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TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 20 dicembre 2002 n. 8515Pres. Cavallai, Est. Costantini – Trisciuzzi (Avv. Nardelli) c. Comune di Fasano (Avv. Carparelli) e Scarli (n.c.) - (respinge).

1. Pubblico impiego - Dipendenti Enti locali - Funzionari dell’area economico-finanziaria - Inquadrati all’8° qualifica funzionale - Istanza di un funzionario tendente ad essere sollevato dalle funzioni di responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di imposte e tasse comunali - Rigetto - Legittimità.

2. Pubblico impiego - Dipendenti Enti locali - Nozione di funzionario - Riferimento alla figura massima apicale - Contenuto nella circolare del Ministero dell’Interno n. 3/1993 - Riguarda i comuni di piccole dimensioni - Ragioni.

3. Pubblico impiego - Dipendenti Enti locali - Dirigente del Settore - Attribuzione di un potere di controllo e vigilanza nei confronti dei propri collaboratori - Non contrasta con la legislazione vigente in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti.

1. E’ legittimo un provvedimento di rigetto di una istanza con cui un dipendente comunale, in servizio in qualità di "funzionario" dell’area economica-finanziaria (VIII q.f.), aveva chiesto d’essere sollevato dalle funzioni di responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di imposte e tasse comunali, sull’erroneo presupposto che tali incombenze debbano essere attribuite ex lege al dirigente del Settore Ragioneria (1).

2. La circolare del ministero dell’Interno n. 3/93 del 21.06.1993 (secondo cui per "funzionario" dovrebbe intendersi il responsabile della funzione, identificabile con la figura massima apicale dell’area economico-finanziaria), è stata emanata al fine di consentire l’esercizio della funzione nei Comuni di piccole dimensioni ove mancano figure dirigenziali e di qualifica funzionale elevata, atteso che negli enti locali di minor dimensione un’interpretazione del termine "funzionario", quale dipendente comunale inquadrato nell’VIII qualifica funzionale, condurrebbe all’individuazione del responsabile dei tributi locali nella figura del Segretario Comunale non consentendo una ridistribuzione di responsabilità tra i dipendenti dell’ente (2).

3. Il riconoscimento in capo al dirigente del Settore di un potere di controllo e vigilanza nei confronti dei propri collaboratori non contrasta con la legislazione vigente in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, né esclude l’attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità di amministrazione attiva, ma fa chiaramente riferimento a quel potere di coordinamento che è attribuito espressamente dalla legge al dirigente e che è la naturale conseguenza della caratterizzazione in termini direzionali del rapporto intercorrente tra il dirigente di settore e i responsabili dei servizi facenti capo al medesimo settore.

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(1-2) Cfr. T.A.R. Emilia Romagna - Parma, 28 gennaio 1997, n. 36, il cui testo è riportato in calce al presente documento, dopo la motivazione della sentenza in rassegna.

 

per l’annullamento

1) della deliberazione G.M. n. 1218 del 14.12.1994 con la quale è stata rigettata l’istanza con cui il ricorrente aveva chiesto d’essere sollevato dalle funzioni di responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di I.C.I., T.O.S.A.P., imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per lo smaltimento dei r.s.u. con attribuzione delle stesse al dirigente del settore e previo annullamento in autotutela degli atti ostativi pregressi di conferimento delle funzioni medesime;

2) di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati;

e per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’attribuzione del trattamento economico differenziale spettategli per tutto il tempo di espletamento delle predette funzioni in luogo del dirigente del settore;

e la condanna

dell’Amministrazione obbligata al pagamento dei relativi importi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto al soddisfo.

(omissis)

FATTO

Il sig. Trisciuzzi Bonaventura ha prestato servizio in qualità di "funzionario" dell’area economica-finanziaria (VIII q.f.) presso il Comune di Fasano.

