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n. 6-2003 - © copyright.

TAR SARDEGNA - Sentenza 5 giugno 2003 n. 689 - Pres. Turco, Est. Scano - Corona (Avv. Pubusa) c. Comune di Pauli Arbarei (Avv. Ballero), Garau (Avv. Ballero) e Serra ed altro (n.c.) - (respinge).

1. Comune e Provincia - Consiglio comunale e provinciale - Delibere - Adozione - Diritto dei consiglieri comunali di visionare lo schema di delibera ed i relativi allegati nei giorni precedenti l’adunanza - Ex art. 39, 4° comma, T.U. ee.ll. - Asserita violazione - Prova circa la mancanza di tali atti nei locali dell’ente locale - Necessità - Fattispecie.

2. Comune e Provincia - Bilancio - Approvazione nei termini - Necessità - Approvazione oltre i termini - Conseguenze - Illegittimità della relativa delibera - Esclusione.

3. Comune e Provincia - Bilancio - Approvazione oltre i termini - Procedura sostitutiva ad opera del Comitato di controllo - Prevista dall’art. 141 T.U. ee.ll. - Inapplicabilità a seguito della L. cost. n. 3/2001 e del venir meno del controllo preventivo sugli atti degli enti locali.

1. Ai sensi dell’art. 39, 4° comma, del T.U. ee.ll. approvato con D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, solo la mancata messa a disposizione dei consiglieri  della proposta di delibera nonché degli atti allegati nei locali degli uffici comunali nei giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza consiliare può comportare l’illegittimità della delibera successivamente adottata; nessuna norma, invece, impone che detti atti debbano essere inviati ai consiglieri prima dell'adunanza consiliare (alla stregua del principio nella specie il T.A.R., considerato che non era stata data alcuna dimostrazione che la proposta di delibera ed i relativi allegati non erano stati messi a disposizione dei consiglieri nei locali degli uffici comunali prima della adunanza consiliare, ha ritenuto infondata la censura).

2. Ai sensi degli articoli 141 e 151 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (in Sardegna v. l’analoga disposizione contenuta nell’articolo 27 della L. reg. 13 dicembre 1994 n. 38), il superamento del termine previsto dalla legge per l’approvazione del bilancio non comporta l’illegittimità della relativa delibera approvativa che sia eventualmente stata adottata dopo il decorso del predetto termine. E’ infatti la stessa legge che ammette l’approvazione tardiva del bilancio - laddove viene previsto il subentro del Commissario ad acta per la formazione del progetto di bilancio (in sostituzione della Giunta inadempiente) e la fissazione del termine massimo di 20 giorni per la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale - senza farne derivare l’illegittimità della delibera eventualmente adottata.

2. Nel caso di mancata approvazione del bilancio del Comune nei termini, la procedura sostitutiva ad opera del Comitato di controllo prevista dall’art. 141 D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 è da ritenere non più esperibile, essendo il controllo preventivo sugli atti degli enti locali ormai venuto meno a seguito della riforma costituzionale approvata con la L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione (cui è seguita, in Sardegna, la L. reg. 22 aprile 2002 n. 7, che ha soppresso il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali).

 

 

(omissis)

per l'annullamento

1) della delibera del Consiglio comunale di Pauli Arbarei n. 15 del 30.4.2002, con la quale sono stati approvati: il bilancio di previsione del 2002; il bilancio pluriennale 2002/2004; la relazione previsionale e programmatica;

2) della relativa proposta della Giunta comunale;

(omissis)

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, Consigliere comunale di minoranza di Pauli Arbarei, impugna la delibera del Consiglio comunale, e relativa proposta della Giunta, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il 2002, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica.

A sostegno del ricorso fa valere n. 2 motivi di impugnativa.

1) Violazione di legge (art. 39, comma 4, art. 43, comma 2, del T.U. n. 267/200, nonché art. 172, 1 comma, lett. A), B), e C), in correlazione con l’art. 170, comma 7, e l’art. 174, 1° comma, D.Lgs n. 267/2000) ed eccesso di potere.

2) Violazione di legge (artt. 141 e 151 D.Lgs n. 267/2000 ; art. 27 comma 2 e ss. L.r. 13.12.1994, n. 38) ed eccesso di potere.

