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TAR PUGLIA- LECCE, SEZ. I - Decreto presidenziale 8 novembre 2001 n. 1409 - Pres. Ravalli.

Giustizia amministrativa - Decreti presidenziali - Ex art. 3 L. n. 205/00 - Emissione anche nella fase di esecuzione di una ordinanza cautelare collegiale - Possibilità.

L'adozione di decreti cautelari presidenziali di somma urgenza ex art. 3 legge n. 205/2000 è da ritenere consentita non solo nella fase di domanda cautelare ante causam, ma anche nella fase di esecuzione di una ordinanza cautelare collegiale, ove ricorrano pari situazione di gravità ed urgenza, corrispondendo ad un principio di effettività assicurare tempestiva tutela cautelare in ogni fase cui questa può articolarsi.

 

 

Il Presidente

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ex art. 3 L. 21/07/2000 n. 205

Visto il ricorso n.2813/96, proposto da: CAPOZZA LUIGI PER LA SOC. LEUCA MARE, concernente la concessione demaniale per l'installazione e la gestione di impianto di carburante;

Vista l'ordinanza cautelare n.1017 del 26 giugno 2001 con la quale questo T.A.R. ha disposto che la Capitaneria di Porto di Gallipoli provveda al rilascio della concessione demaniale a favore della ricorrente entro 10 giorni dalla notificazione "con onere a carico della medesima Amministrazione di individuazione dell'area da occupare per la gestione dell'impianto";

Vista l'ordinanza Cons. Stato Sez. VI n° 5782 del 23/10/2001 di conferma della pronuncia cautelare del T.A.R.;

Vista l'istanza depositata il 07/11/2001 con la quale la società ricorrente ha chiesto che venisse ordinato alla Capitaneria di Porto di Gallipoli di dare esatta esecuzione alla ordinanza n° 1017/01 cit., contestualmente chiedendo l'emanazione di decreto presidenziale ex art. 3 legge n. 205/2000 ricorrendo i presupposti dell'estrema gravita ed urgenza;

Vista la memoria di controparte depositata nella stessa data del 07/11/2001;

Considerato che i presupposti di estrema gravita ed urgenza vengono collegati al fatto che la Regione si accinge ad effettuare un sopralluogo che costituisce il termine per la presentazione dei giustificativi di spesa ai fini della utilizzazione del fondo europeo in forza del quale l'opera è stata finanziata, per cui il danno temuto consisterebbe nel rischio di perdita almeno di parte del finanziamento;

Ritenuto che l'adozione di decreti cautelari presidenziali di somma urgenza sia consentito non solo nella fase di domanda cautelare "ante causam", ma anche nella fase di esecuzione di ordinanza cautelare collegiale, ove ricorrano pari situazione di gravità ed urgenza, corrispondendo ad un principio di effettività assicurare tempestiva tutela cautelare in ogni fase cui questa può articolarsi;

Considerato, per altro, che il danno temuto non appare attuale e, comunque appare evitabile almeno nel periodo fino alla prossima camera di consiglio programmata per il 21 novembre p.v. anche con una corretta prospettazione agli uffici della Regione dei fatti contingenti obiettivamente giustificativi;

Ritenuto di poter contestualmente esercitare poteri istruttori ex art. 1 legge 205/2000;

DISPONE

a) respinge la richiesta di decreto cautelare;

b) ordina alla Capitaneria di Porto di eseguire l'ordinanza n° 1017 del 26/06/2001 nella parte in cui è stato posto l'onere "di individuazione dell'area da occupare per la gestione dell'impianto" anche in contraddittorio tra le parti;

e) fissa il termine del 19 novembre p.v. per il deposito degli atti relativi all'adempimento dell'onere sub b);

d) fissa la camera di consiglio del 21/11/2001 per l'esame dell'istanza di corretta esecuzione dell'ordinanza cautelare più volte richiamata. Dispone che la segreteria dia immediata comunicazione alle parti del presente decreto mediante telefax ai sensi dell'art. 12 legge 205/2000.

Lecce, 8 novembre 2001.

IL PRESIDENTE

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