A seguito dell’entrata in vigore della novellata legislazione in materia di finanza locale degli enti territoriali, il Comune di Fasano con deliberazione G.C. n. 26 del 15.01.1993 attribuiva al dirigente del settore "Ragioneria e Programmazione finanziaria", le funzioni organizzative e gestionali in materia di imposta comunale sugli immobili ai sensi dell’art. 11, co. 4 D.Lgs. n. 504/1992.

Successivamente, però, con deliberazione G.C. n. 1006 del 21.12.1993, il Comune di Fasano attribuiva al sig. Trisciuzzi oltre alle funzioni in materia di I.C.I., precedentemente assegnate al dirigente, anche i poteri e le funzioni gestionali e organizzative in materia di imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni (art. 11 D.Lgs. n. 507/93), della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 54 D.Lgs. cit.) e della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (art. 74 D.Lgs. cit.).

Con lettera racc. a.r. del 16.11.1994, il sig. Trisciuzzi chiedeva all’Amministrazione di essere sollevato da tali incombenze, sul rilievo che le stesse spettassero alla qualifica apicale dell’area economico-finanziaria, chiedendo in subordine l’attribuzione del trattamento economico differenziale spettategli per tutto il tempo di espletamento delle predette funzioni in luogo del dirigente.

Con deliberazione G.C. n. 1218 del 04.12.1994 il Comune di Fasano disattendeva la suddetta istanza, rilevando, tra l’altro, che nell’ambito del settore in questione, i poteri di organizzazione e gestione competessero al funzionario di VIII q.f., residuando in capo al dirigente solo poteri di vigilanza e di controllo.

Avverso la predetta deliberazione insorge con il presente ricorso, il sig, Trisciuzzi, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge (D.Lgs. n. 504/92, art. 11, co. 4; D.Lgs. n. 507/93, artt. 11, 54, 74) e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3/93 del 21.06.1993. Eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, perplessità e sviamento.

2) Violazione di legge (D.Lgs. n. 29/93 art. 3; L. n. 142/1990, art. 51 in riferimento alle disposizioni citate in rubrica sub 1). Eccesso di potere per erronea presupposizione e sviamento.

L’attribuzione al funzionario anziché al dirigente di settore delle funzioni in materia di organizzazione e gestione dei tributi locali – sostiene il ricorrente – contrasterebbe con il principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di gestione di cui al D.Lgs. n. 29/93 nonché con la stessa configurazione normativa della figura del dirigente.

3) Violazione di legge e dei principi costituzionali della giusta retribuzione e di buona e imparziale amministrazione. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

La mancata corresponsione del trattamento economico differenziale per aver svolto funzioni tipicamente dirigenziali in materia di tributi locali concreterebbe la violazione dell’art. 36 Cost.

Nelle more del giudizio il sig. Trisciuzzi è stato dispensato dal servizio per inidoneità fisica con decorrenza 11.06.1997.

Si è costituito in giudizio il Comune di Fasano che ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

All’udienza pubblica del 14.03.2002 la causa è stata ritenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il Sig. Trisciuzzi contesta la decisione assunta dal Comune di Fasano di respingere l’istanza dallo stesso avanzata per essere sollevato dalle funzioni di responsabilità di ogni attività organizzativa e gestionale in materia di imposte e tasse comunali, muovendo dal presupposto che tali incombenze debbano essere attribuite ex lege al Dirigente del Settore Ragioneria.

In particolare egli sostiene che il "funzionario", all’uopo designato dal Comune, debba essere individuato tra quelli in possesso di qualifica apicale posto che i poteri e le funzioni specifiche "non ammettono che il dipendente designato sia subordinato gerarchicamente ad alcuno nell’ambito della struttura comunale".

A sostegno della tesi prospettata specificamente richiama la circolare del ministero dell’Interno n. 3/93 del 21.06.1993 secondo cui per "funzionario" dovrebbe intendersi il responsabile della funzione, identificabile con la figura massima apicale dell’area economico-finanziaria, e non con chi è inquadrato nell’ottava qualifica funzionale.

