TAR SARDEGNA – Sentenza 23 luglio 2002 n. 1123 – Pres. Sassu, Est. Atzeni - Zurru (Avv. Pinna) c. Comune di Gonnosfana (Avv. Ricciardi), Comunità Montana XVIII "Monte Linas" (n.c.) e Deias (n.c.) – (accoglie).
Enti pubblici – Comunità montane – Nomina dei rappresentanti dei Comuni – Votazione – Sistema del voto limitato – Applicabilità solo nel caso di votazione contestuale di tutti i rappresentanti – Inapplicabilità nel caso di surroga di uno solo dei rappresentanti – Fattispecie in materia di surroga di un componente della minoranza.
In materia d’elezione dei rappresentanti del Comune nel Consiglio della Comunità montana del quale fa parte, il sistema di votazione con voto limitato ha senso logico solo quando si tratta di votare contestualmente i diversi rappresentanti assegnati al Comune, ma non può concretamente essere applicato quando si tratta di surrogare uno solo di essi, atteso che, in tale eventualità, il voto limitato è materialmente inattuabile, perché non è possibile esprimere un numero di preferenze inferiore a quello dell’unico posto da ricoprire.
In particolare, quando si tratti di surrogare l’unico rappresentante della minoranza, il principio del voto limitato va attuato secondo modalità compatibili con la ratio della norma e, quindi, nel senso di votazione soggettivamente circoscritta alla componente consiliare di minoranza (1).
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(1) Cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 31 gennaio 2001, n. 354.
Alla stregua del principio, nella specie, il T.A.R. Sardegna ha annullato una deliberazione con la quale un Consiglio comunale aveva nominato, un rappresentante del Consiglio stesso in seno alla Comunità montana in sostituzione del rappresentante della minoranza; a tale deliberazione, che riguardava la nomina del rappresentante della minoranza, aveva tuttavia partecipato anche la maggioranza.
In materia di nomina e revoca dei rappresentanti dei Comuni nelle Comunità montane v. in questa Rivista TAR BASILICATA - sent. 14 febbraio 2000, n. 84.
per l'annullamento
della deliberazione n. 7 in data 19/3/2002 con la quale il Consiglio Comunale di Gonnosfanadiga ha nominato, quale rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla XVIII Comunità Montana "Monte Linas" in sostituzione del sig. Mariano Cabiddu, rappresentante della minoranza, il sig. Luigi Deias;
(omissis)
F A T T O
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 17/5/2002 e depositato il successivo 20/5, il sig. Mario Zurru impugna la deliberazione n. 7 in data 19/3/2002 con la quale il Consiglio Comunale di Gonnosfanadiga ha nominato, quale rappresentante del Consiglio Comunale in seno alla XVIII Comunità Montana "Monte Linas" in sostituzione del sig. Mariano Cabiddu, rappresentante della minoranza, il sig. Luigi Deias.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) All’elezione del rappresentante della minoranza ha partecipato anche la maggioranza.
Il ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato, vinte le spese.
Si è costituito in giudizio il Comune di Gonnosfanagiga in persona del Sindaco in carica (autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 in data 29/5/2002) chiedendo, con memoria depositata il 5/6/2002, il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 5 giugno 2002 sull’accordo delle parti è stato deciso di rinviare la causa alla camera di consiglio del 10 luglio 2002, per la definizione nel merito ai sensi degli artt. 21, decimo comma, e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Alla camera di consiglio i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
D I R I T T O
Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Consiglio Comunale di Gonnosfanadiga ha sostituito un rappresentante di minoranza in seno al Consiglio della Comunità Montana della quale il Comune medesimo fa parte.
Sostiene l’illegittimità del provvedimento impugnato, in ragione del fatto che alla votazione hanno partecipato anche i consiglieri di maggioranza, nonostante l’incarico da attribuire spettasse, come appena sottolineato, alla minoranza consiliare.
Il ricorso è fondato.
Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 354 in data 31 gennaio 2001 ha stabilito, in riforma della sentenza di questo Tribunale n. 806 in data 23 giugno 1999, che in tema d’elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio della comunità montana del quale fa parte il sistema di votazione con voto limitato ha senso logico solo quando si tratta di votare contestualmente i diversi rappresentanti assegnati al comune, ma non può concretamente funzionare quando si tratta di surrogare uno solo di essi, atteso che, in tale eventualità, il voto limitato è materialmente inattuabile, perché non è possibile esprimere un numero di preferenze inferiore a quello dell’unico posto da ricoprire.
Il Consiglio ha, quindi, affermato che, in tali casi, quando si tratta di designare l’unico rappresentante della minoranza, il principio del voto limitato va attuato secondo modalità compatibili con la ratio della norma, e cioè nel senso di votazione soggettivamente circoscritta alla componente consiliare di minoranza.
Atteso che questo appare l’orientamento, ormai definitivo, della giustizia amministrativa il ricorso deve essere accolto, annullando, per l’effetto, il provvedimento impugnato.
In considerazione dei diversi orientamenti espressi, nel tempo, dalla giurisprudenza sul punto di diritto oggetto della presente controversia le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA
accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa integralmente spese ed onorari del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 10 luglio 2002 dal Tribunale Amministrativo per la Sardegna con l'intervento dei signori:
Alberto Manlio Sassu, presidente;
Manfredo Atzeni, consigliere, estensore;
Marco Lensi, consigliere.
Depositata in segretaria il 23/07/2002.