclusiva legittimazione regionale in ordine ai debiti derivanti dalle gestioni stralcio delle cessate U.S.L..
Al proposito, l'Azienda sanitaria BR/1 richiama l'orientamento espresso dalla Cassazione, cui anche questa Sezione ha in precedenza aderito, con sentenza 26 novembre 1998 n. 756.
In particolare, la Corte di Cassazione ha dedotto . dall'art. 6, 1° comma, della legge 23.12.94 n. 724 (che ha stabilito che, in nessun caso, le regioni possono far gravare sulle aziende Usl di cui al decreto legislativo 30.12.92 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti facenti capo alle gestioni pregresse delle Usl, dovendosi, a tal fine, predisporre apposite gestioni stralcio) la necessità di individuare nella Regione il soggetto giuridico obbligato ad assumere integralmente a proprio carico i debiti delle U.S.L., mediante apposite "gestioni a stralcio", rimaste di pertinenza delle Regioni anche quando sono state trasformate (dall'art. 2, comma 14, legge 28.12.95 n. 549) in "gestioni liquidatorie" affidate ai Direttori generali della Aziende U.S.L., (Cass. 26.9.97, n. 9438; 4.7.98, n. 6549; 6.6.98, n. 5602).
Le pronunce citate della Corte di Cassazione hanno quindi posto in luce, fondamentalmente, l'impossibilità di ammettere una totale successione in universum ius delle Aziende alle cessate U.S.L., in quanto la stessa presenza di una procedura di liquidazione, affidata ad un'apposita gestione stralcio, sarebbe incompatibile con l'automatica successione nella complessiva posizione giuridica del dante causa.
Quest'ultima, strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unità sanitaria locale, usufruirebbe quindi della soggettività dell'ente soppresso (che verrebbe prolungata durante la fase liquidatoria) e sarebbe rappresentata dal Direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore (Cass. S.U. 26.2.99, n. 102; 17.12.98 n. 12648; 6.3.97 n. 1989; 23.2.99 n. 1559; 9.11.96 n. 98; TAR Campania, Napoli, V sez., 22.1.98 n. 225; TAR Calabria, Catanzaro, 13.11.96 n, 839; TAR Marche, 21.3.96 n, 137-138).
Tale conclusione, non del tutto pacifica (numerose sono infatti le pronunce contrarie, fra cui, Cass. 19.5.99 n. 4847; T.A.R. Lazio sez. 1, 15.4.98, n. 1299), è però dei tutto incompatibile con la legislazione nazionale e regionale applicabile alla fattispecie.
Per quello che riguarda la legislazione regionale, l'art. 20, 10° comma, della L.R. 5.6.97 n. 16 prevede, infatti, che <<al pagamento dei debiti rientranti nell'ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale>>.
La previsione normativa regionale richiamata basterebbe già ad escludere qualsiasi legittimazione processuale della Regione Puglia nella fattispecie in decisione.
Per di più, ad un più approfondito esame, la disposizione regionale si presenta come meramente ripetitiva di principi già desumibili dalla normativa statale e regionale di settore.
In particolare, la normativa regionale conferma come non esista un'assunzione di responsabilità della Regione né un suo coinvolgimento diretto nella gestione della pregressa situazione debitoria, considerato che, ai sensi dell'art.46 L.R. 23.12.94 n. 38; come modificato dall'art. 1 della L.R. 12.4.95 n. 19: <<il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USI, poste in liquidazione confluiscono dal l' gennaio 1995 in apposite gestioni a stralcio, la cui responsabilità è affidata al Direttore generale, in qualità di Commissario liquidatore, della USI, di nuova costituzione nel cui ambito territoriale è confluita la maggioranza degli assistiti della USI, posta in liquidazione>>.
Né ulteriori argomenti sono desumibili dall'art.2 della legge 28.12.95 n. 549, che riafferma la volontà di tenere indenni le nuove Aziende, attraverso una contabilità separata (<<le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie>>).
Occorre invece evidenziare, oltre al marginale ruolo regionale (in definitiva, limitato alla sola nomina del Direttore generale) nella gestione attiva delle A.U.S.L., come l'attinenza della pregressa attività delle U.S.L. alle neo istituite Aziende sia affermato dall'art 1, 35° comma, della legge 23.12.96 n. 662, il quale impone che <<gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere dall'anno 1995 dagli enti dei Servizio sanitario nazionale devono essere destinati, in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni precedenti, anche oggetto delle gestioni liquidatorie di cui all'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549>>.
