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n. 1-2000 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II - Ordinanza 21 dicembre 2000 n. 2949 - Pres. Cavallari, Est. Caponigro - ECOGEST s.r.l. (Avv. Selicato) c. Comune di Fasano (Avv. Carparelli) ed altro (n.c.).

Ambiente – Rifiuti speciali – Localizzazione impianto di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi – Parere negativo del Comune – Nell’ambito della conferenza di servizi – Rientra nelle competenze comunali, investendo anche i profili ambientali e di urbanizzazione del territorio.

Il dissenso espresso da un Comune nell'ambito di apposita conferenza di servizi indetta per la realizzazione nel territorio comunale di un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi, costituisce un atto di indirizzo con cui viene rappresentato l'interesse pubblico di cui l'amministrazione comunale, ente territoriale a fini generali, è portatrice; tale dissenso non è limitato alla mera conformità urbanistica dell'impianto, ma investe anche i profili ambientali e di urbanizzazione del territorio e rientra, pertanto, alla stregua di quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, nella competenza del Comune (1).

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(1) Ringraziamo L’Avv. Ottavio Carparelli, dell’Ufficio legale del Comune di Fasano, per avere segnalato l’ordinanza in rassegna. Assieme al testo dell’ordinanza è stato anche acclusa una nota di trasmissione che riportiamo qui di seguito per una migliore comprensione della vicenda:

"Trasmetto in allegato, ai fini dell'eventuale pubblicazione, copia di una recente ordinanza del T.A.R. PUGLIA - Sez. II, Lecce (n. 2949/2000 del 19 dicembre 2000, pronunciata nel ricorso n. 4833/2000), con la quale è stata rigettata - per assenza dei presupposti - la domanda di concessione della tutela cautelare.

La decisione sembra interessante in relazione alla peculiarità dell'oggetto: le censure mosse dalla società ricorrente avverso una delibera della Giunta Municipale di Fasano (n. 398/1.9.2000), con cui l'organo collegiale, nell'ambito di apposita conferenza di servizi (art. 27, Decreto Legislativo n. 5.2.1997, n. 22), con la Regione Puglia e la Provincia di Brindisi, ha espresso, in linea generale, parere sfavorevole alla realizzazione nel territorio comunale, di un impianto di stoccaggio, trattamento e recupero rifiuti speciali non pericolosi.

E ciò ha fatto valutando incompatibile l'intervento richiesto dalla società, sotto il profilo urbanistico ed ambientale, in relazione alla destinazione turistico-rurale nell'area ove ricade il sito scelto per l'intervento, nonchè con riguardo alle attrattive turistiche, storiche e culturali del territorio.

Secondo la società ricorrente, alla stregua di quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 267/2000, l'atto giuntale era viziato, tra l'altro, da incompetenza relativa, in quanto, per un verso, atto di natura gestionale (profilo tecnico-urbanistico) di competenza dirigenziale, e, per altro verso, atto di competenza della Provincia di Brindisi (profilo ambientale), riguardando materia di diretta attribuzione dell'ente provinciale (art. 20, Decreto Legislativo n. 5.2.1997, n. 22).

Il T.A.R. Salentino, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, ha reputato legittimo il parere espresso dall'organo collegiale in quanto atto di indirizzo politico, adottato nell'ambito delle competenze e funzioni amministrative specificamente attribuite all'ente locali dagli artt. 3 e 13 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. n. 267/18.8.2000, nonchè alla stregua della primaria importanza assegnata dal medesimo testo unico ai comuni, nella disciplina della qualità urbana e del governo del territorio.

MOTIVAZIONE DELLE GIUNTA MUNICIPALE IN DELIBERA

"...Considerato l'intervento della ECOGEST s.r.l., così come ubicato e così come in altro modo ubicabile, a causa dell'ingombro e delle esalazioni di materiali di lavorazione costituisce alterazione ambientale, deprezzando le attrattive turistiche, storiche e culturali del territorio alla cui valorizzazione il Comune di Fasano è fermamente indirizzato...";

 

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- della delibera di G .C. n. 398 dell'1.9.2000 e di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, in particolare dei pareri 8.5.2000 e 20.6.2000 nn. 11/3^ e 9/4^ delle Commissioni consiliari 3^ a 4^ del Comune di Fasano.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Comune di Fasano

Udito il relatore Ref. ROBERTO CAPONIGRO e uditi altresì per le parti l'avv. Selicato e l'avv. Carparelli;

Considerato che il dissenso espresso dal Comune di Fasano con la delibera impugnata costituisce un atto di indirizzo con cui viene rappresentato l'interesse pubblico di cui l'amministrazione comunale, ente territoriale a fini generali, è portatrice che, di conseguenza, non è limitato alla mera conformità urbanistica dell'impianto, ma investe anche i profili ambientali e di urbanizzazione del territorio.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che non sussistono i presupposti previsti dal comma nono del citato art. 21;

P.Q.M.

rigetta (Ricorso numero 4833/2000) la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

LECCE, lì 19 dicembre 2000

Dott. Antonio Cavallari - Presidente

Dott. Roberto Caponigro - Estensore

Depositata il 21 dicembre 2000.

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