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n. 3-2002 - © copyright.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 2 marzo 2002 n. 913 - Pres. ed Est. Cavallari - ATI Bianco Igiene Ambientale - Geotec (Avv.ti Capodacqua e Caprioli) c. Comune di Veglie (Avv. Quinto), Sogea srl (Avv.ti Spata e Guariglia) - (previa riunione di due ricorsi, respinge il primo e dichiara inammissibile il secondo).

1. Contratti della P.A. - Bando - Espressa comminatoria dell’esclusione solo per alcune clausole - Violazione delle altre clausole - Può egualmente comportare l’esclusione nel caso in cui siano da considerare essenziali  - Fattispecie in materia di prestazione di cauzione provvisoria.

2. Contratti della P.A. - Bando - Appalto di servizi - Previsione di una cauzione provvisoria - Ammissibilità - Circostanza che il D.Lgs. n. 157 del 1995 non la preveda espressamente - Irrilevanza - Riferimento all’art. 45 del R.D. n. 827 del 1924.

3. Contratti della P.A. - Bando - Termine previsto per la presentazione delle offerte - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti.

4. Contratti della P.A. - Bando - Termine previsto per la presentazione delle offerte - Impugnativa immediata del bando - Necessità.

1. La circostanza che il bando di gara preveda espressamente la sanzione dell’esclusione delle imprese solo nel caso di inosservanza di alcune clausole non esclude che alla inosservanza di altre clausole, anche se non sanzionata espressamente, consegua ugualmente l’esclusione dalla gara allorché tali clausole rivestano comunque carattere essenziale (alla stregua del principio il TAR Puglia ha ritenuto che comportava l’esclusione la mancata prestazione della cauzione provvisoria, anche se il bando non prevedeva espressamente nel caso di inosservanza dell’adempimento tale tipo di sanzione; alla clausola in questione doveva infatti attribuirsi carattere essenziale, in quanto perseguiva il fine di assicurare la serietà dell’offerta in vista della conclusione del contratto).

2. Anche se il D.Lgs. n. 157 del 1995 non prevede espressamente alcunché, anche per gli appalti di servizi l’Amministrazione appaltante può prevedere nel bando di gara la prestazione di cauzioni a garanzia e della stipulazione del contratto e dell’adempimento degli obblighi contrattuali, trovando il relativo potere la sua fonte nel principio di carattere generale formulato dall’art. 45 del R.D. n. 827 del 1924.

3. L’eventuale brevità del termine previsto per la presentazione delle offerte in una gara per l’affidamento di un servizio, ove non violi la previsione dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 157 del 1995, comporta un giudizio di merito sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità; tale illogicità non può ritenersi sussistente nel caso in cui il termine previsto dal bando si giustifichi in relazione alla relativa complessità del progetto e della documentazione tecnica richiesta.

4. La previsione del bando relativa al termine per la presentazione delle offerte produce nell’immediato tutti i suoi effetti e deve pertanto essere impugnata entro il termine di decadenza decorrente dalla data di pubblicazione del bando.

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

nel ricorso n. 10/2002:

del verbale di gara adottato nella seduta tenutasi il 26 ottobre 2001, comunicato alla esponente con nota del 2.11.2001 n. 13369 e del capitolato speciale per la concessione del servizio di igiene urbana per il Comune di Veglie, quinquennio 1.11.2001-31.12.2006;

del bando di gara per pubblico incanto per la concessione del servizio di igiene urbana per il Comune di Veglie, quinquennio 1.11.2001-31.12.2006 conosciuto dalla ricorrente il 24 agosto 2001.

nel ricorso n. 470/2002:

della determinazione del D.G. del Comune di Veglie contrassegnata dal numero 172 (728 reg. gen.) del 15 dicembre 2001, conosciuta dalla ricorrente il 10 gennaio 2002;

dei verbali di gara contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, formati dalla Commissione Esaminatrice;

in particolare dei verbali n. 8 del 7.12.2001 e n. 9 del 13.12.2001 tutti conosciuti dalla ricorrente il 10.1.2002;

del capitolato speciale per la concessione del servizio di igiene urbana per il Comune di Veglie, quinquennio 1.11.2001 – 31.12.2006;

del bando di gara per pubblico incanto per la concessione del servizio di igiene urbana per il Comune di Veglie, quinquennio 1.1.2001 – 31.12.2006.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI VEGLIE

SOGEA SRL

Udito nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2002 il relatore Cons. ANTONIO CAVALLARI e uditi altresì per le parti gli avv.ti Capodacqua,anche in sostituzione dell’avv.Caprioli,Quinto e Spata;

Considerato che sono dedotti i seguenti motivi:

nel ricorso n. 10/2002:

Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 6 del Capitolato e del bando di gara. Eccesso di potere;