Orbene, il richiamo alla circolare ministeriale appare incoerente e non vale a fondare la legittimità della pretesa.

Al riguardo, giova osservare come la circolare stessa sia stata emanata al fine di consentire l’esercizio della funzione nei Comuni di piccole dimensioni ove mancano figure dirigenziali e di qualifica funzionale elevata.

Appare evidente, infatti, che negli enti locali di minor dimensione un’interpretazione del termine "funzionario", quale dipendente comunale inquadrato nell’VIII qualifica funzionale, avrebbe condotto all’individuazione del responsabile dei tributi locali nella figura del Segretario Comunale non consentendo una ridistribuzione di responsabilità tra i dipendenti dell’ente.

Diversamente in un Ente di medie dimensioni, qual è il comune di Fasano, il problema dell’esatto significato da attribuire al termine "funzionario" si pone, posto che la presenza in pianta organica di posti di VIII qualifica funzionale e di qualifica dirigenziale elimina qualsivoglia conflitto interpretativo.

Nel caso di specie, il ricorrente essendo in possesso dell’VIII qualifica funzionale ed essendo responsabile dell’Ufficio tributi, collocato all’interno del Settore "Ragioneria e Programmazione Finanziaria", ben poteva essere assegnatario delle funzioni attribuitegli, atteso che le stesse non esulavano dalle mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta né comportavano maggiori responsabilità, se non quelle proprie dell’ufficio ricoperto.

Né può d’altro canto sostenersi, come sostiene il ricorrente, che l’impugnata determinazione postuli un’errata configurazione dello status di dirigente, laddove si afferma che la funzione del dirigente di settore, in materia di tributi locali, si sostanzierebbe in un potere-dovere di vigilanza e controllo sull’operato dei collaboratori subordinati, incaricati della gestione dei tributi.

Va precisato a riguardo che il riconoscimento in capo al Dirigente del Settore di un potere di controllo e vigilanza nei confronti dei propri collaboratori non contrasta con la legislazione vigente in materia di funzioni e responsabilità dei dirigenti, né esclude l’attribuzione allo stesso di funzioni e responsabilità di amministrazione attiva, ma fa chiaramente riferimento a quel potere di coordinamento che è attribuito espressamente dalla legge al dirigente e che è la naturale conseguenza della caratterizzazione in termini direzionali del rapporto intercorrente tra il dirigente di settore e i responsabili dei servizi facenti capo al medesimo settore.

Una diversa interpretazione, volta ad escludere i funzionari appartenenti all’VIII q.f. (oggi categoria D) dall’attribuzione di competenze gestionali, priverebbe di ogni significato una previsione di coordinamento in capo al dirigente, che tra l’altro è espressamente riconosciutagli dal comma 1 art. 17 del D.Lgs. n. 29/93 e s.m.

Ciò, evidentemente, priva di ogni consistenza l’ulteriore pretesa avanzata dal ricorrente in ordine al riconoscimento di un trattamento economico differenziato conseguente all’espletamento di mansioni superiori.

Infatti le funzioni a lui attribuite in virtù dei decreti sulla fiscalità locale, non possono considerarsi prevalenti rispetto a quelle corrispondenti alla qualifica di appartenenza, senza considerare peraltro, che l’attività da lui espletata in materia di tasse e imposte ha potuto costituire soltanto una parte marginale delle mansioni corrispondenti alla qualifica di inquadramento (ottava).

Per quanto sopra esposto, il ricorso va, pertanto, respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – II Sezione di Lecce, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 14.03.2002.

Dr. Antonio CAVALLARI – Presidente

Dr. Luigi Costantini – Estensore

Depositata il 20 dicembre 2002.

 

 

TAR EMILIA ROMAGNA - PARMA – Sentenza 28 gennaio 1997 n. 36Pres. Cicciò, Est. Calderoni – Scianchi (Avv. Rutigliano) c. Comune di Traversatolo (n.c.).

