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n. 5-2003 - © copyright.

TAR SICILIA-PALERMO, SEZ. I - Sentenza 12 maggio 2003 n. 717 - Pres. Giallombardo, Est. Taormina - Grisafi (Avv.ti Timineri) c. Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione della Regione Siciliana (Avv.Stato) - (dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del G.A.).

Giurisdizione e competenza - Beni tutelati ex lege 1089/1939 - Alienazione - Nel caso della manifestazione non di un potere pubblicistico dell’ente acquirente, bensì dell’esercizio del potere negoziale dell’amministrazione di addivenire, o meno, all’acquisto di un terreno di interesse archeologico - E’ attività negoziale - Giurisdizione G.A. - Non sussiste - Giurisdizione dell’A.G.O. - Sussiste.

Esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario, una controversia avente ad oggetto trattative precontrattuali finalizzate all’acquisto, da parte dell’amministrazione, di un bene tutelato ex lege n.1089/1939, nel caso in cui l’attività della P.A. non coincida con una manifestazione di un potere pubblicistico dell’ente, ma con l’esercizio del potere negoziale dell’amministrazione di addivenire – o meno - all’acquisto di un terreno di pregio archeologico: e ciò, in particolare, quando venga in rilievo unicamente una condotta prenegoziale della P.A. strutturatasi nell’adozione di atti che, pur scritti e di natura formale, risultino, tuttavia, inidonei a conferire natura autoritativa e provvedimentale alle determinazioni della P.A. medesima (1).

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(1) Ha osservato in particolare il T.A.R. Sicilia che, nella fattispecie esaminata, l’attività della P.A., in quanto negoziale, è un’attività soggetta alla cognizione – anche laddove si evidenziassero profili ex art. 1337 cc – di stretta pertinenza del giudice ordinario.

E non a caso, se anche si volesse aderire all’orientamento per cui ricorre nel caso di specie un "contratto sostitutivo di provvedimento", e se anche si volesse –il che è assai discusso in dottrina – ritenere applicabile alle c.d. "manifestazioni negoziali equivalenti a provvedimento e sostitutive del provvedimento" antecedenti all’entrata in vigore della legge 241/1990 il disposto dell’art.11 della legge 241/1990 che, come è noto configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ciò comporterebbe l’attrazione nella sfera della giurisdizione delle controversie successive alla stipula del negotium, o relative alla validità dello stesso, di quelle afferenti alla esecuzione del negozio,e secondo qualificate voci della dottrina ciò potrebbe addirittura condurre all’adozione di un provvedimento sub species di quello previsto ex art. 2932 cc da parte del giudice amministrativo: non mai potrebbe, il Giudice amministrativo conoscere quelle questioni prodromiche alla conclusione del contratto (incerto nell’an della stipula), né quelle concretatesi proprio nella mancata stipula del negozio giuridico.

Inoltre, non comportando l’atto in questione una manifestazione di un potere pubblicistico dell’Ente, non è applicabile l’orientamento secondo cui rientra nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa all’esercizio del potere di prelazione dello Stato nell’ipotesi di alienazione di beni tutelati ex lege n. 1089/1939, (v. in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 1987, n. 802).

 

 

(omissis)

PER L’ ANNULLAMENTO

del provvedimento notificato il 3.12.1993, prot. N. 470 con il quale l’amministrazione intimata si determinava a non procedere all’acquisto dei terreni offerti in vendita dal ricorrente ex art. 21 co.I della l.r. n. 80/77.

(omissis)

FATTO

Con ricorso notificato il 31.1.1994 e depositato il 17.2.1994 il ricorrente premettendo di essere titolare di un fondo ubicato nel comune di Sciacca e dichiarato di interesse archeologico particolare con decreto assessoriale del 1981 ha impugnato il provvedimento in epigrafe.

Egli, ai sensi dell’ art. 21 co.I della l.r. n. 80/1977 come modificato ex art. 2 della l.r. n. 40/1982 aveva offerto in vendita il fondo il 18.10.1990; l’amministrazione, dopo averne determinato il valore in £ 1.100.000.000 invitando il ricorrente a trasmettere l’atto di incondizionata accettazione del prezzo (invito ottemperato dal ricorrente) non aveva proceduto ad accettare detta "offerta", ed aveva comunicato al ricorrente che la pratica era in corso di istruttoria.

