TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 7 settembre 2002 n. 4301 – Pres. Cavallari, Est. Adamo – Silva s.r.l. (Avv. Alletto) c. Comune di Taranto (n.c.) - (respinge).
1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Partecipazione alla gara come associazione da costituire - Possibilità - Sussiste.
1. Contratti della P.A. - Riunioni temporanee di imprese - Partecipazione alla gara come associazione da costituire - Indicazione in sede di gara delle quote di partecipazione all’A.T.I. e delle corrispondenti percentuali di partecipazione ai lavori - Necessità - Non sussiste - Indicazione nell’atto costitutivo successivo - Sufficienza.
1. Legittimamente le imprese partecipano ad una procedura per il conferimento di un appalto sotto forma di associazione da costituire (1).
2. Ai sensi dell’art. 13, 5° comma, della legge n. 109/1994 e dell’art. 93, 4° comma, del D.P.R. n. 554/1999, si deve escludere la necessità per le imprese che partecipano alla procedura concorsuale come associazione da costituire d’indicare già in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento e quindi le diverse percentuali di partecipazione ai lavori, fermo restando che il primo elemento risulterà dall’atto costitutivo del raggruppamento (stipulato successivamente all’aggiudicazione) e che a questo corrisponderà il secondo per espressa disposizione di legge (2).
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(1-2) Nota di
OTTAVIO CARPARELLI
(Avvocato - Ufficio legale del Comune di Fasano)
Il T.A.R. salentino, con la sentenza in rassegna - pronunciata in forma semplificata, ex art. 9, l. n. 205/2000 - ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui deve ritenersi legittima, e non in contrasto con i principi di buon andamento, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, la costituzione in ATI di più imprese partecipanti ad una gara di appalto, soltanto dopo l’aggiudicazione della stessa.
I Giudici amministrativi pugliesi, in armonia con quanto da ultimo affermato dalla Sez. V del Consiglio di Stato (sentenza 5 settembre 2002, n. 4468, in questa Rivista, n. 9/2002, pag. http://www.giustamm.it/private/cds/cds5_2002-09-05-4.htm), hanno, tra l’altro, attribuito rilevanza decisiva all’oggettiva impossibilità – per le imprese partecipanti alla gara come associazione da costituire – di fornire indicazioni, già in sede di gara, sulle quote di partecipazione al raggruppamento e, pertanto, sulle percentuali di partecipazione ai lavori.
Hanno, inoltre, precisato che le quote di partecipazione dovranno obbligatoriamente risultare, ex artt. 13, V comma, l.n.109/1994, e 93, IV comma, D.P.R. 554/1999, dal successivo atto di costituzione del raggruppamento e che, a tali quote, per espressa disposizione di legge, corrisponderà la percentuale dei lavori da eseguire da parte di ciascuna di esse.
L’Organo giurisdizionale adìto, nel caso sottoposto al Suo vaglio, ha implicitamente considerato risolutivi per la controversia, e per la conseguente declaratoria di infondatezza del gravame, due punti di diritto:
A) la legittima possibilità per più imprese partecipanti ad una gara di appalto, di costituirsi in raggruppamento temporaneo soltanto dopo la definitiva aggiudicazione;
B) l’impossibilità, da parte della stazione appaltante, di imporre a più imprese partecipanti ad una gara di appalto - prima dell’esito della procedura concorsuale, e previa assunzione formale dell’impegno a costituirsi - una forma giuridica specifica.
Per l’annullamento
Previa sospensione dell’esecuzione,
- del verbale di gara 31.5.2002 all’esito del quale il Comune di Taranto ha aggiudicato all’A.T.I. controinteressata l’appalto dei lavori di "recupero funzionale delle aree prospicienti Mar Piccolo al fine della riorganizzazione degli spazi nonché delle attività presenti e da allocare compresa la sistemazione ed il riordino dei giardini lungo via Garibaldi";
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:
Udito nella Camera di Consiglio del 5.9.2002 il relatore Cons. GIUSEPPINA ADAMO e uditi altresì per le parti l’avv. Ciuffi, in sostituzione dell’avv. Alletto;
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:
- illegittimità per violazione di legge (art. 93 comma 4° D.P.R. 554/1999);
- illegittimità per violazione della lex specialis (condizioni per la partecipazione delle A.T.I.);
Considerato
- che l’art. 13, V comma, della legge n. 109/1994, come l’art. 93, IV comma del D.P.R. n. 554/1999, prevede che le imprese, riunite in associazione temporanea, debbano eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- che tale quota, in caso di costituzione del raggruppamento dopo l’aggiudicazione, risulta da un atto necessariamente successivo all’aggiudicazione stessa;
- che si deve conseguentemente escludere la possibilità (per le imprese che partecipano alla procedura concorsuale come associazione da costituire) d’indicare in sede di gara le quote di partecipazione al raggruppamento e quindi le diverse percentuali di partecipazione ai lavori, fermo restando che il primo elemento risulterà dall’atto costitutivo del raggruppamento (stipulato successivamente all’aggiudicazione) e che a questo corrisponderà il secondo per espressa disposizione di legge;
- che a ciò consegue l’infondatezza delle due censure e quindi la reiezione dell’impugnativa.
Nulla per le spese.
Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce respinge il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 5.9.2002.
Presidente Antonio Cavallai
Estensore Giuseppina Adamo.
Depositata il 7 settembre 2002.