Alla pubblica udienza del 12 marzo 2003 la causa, su concorde richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che non solo il bilancio ma anche gli atti allegati devono essere messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri entro un congruo termine precedente quello fissato per la discussione; afferma al riguardo che, in violazione dell’art. 39 comma 4° del T.U. 267/2000, non sono stati allegati alla proposta di delibera e messi a disposizione dei consiglieri prima della seduta del Consiglio comunale gli atti in esso indicati: la proposta del piano esecutivo di gestione; il conto consuntivo del penultimo esercizio; le risultanze del rendiconto del Consorzio "Sa Corona arrubia", cui il Comune di Pauli Arbarei aderisce.

La censura, così come proposta, non può essere accolta.

Il ricorrente afferma che non sono stati messi a disposizione dei consiglieri la proposta di delibera con gli allegati su indicati, ma non precisa in che cosa sia consistita la mancata messa a disposizione.

Poiché nessuna norma impone che detti atti debbano essere inviati ai consiglieri prima della adunanza consiliare, e poiché il ricorrente neppure afferma che gli stessi non fossero disponibili presso gli uffici comunali nei giorni precedenti la riunione, la censura deve essere respinta. Solo la loro mancata messa a disposizione dei consiglieri nei locali degli uffici comunali nei giorni antecedenti la data fissata per l’adunanza consiliare avrebbe comportato l’illegittimità della delibera impugnata, ma che questa circostanza si sia verificata non è stato affermato in ricorso e neppure vi è menzione negli interventi dei consiglieri, tra cui il ricorrente, riportati nel verbale della delibera di approvazione del bilancio. Ciò conduce alla reiezione del motivo di ricorso, senza che vi sia la necessità di esaminare il merito della censura, ossia se gli atti indicati in ricorso dovessero o meno essere allegati alla proposta di bilancio.

Con il secondo motivo di ricorso viene fatta valere la censura di violazione degli articoli 141 e 151 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, nonché dell’articolo 27 della L.r. 13 dicembre 1994 n. 38.

Sostiene il ricorrente che il superamento del termine nell’approvazione del bilancio comporta l’attivazione del potere sostitutivo del Comitato regionale di controllo ai fini dell’approvazione del bilancio e quello del Prefetto al fine di iniziare la procedura di scioglimento del Consiglio comunale. Afferma ancora che l’approvazione del bilancio fuori termine comporta l’illegittimità dell’approvazione del bilancio secondo la procedura ordinaria.

La tesi non può essere condivisa.

L’articolo 141 comma 2 del D.Lgs 267/2000 prevede che

"trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

Identica disciplina viene dettata dall’art. 27 della L.r. 13 dicembre 1994 n. 38.

In base alla su riportata disposizione, l’intervento sostitutivo del Comitato di controllo avviene ove lo schema di bilancio non venga approvato dalla Giunta entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio. Poiché quest’ultimo termine è stato prorogato, dal D.M. 27 febbraio 2002, alla data del 31 marzo 2002, emerge che, nel caso di specie, non poteva iniziare il procedimento sostitutivo indicato in ricorso. Infatti lo schema di bilancio, come risulta dalla delibera consiliare di approvazione dello stesso, era stato approvato dalla Giunta Municipale con la delibera 29.3.2002, e quindi prima del citato termine del 31 marzo.

L’approvazione del bilancio oltre il termine stabilito non comporta la conseguenza indicata in ricorso: l’illegittimità della delibera di approvazione del bilancio.

E’ la stessa legge che ammette l’approvazione tardiva del bilancio - laddove viene previsto il subentro del Commissario ad acta per la formazione del progetto di bilancio (in sostituzione della Giunta inadempiente) e la fissazione del termine massimo di 20 giorni per la successiva approvazione da parte del Consiglio comunale - senza farne derivare le conseguenze indicate in ricorso.

Peraltro la procedura sostitutiva ad opera del Comitato di controllo non è più esperibile essendo il controllo preventivo sugli atti degli enti locali venuto meno a seguito della riforma costituzionale approvata con la L. 18 ottobre 2001 n. 3, di modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, cui è seguita la L. r. 22 aprile 2002 n. 7 che ha soppresso il controllo preventivo obbligatorio sugli atti degli enti locali.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Le spese del giudizio possono essere interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA

Respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente fra le parti le spese e gli onorari di causa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 12 marzo 2002 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna con l'intervento dei signori:

Paolo Turco, presidente;

Rosa Panunzio, consigliere;

Francesco Scano, consigliere, estensore.

Depositata in Segreteria il 5 giugno 2003.

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