A seguito di ulteriori sollecitazioni del ricorrente, cui facevano seguito varie risposte interlocutorie, l’amministrazione si determinava negativamente mediante il provvedimento impugnato.

Quest’ultimo era da considerarsi viziato da difetto di motivazione, irrazionale ed ingiusto in quanto collidente con la pregressa manifestazione amministrativa e con l’interesse dimostrato verso il fondo predetto – che, non a caso, era stato sottoposto a vincolo-.

L’amministrazione si è ritualmente costituita con memoria scritta depositata il 18.4.2003, chiedendo che il ricorso venisse dichiarato inammissibile in quanto spettante alla giurisdizione del giudice ordinario è, in via subordinata, evidenziandone l’infondatezza stante la immunità da vizi logici del provvedimento impugnato ove erano esplicitate le ragioni per le quali l’amministrazione non si era determinata ad acquistare i terreni.

Alla pubblica udienza del 29 aprile 2003 i procuratori delle parti hanno chiesto porsi il ricorso in decisione insistendo nelle relative richieste e conclusioni.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Invero non ignora questa Sezione che è stata ritenuta rientrare nella giurisdizione amministrativa la controversia relativa all’esercizio del potere di prelazione dello Stato nell’ipotesi di alienazione di beni tutelati ex lege 1089/1939, evidenziandone peraltro la amplissima discrezionalità,essendosi affermato che "La necessità del sacrificio imposto al privato con l'esercizio della prelazione statale sull'acquisto di cose d'interesse archeologico non richiede una specifica particolare dimostrazione, essendo sufficiente che la stessa sia riferita all'interesse archeologico del bene che è peraltro già cristallizzato nel provvedimento di vincolo". (Cons. Stato, Sez. VI, 7 ottobre 1987, n. 802).

Purtuttavia il caso in esame esula del tutto dalla manifestazione di un potere pubblicistico dell’Ente.

Invero si è in presenza – come esattamente osservato dall’Avvocatura dello Stato- dell’esercizio del potere negoziale dell’amministrazione di addivenire – o meno- all’acquisto di terreni di pregio archeologico.

In quanto negoziale è un’attività soggetta alla cognizione – anche laddove si evidenziassero profili ex art. 1337 cc – di stretta pertinenza del giudice ordinario.

E non a caso, se anche si volesse aderire all’orientamento per cui ricorra nel caso di specie un "contratto sostitutivo di provvedimento", e se anche si volesse –il che è assai discusso in dottrina – ritenere applicabile alle c.d. "manifestazioni negoziali equivalenti a provvedimento e sostitutive del provvedimento" antecedenti all’entrata in vigore della legge 241/1990 il disposto dell’art.11 della legge 241/1990 che, come è noto configura un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ciò comporterebbe l’attrazione nella sfera della giurisdizione delle controversie successive alla stipula del negotium, o relative alla validità dello stesso, di quelle afferenti alla esecuzione del negozio,e secondo qualificate voci della dottrina ciò potrebbe addirittura condurre all’adozione di un provvedimento sub species di quello previsto ex art. 2932 cc da parte del giudice amministrativo: non mai potrebbe, il Giudice Amministrativo, conoscere quelle questioni prodromiche alla conclusione del contratto (incerto nell’an della stipula), né quelle concretatesi proprio nella mancata stipula del negozio giuridico.

Ciò che allo stato viene in rilievo è unicamente una condotta prenegoziale della pubblica amministrazione: essa ovviamente si struttura nell’adozione di atti scritti e di natura formale. Questi ultimi, non valgono tuttavia a conferire natura autoritativa e provvedimentale alle determinazioni stesse.

Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale e la conseguente inammissibilità del ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese sostenute dalle parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2003, con l'intervento dei Sigg.ri Magistrati:

- Giorgio Giallombardo - Presidente

- Cosimo Di Paola - Consigliere

- Fabio Taormina - Referendario Estensore

Angelo Pirrone, Segretario.

Depositata in Segreteria il 12 maggio 2003.

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