Non è neppure invocabile, a sostegno della tesi qui avversata, il D.L. 30.6.95 n. 261 (reiterato con DD.LL . 28.8.95 n. 362, 30.10.95 n. 448 e 23.12.95 n. 553), il quale aveva stabilito che la contabilità delle pregresse U.S.L. fosse <<garantita direttamente dalle Regioni che ne assumono integralmente le relative obbligazioni>>.
Tale norma, prima modificata dal D.L. 26.2.96 n. 89, é poi stata completamente espulsa dal testo del D.L. 2.4.96 n. 186; infine, la catena dei provvedimenti è definitivamente decaduta per mancata conversione.
Proprio la circostanza che si sia avvertita l'esigenza di una disposizione di tale tenore dimostra poi come la responsabilità della Regione non potesse essere comunque desunta dai testi normativi.
Il legislatore quindi, con l'art. 6 della legge n. 724/1994, si è solo premurato di evitare che la funzionalità delle neoistitutite aziende fosse compromessa, sin dall'origine, dal peso delle pregresse passività, creando un patrimonio separato, sotto forma di gestione stralcio (legge n. 724/1994), prima, e di gestione liquidatoria poi (legge n. 5 49/1995).
Tale ricostruzione trova conforto da ultimo, claris verbis, nell'art. 6 della L.R. 14.1.98 n. 1, per la quale <<i debiti delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità sanitarie locali, nonché i relativi atti esecutivi, gravano unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e regionali aventi tale specifica destinazione e appositamente costituita presso gli Istituti tesorieri delle Aziende Unità sanitarie locali. 1 debiti e gli atti previsti dal comma 1 non possono gravare sui beni e sulle disponibilità finanziarie diverse da quelle indicate in tale comma delle Aziende Unità sanitarie locali e della Regione>>.
Di conseguenza, l'eccezione deve essere rigettata e deve essere affermata la legittimazione esclusiva del Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico nella presente controversia.
3. Il ricorso per ottemperanza deve quindi essere accolto e deve essere dichiarato l'obbligo del Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico di corrispondere al ricorrente quanto dovuto in adempimento della sentenza 14.2.92 n. 165 della Corte d'Appello di Lecce ed in particolare, di metà della <<somma di L.68.304.000, rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal 1°/3/1973 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata pure dal 1°/3/1973 all'effettivo soddisfo>>.
Al Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico deve essere assegnato il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente decisione per provvedere alla corresponsione alla ricorrente della somma sopra indicata.
Al tempo stesso, il Collegio nomina il Cav. Nicola Giordano affinché ove l'indicato termine di 60 (sessanta) giorni decorra infruttuosamente, provveda, in qualità di Commissario ad acta, a tutti gli adempimenti occorrenti per l'ottemperanza alla presente decisione nel successivo termine di 60 (sessanta) giorni.
L'eventuale compenso al Commissario ad acta sarà successivamente liquidato dal Presidente della Sezione, delegato per l'incombenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Direttore Generale della A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico e liquidate, in mancanza di nota spese, in L.5.000.000; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio nei confronti della Regione Puglia.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, Il Sezione di Lecce,
ACCOGLIE
il ricorso per ottemperanza presentato, in data 2.9.99 dal ricorrente nei limiti indicati in motivazione; per l'effetto
ORDINA
al Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico di corrispondere al ricorrente, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, quanto dovuto in adempimento della sentenza 14.2.92 n. 165 della Corte d'Appello di Lecce ed in particolare, di metà della somma di L 68.304.000, rivalutata secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo dal 1°/3/1973 alla data della sentenza e interessi legali sulla somma rivalutata pure dal 1°/3/1973 all'effettivo soddisfo.
DISPONE
che, in difetto di adempimento da parte del Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico, alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto proceda, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, il Commissario ad acta Cav. Nicola Giordano.
Delega il Presidente della Sezione alla liquidazione del compenso per l'attività del Commissario ad acta.
Condanna il Direttore generale dell'A.U.S.L. BR/1 in qualità di Commissario liquidatore della U.S.L. BR/6 di San Pietro Vernotico alla corresponsione alla ricorrente della somma di L. 5.000.000 a titolo di spese di giudizio.
Compensa le spese di giudizio nei confronti della Regione Puglia.
Manda alla Segreteria della Sezione di trasmettere copia autentica della presente ordinanza all'Amministrazione, intimata ed al Cav. Nicola Giordano.
Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 26 ottobre 2000. Antonio Cavallari - Presidente Luigi Viola - Estensore.
Depositata il 1à febbraio 2001.