Pubblico impiego – Dipendenti Enti locali – Nozione di funzionario - Non ha natura univoca - Inquadramento ex rt. 11 D.L.vo n. 504/1992 – Funzionario addetto all’ufficio tributi – Ottava qualifica – Automatismo – Esclusione.

Il termine "funzionario" non riveste nella legislazione italiana un significato preciso, potendo assumere di volta in volta accezioni diverse.

Ad un dipendente di un Ente locale qualificato come tale dell’art. 11 D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in quanto addetto all’Ufficio tributi compiti di gestione dell’I.C.I., non spetta automaticamente l’ottava qualifica funzionale discendendo l’inquadramento nella detta qualifica solo dal possesso dei requisiti all’uopo prescritti dagli accordi sindacali di comparto.

DIRITTO – 1. – Il fulcro della presente controversia consiste nell’interpretazione da dare al termine "funzionario" utilizzato dal quarto comma dell’art. 11 D.L.vo n. 504 del 1992.

La ricorrente ne propone un’interpretazione per così dire "contrattualistica", poiché – rivendicando l’equiparazione tra il predetto termine e l’ottava qualifica funzionale – mostra esplicitamente di rifarsi (cfr. intestazione del primo motivo) all’Allegato A al D.P.R. n. 347 del 1983, ove per l’appunto il profilo professionale del funzionario viene contemplato nell’8 Q.F.

Il Collegio deve andare di diverso avviso, per il seguente duplice ordine di ragioni formali e sostanziali:

a) sotto il profilo formale, occorre rilevare in primo luogo che nella fattispecie non si verte in tema di applicazione di accordi contrattuali, per i dipendenti degli Enti locali, ma dell’applicazione di norme aventi forza di legge, introduttive nel caso specifico di una nuova imposta (comunale).

Ebbene, come dimostrano anche analitici studi in materia – il termine "funzionario" non riveste nella legislazione italiana un significato preciso, potendo assumere di volta in volta accezioni diverse.

Anzi, una dottrina autorevolissima ha posto in discussione fin dal 1970, in un noto tratto di diritto amministrativo, l’utilità del ricorso al termine "funzionario", a causa della sua interpretazione;

b) sotto il profilo sostanziale, si osserva poi che proprio l’art. 2 del D.P.R. n. 347 del 1983 consente l’applicazione della ricordata ottava qualifica funzionale solo negli Enti non inferiori al tipo 3, cioè a partire dai Comuni di II classe.

Ebbene, è noto che – data la storica frammentazione dell’istituzione comunale nel nostro paese – la maggior parte dei Comuni italiani non raggiunge l’anzidetta dimensione minima: cosicché, ove si seguisse la tesi della ricorrente, nei loro confronti l’art. 11 quarto comma non sarebbe applicabile per mancanza di figure professionali di 8 Q.F. o non resterebbe che designare il Segretario comunale, che tuttavia è istituzionalmente chiamato a svolgere altre funzioni e dipende tuttora dal Ministro degli interni.

Ma poiché è consolidato principio ermeneutica che di una norma vada ricercata l’interpretazione che ne consente la effettiva applicazione, si impone la conclusione opposta, e cioè che il legislatore delegato – cui non può essere ignorata la condizione di eterogeneità che caratterizza l’universo delle Amministrazioni comunali del nostro paese – abbia ancora una volta utilizzato in maniera assolutamente generica l’espressione "funzionario", con ciò intendendo semplicemente indicare il dipendente comunale che è collocato nella posizione di maggior responsabilità nell’ambito del servizio preposto alla riscossione (anche) di questo nuovo tributo.

Che è poi esattamente la situazione della ricorrente, addetta per l’appunto all’Ufficio tributi, economato e provveditorato del Comune di Traversatolo.