Violazione e falsa applicazione del d. Lgs. N. 157/1995;

nel ricorso n. 470/2002:

Violazione e/o errata interpretazione dell’art. 25 del d. lgs. N. 157/1995. Eccesso di potere;

Eccesso di potere per disparità di trattamento tra le ditte in gara;

Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5 del D. Lgs. N. 157/95;

Considerato che:

la previsione espressa della esclusione per l’inosservanza di alcune clausole del bando non esclude che alla inosservanza di clausole di carattere essenziale, inosservanza non sanzionata espressamente con la previsione dell’esclusione,consegua ugualmente l’esclusione dalla gara,e ciò proprio per il carattere essenziale dell’adempimento;

la prestazione della cauzione provvisoria ha carattere essenziale in quanto persegue il fine di assicurare la serietà dell’offerta in vista della conclusione del contratto;

a prescindere dal potere della stazione appaltante di disporre l’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia osservato un adempimento di carattere essenziale, nella specie il bando prevedeva che l’offerta "dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria di £. 190.000.000" e che "non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso manchi o risulti incompleto od irregolare alcuno dei documenti richiesti ovvero non pervenga nei tempi e nei modi previsti dal presente bando",sicchè l’esclusione dell’offerta corredata da una cauzione di importo inferiore a quello stabilito trova il suo espresso fondamento nella lettera del bando;

come non si può dubitare del potere della stazione appaltante di prevedere,anche per i servizi,la prestazione di cauzioni a garanzia e della stipulazione del contratto e dell’adempimento degli obblighi contrattuali,anche nel silenzio del D.Lgs. n.157 del 1995, in quanto il relativo potere trova la sua fonte nel principio di carattere generale formulato dall’art.45 del R.D. n.827 del 1924,così pure non si può dubitare della essenzialità del relativo adempimento e quindi della necessità dell’esclusione dalla gara del concorrente che non abbia osservato lo stesso;

a quanto sopra consegue la legittimità dell’esclusione dalla gara dell’A.T.I ricorrente,che non ha prestato la cauzione provvisoria nella misura prevista e quindi la reiezione del ricorso n.10 del 2002;

ciò non esclude l’interesse all’accoglimento del ricorso n. 470 del 2002, in quanto (pur non avendo alcun rilievo la censura attinente alla erroneità della valutazione formulata in ordine alla anomalia della offerta della ditta SO.GE.A perché la presenza di altre offerte esclude che l’A.T.I. ricorrente - esclusa dalla gara e quindi interessata solo alla indizione di una nuova gara per lo stesso servizio - possa trarre un vantaggio dall’annullamento della aggiudicazione del servizio alla ditta SO.GE.A) l’accoglimento del secondo motivo (attinente alla eccessiva brevità del termine previsto per la formulazione delle offerte) porterebbe alla indizione di una nuova procedura;

a prescindere dalla circostanza che il termine previsto nella specie non viola la previsione dell’art. 9 comma 2 del D.Lgs. n.157 del 1995 e la valutazione relativa alla sufficienza del termine stabilito (36 giorni naturali e consecutivi dalla data di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea) in relazione alla complessità delle "allegazioni documentali e progettuali domandate alle singole ditte" costituisce un giudizio di merito sindacabile soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità e che tale illogicità non sussiste in relazione alla relativa complessità e del progetto dei servizi di igiene urbana del comune di Nardò e della documentazione tecnica richiesta (elaborati grafici e schede tecniche dei mezzi), il Collegio ritiene che la previsione del bando relativa al termine per la presentazione delle offerte produca nell’immediato tutti i suoi effetti, non sia cioè idonea a spiegare i suoi effetti solo in un successivo segmento della procedura,a seguito della verificazione di altri accadimenti,e quindi non sia da ricomprendere fra quegli atti i quali, sia perché la lesività si dispiega in un momento successivo sia perché anche nei processi – per molteplici esigenze – deve essere osservato il canone dell’economia degli atti e comportamenti,possono e debbono essere impugnati con l’atto terminale del procedimento (vedi in proposito C. di S. 15 giugno 2001 n.3187);

ciò comporta e che il bando deve essere contestato,per il punto,nel termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione e che la domanda di partecipazione alla gara comporta (se non accompagnata da alcuna riserva) la gestione del relativo interesse,acquiescenza al termine previsto;

la presentazione dell’offerta da parte dell’A.T.I. ricorrente,nel termine fissato dal bando,determina quindi l’inammissibilità del gravame;

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

Previa riunione respinge il ricorso n.10 del 2002,dichiara inammissibile il ricorso n.470 del 2002.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 febbraio 2002

Dott. Antonio Cavallari – Presidente Estensore

Depositata in cancelleria il 2 marzo 2002.

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