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Giurisprudenza
n. 7/8-2002 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I – Sentenza 26 giugno 2002 n. 1749 Pres. Giallombardo, Est. Tomassetti – Bonanno (Avv. V. A. Bonanno) c. Prefetto della Provincia di Trapani (Avv.ra Stato) – (dichiara il ricorso inammissibile).

Giurisdizione e competenza – Opposizioni avverso ordinanze-ingiunzione – Controversie in materia, ivi comprese quelle proposte ex art. 203 C.d.S. – Rientrano nella giurisdizione dell’A.G.O. – Fattispecie.

Rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario e non  in quella del Giudice amministrativo le controversie in tema di opposizione alle ordinanze-ingiunzione di pagamento, nelle quali sono ricomprese quelle riguardanti i provvedimenti che il Prefetto emette in via definitiva in ordine alla impugnazione del verbale di accertamento ex art. 203 del Codice della strada (alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto inammissibile un ricorso proposto innanzi al T.A.R. avverso il provvedimento con il quale il Prefetto aveva dichiarato irricevibile il ricorso gerarchico proposto ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso un verbale della Polizia Municipale, dato che tale controversia, a seguito della L. delega 25 giugno 1999, n. 205 e del conseguente D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, andava proposta innanzi al Giudice di pace).

 

 

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- della nota prot. n. 2001/2792 circ. traff. del 4 febbraio 2002, notificata il 15 marzo 2002 con la quale il Prefetto della Provincia di Trapani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente il 25 luglio 2001 ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso un verbale della Polizia Municipale di Mazara del Vallo notificato il 21 giugno 2001 e di ogni atto presupposto e consequenziale.

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato in data 30 aprile 2002 e depositato il 7 maggio 2002, il ricorrente impugnava il provvedimento n. 2001/2792 circ. traff. del 4 febbraio 2002, notificato il 15 marzo 2002 con il quale il Prefetto della Provincia di Trapani ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dal ricorrente il 25 luglio 2001 ai sensi dell’art. 203 C.d.S. avverso un verbale della Polizia Municipale di Mazara del Vallo notificato il 21 giugno 2001.

Deduce il ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato sotto il profilo della violazione di legge.

Si costituiva in giudizio la Avvocatura dello Stato per la Amministrazione resistente.

Alla adunanza Camerale del 21 maggio 2002, su istanza della Avvocatura dello Stato, la causa veniva assunta in decisione dal Collegio.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

L’art. 22 della L. n. 689 del 24 novembre 1981, così come modificato dall’art. 97 del D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 emanato a seguito della L. 25 giugno 1999, n. 205 di delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, dispone che "Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione individuato a norma dell'articolo 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".

La competenza in tema di opposizione alle ordinanze-ingiunzione, nelle quali deve inserirsi il provvedimento del Prefetto che pronuncia in via definitiva in ordine alla impugnazione del verbale di accertamento ex art. 203 del C.d.S., originariamente spettante al Pretore, appare peraltro modificata in seguito alla sopra citata L. 25 giugno 1999, n. 205 di delega e del conseguente D.Lgs. n. 507 del 30 dicembre 1999 che, con l’art. 98 ha aggiunto l’art. 22 bis alla L. n. 689/81 prevedendo che "Salvo quanto previsto dai commi seguenti, l'opposizione di cui all'articolo 22 si propone davanti al giudice di pace. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria. L'opposizione si propone altresì davanti al tribunale: a) se per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a lire trenta milioni; b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo, è stata applicata una sanzione superiore a lire trenta milioni; c) quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Restano salve le competenze stabilite da diverse disposizioni di legge".

Ritiene il Collegio che, sulla base della normativa citata, il provvedimento impugnato rientri nella giurisdizione del Giudice ordinario, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Sussistono tuttavia giusti motivi per la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.-

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2002 con l’intervento dei Signori Magistrati:

- Giorgio Giallombardo, Presidente;

- Cosimo Di Paola, Consigliere;

- Alessandro Tomassetti, Referendario - estensore.

Laura Malerba, Segretario.

Depositata in Segreteria il 26.06.2002.

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