2. – L’interpretazione che precede è avvalorata dalla circostanza che anche il Ministero dell’interno si è espresso in tal senso con la propria circolare esplicativa n. 3 del 21 giugno 1993, abbandonando peraltro l’impostazione "contrattualistica" sostenuta in precedenza.

E risulta anche la più plausibile, se si tiene conto del contesto complessivo delle disposizioni in materia di nuovi tributi comunali; infatti, successivamente al D.L.vo n. 504 del 1992, con il D.L.vo b. 507 del 1993 sono state introdotte tre ulteriori figure di "funzionari" responsabili di altrettanti tributi (imposta sulla pubblicità: art. 11; TOSAP: art. 54; tassa rifiuti solidi urbani interni: art. 74).

Cosicché, diviene davvero arduo sostenere – sul piano nazionale – che l’individuazione di questi "funzionari" responsabili di imposta, presupponga e/o comporti l’inquadramento nell’ottava qualifica funzionale di ognuno: certamente ne consegue loro l’assunzione di ulteriori responsabilità, ma – in difetto di una specifica e puntuale dimostrazione del contrario – il semplice utilizzo del termine "funzionario" da parte della normativa citata non autorizza a concludere che le nuove attribuzioni esulino necessariamente dal novero delle prestazioni lavorative richieste, negli Enti di minore dimensione, anche a dipendenti comunali di qualifica non apicale dell’Ente stesso.

3.1. – Tornando al caso in esame, la ricorrente non fuoriesce fondamentalmente in tutte le sue deduzioni dallo schema sillogistico astratto "funzionario-mansioni superiori di ottava qualifica" ed omette di indicare concretamente se, come e quanto la sua prestazione sinallagmatica sia incisa e muti di segno a seguito della contestata individuazione effettuata dall’Amministrazione.

Risultano così prive di pregio le censure fondamentali dedotte con il primo mezzo di impugnazione.

3.2. – Del pari assiomatico è il ragionamento svolto a sostegno del secondo ed ultimo mezzo di impugnazione.

Si assume infatti apoditticamente che alla ricorrente vengano attribuiti compiti prevalenti della qualifica superiore: ma che i nuovi compiti di gestione dell’ICI siano di tale natura resta da dimostrare, a partire dai singoli adempimenti ad essa connessi.

Che siano infatti compiti specifici di qualifiche superiori è invero inutile e lo dichiara anche il Segretario comunale nella sua nota 4 maggio 1993; non altrettanto che essi siano anche prevalenti.

In difetto di una sia pur minima indicazione circa siffatta presunta prevalenza, si applica dunque l’art. 56 secondo comma del D.L.vo n. 29 del 1993 che consente l’utilizzazione del dipendente entro i limiti della non prevalenza, a trattamento economico invariato: il che è esattamente quanto ha disposto il Segretario comunale nella menzionata nota, specificamente contestata con il primo motivo di ricorso.

E’ dunque fuori di luogo il richiamo al successivo art. 57 e alle condizioni oggettive e temporali da esso poste, in quanto tale norma si riferisce alla diversa ipotesi della prevalenza dei compiti di qualifica superiore attribuiti, o alla loro formale attribuzione a tempo pieno a copertura di un posto vacante o in sostituzione di dipendente con diritto alla conservazione del posto.

3.3. – Infine, va disattesa anche la residua censura dedotta con il primo mezzo di impugnazione, poiché nessuna illegittimità è ravvisabile nella circostanza che la Giunta municipale si sia limitata a procedere con la deliberazione n. 120 del 1993 alla designazione del responsabile di imposta, così come richiesto dal citato art. 11 quarto comma D.L.vo n. 504 del 1992, ben potendo demandare ad un successivo provvedimento l’adozione delle misure organizzative necessarie per la gestione dell’imposta medesima: ciò che rileva è infatti che tali misure siano (state) effettivamente adottate prima dell’assunzione delle funzioni da parte del dipendente incaricato.

4. – Per le considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nulla per le spese, non essendosi costituito il giudizio il Comune intimato.

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